CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04428/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Oggetto ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25691/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso il secondo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 5, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui è elettivamente domiciliata in Palermo, via Ausonia, 83, come da procura in calce al controricorso; -controricorrente - rinuncia Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n.916/30/14, depositata il 17 marzo 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. Il ricorrente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale n. 296 200 900 171 521 75 per € 16.918,14 per ritenute d’acconto, comprensiva di sanzioni, interessi e diritti di notifica. La CTP respingeva il ricorso e così pure la CTR respingeva il gravame, per cui il contribuente proponeva ricorso in cassazione affidato a cinque motivi. Sia l’Agenzia delle Entrate che la [OSCURATO:PERSONA] spa si costituivano a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. 2.Il contribuente con di chiarazione 16 marzo 2017, aderiva alla definizione agevolata di cui all’art. 6, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in l. 1 dicembre 2016, n. 225 e l’Agente della riscossione riscontrava l’istanza, indicando espressamente tra l’altro la cartella oggetto di giudizio, tramite atto di comunicazione delle somme dovute. Conseguentemente con atto 27 maggio 2021 il contribuente rinunciava al presente giudizio e il 28 maggio notificava lo stesso alle controparti. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il processo è da ritenersi estinto in quanto, come premesso, il contribuente –destinatario della cartella impugnata - ha presentato domanda di definizione del debito fiscale ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016. Lo stesso contribuente ha depositato, come previsto dalla disposizione condonistica, rinuncia agli atti del giudizio da esso promosso in data 27 maggio 2021, notificato alle controparti a mezzo pec il successivo 28 maggio 2021, come risulta dalla relativa relata allegata all’atto di rinuncia. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. il processo deve dunque dichiararsi estinto. 2. Trattandosi di estinzione del giudizio, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, essendo la rinuncia conseguente a presentazione di domanda di definizione agevolata. 3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. S pese restano a carico delle parti c