CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 29184/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTEC...LOcU»Rmi. sul ricorso 17873/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ALTO, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il loro studio elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 134 - controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - con troricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 997/2020 della Corte d'Appello di Catanzaro, depositata il 17.11.2020, NRG 66/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], impiegato direttivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dell'Alto, dopo avere ottenuto un primo accertamento - con sentenza passata in giudicato - del suo demansionamento (sentenza 1834/2001 del Tribunale di Crotone) ha poi agito per ottenere l'adibizione a mansioni confacenti al livello di appartenenza ed al risarcimento del danno; 2 è quindi intervenuta altra sentenza (1178/2005, sempre del Tribunale di Crotone), anch'essa passata in giudicato, che ha riconosciuto il danno professionale, esistenziale e biologico fino al 19.2.2004; 3. il Bresci ha quindi ulteriormente agito nel presente processo per il riconoscimento del danno maturato successivamente a quella data, attribuitogli in suo favore in primo ed in secondo grado, con sentenza di appello poi cassata da questa S.C.; 4. la Corte d'Appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio, ha infine ritenuto di confermare l'accoglimento della domanda risarcitoria, ma solo fino al giugno 2005, perché essa ha ravvisato nella sopravvenuta delibera del 3.6.2005 una decisione idonea a collocare ed avviare il ricorrente a mansioni adeguate rispetto alla categoria D di appartenenza; 5. con la medesima sentenza è stato poi confermato anche il rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, già disattesa fin dal primo grado del processo; Ric. 2021 n. 178731 sez. MI - ud. 13-4-2022 (e riconvocazioni) -2 v 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, resistiti da controricorso del Comune; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alla parte ricorrente ed al Comune, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. il ricorrente ha infine depositato memoria illustrativa; [OSCURATO:PERSONA] 1. preliminarmente il collegio rileva che non è stata formulata proposta rispetto al controricorso incidentale del Greco, illo tempore rifiutato dalla Cancelleria, ma che risulta consultabile in sede telematica e di cui era stata già anteriormente trasmessa l'attestazione di avvenuta consegna; 2. il controricorso è stato anche debitamente notificato al ricorrente principale, che si è difeso su di esso, sicché risulterttN, raggiunto ogni scopo; 3. parimenti non vi stata comunicazione al controricorrente incidentale della data di trattazione; P.Q.M. La Corte dispone la rimessione degli atti al relatore per la formulazione di proposta anche sul controricorso incidentale. Così deciso nella Adunanza camerale del 13 aprile 2022 e, in sede di ricon