CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 49489/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) TERRACCIANO Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) TERRACCIANO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e TERRACCIANO [OSCURATO:PERSONA] avverso "il decreto di convalida del sequestro preventivo" emesso dal G.i.p. del Tribunale di Noia in data 26/05/2022, nel procedimento a carico dei predetti in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006. 2. Ricorrono per cassazione, con unico atto, TERRACCIANO Angelo e TERRACCIANO [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al mancato apprezzamento dell'effetto devolutivo dell'impugnazione proposta e all'omesso esercizio del potere giudiziale di dare una corretta qualificazione giuridica all'impugnazione proposta, tenendo conto che ai TERRACCIANO era stato notificato un provvedimento denominato "Ordinanza di convalida del sequestro preventivo ed emissione del relativo decreto (art. 321 cpp)". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la decisione impugnata risultava in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 4. Con memoria di replica, il difensore insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi, evidenziando peraltro che il sito era stato definitivamente dissequestrato, con restituzione in favore dei ricorrenti, a seguito dell'adempimento, da parte di questi ultimi, di quanto prescritto in sede di provvisorio dissequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Questa Suprema Corte ha anche di recente chiarito che «in tema di misure cautelari reali, non sono impugnabili né il decreto di sequestro preventivo, disposto in via d'urgenza dal pubblico ministero, né l'ordinanza con la quale il giudice, a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., ne dispone la convalida». Nella specie, deve osservarsi che la richiesta di riesame è stata proposta avverso il "decreto di convalida del sequestro preventivo" emesso dal G.I.p. del Tribunale di Noia. Appare dunque del tutto evidente l'intenzione del ricorrente di impugnare il provvedimento di convalida: correttamente, pertanto, è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di riesame. Privo di rilevanza, ai fini che qui specificamente interessano, è evidentemente il fatto che l'area interessata dalla misura cautelare sia stata successivamente dissequestrata e restituita agli odierni ricorrenti, all'esito dell'avvenuto adempimento, da parte di questi ultimi, delle prescrizioni imposte con il provvedimento di provvisorio dissequestro. Si tratta invero di sopravvenienza comprovante l'originaria legittimità e opportunità del sequestro preventivo, che risulta del tutto inidonea a porre in discussione quanto in precedenza esposto in ordine alla correttezza della decisione in questa sede impugnata.2 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Cos