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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48434/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOc • . • -

I. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dai rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano febbraio 2022, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Milano il 16 luglio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624, 624 bis, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, 648 e 61, comma 1, n. 2, 648 bis, 482 in relazione all'art. 477 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

I ricorsi, affidati ad un unico motivo con il quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Dachille deducono violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, mentre Dagnese deduce vizio di motivazione- in - ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono manifestamenti infondati.

La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa.

L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOc • . • - I. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati dai rispettivi Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano febbraio 2022, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Milano il 16 luglio 2021, all'esito di giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli stessi responsabili dei reati di cui agli artt. 110, 624, 624 bis, 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7, 648 e 61, comma 1, n. 2, 648 bis, 482 in relazione all'art. 477 cod. pen., condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. I ricorsi, affidati ad un unico motivo con il quale i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Dachille deducono violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, mentre Dagnese deduce vizio di motivazione- in - ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, sono manifestamenti infondati. La sentenza impugnata, infatti, è stata adottata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. ("Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello"), introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, cioè previo accordo delle parti, pubblica e privata, sulla rinunzia a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti la determinazione della pena, la quale è stata concordemente proposta come specificato nella sentenza impugnata e successivamente applicata, nei termini richiesti, dalla Corte territoriale, previa verifica, per quanto stringata, della legittimità dell'iniziativa. L'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 62, della richiamata legge n. 103 del 2017) prevede in tal caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso con pronuncia de plano. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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