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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024

Cassazione n. 22481/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 640/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32798/2019 Cron.

Rep.

Ud.20/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 24 luglio 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Taranto, dichiarando il diritto dell’istante, trasferito alle dipendenze del Comune per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa, a conservare la differenza tra il precedente trattamento percepito presso il Ministero della Difesa e quello percepito dal Comune di Taranto come assegno personale non riassorbibile a decorrere dal 2004 fino alla cessazione del rapporto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che impone di considerare ai fini della determinazione del trattamento economico spettante presso l’amministrazione di destinazione l’indennità di amministrazione quale voce retributiva fissa e continuativa che, in quanto superiore all’indennità di comparto spettante al personale dipendente dagli enti locali, determinava a favore del ricorrente una differenza da conservare, in base al principio dell’irriducibilità della retribuzione riconoscendo al dipendente un assegno ad personam qualificato peraltro come “non riassorbibile”; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Taranto, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Amati; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 del CCNL per il comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 45, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale sotto il profilo della qualificazione dell’indennità di amministrazione quale componente fissa e continuativa del retribuzione spettante al personale del comparto Ministeri e l’inconfigurabilità di un principio di parità di trattamento che si imponga alle differenziazioni retributive poste in quanto ritenute giustificate nella sede collettiva, deputata a fissare i relativi trattamenti; - che nel secondo motivo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è prospettato in relazione all’affermata non riassorbibilità, per effetto di successivi incrementi stipendiali, dell’importo dell’assegno ad personam attribuito ai fini della conservazione della differenza stipendiale residuata a vantaggio del dipendente trasferito ad altra amministrazione in sede di determinazione del trattamento economico spettante presso la medesima, per risultare tale pronunciamento in contrasto con il ritenuto necessario contemperamento del principio di irriducibilità della retribuzione con quello della parità di trattamento; - che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corteper cui nell’ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una P.A. ad un’altra, è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, ove questo risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, nel rispetto del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito e ciò ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 che se, da un lato, riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), con l’effetto che, per un verso, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, per altro verso, prescrive il divieto di reformatio in peiusdel trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (Cass., Sez.L, n. 169 del 5 gennaio 2017); - che, in base a tali principi, per consolidato indirizzo di questa Corte l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam riassorbibile ovviamente non nella misura piena ma nella differenza con l’eventuale indennità di comparto(vedi, per tutte: Cass. n. 18196 del 24/07/2017); - che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento atteso che il principio di cui sopra opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento; - che il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riguardo a singole voci che compongono tale trattamento economico;- che ciò in quanto solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” (Corte cost., sentenze n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005).

Alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito, quindi, autonomo rilievo, a meno che questo non sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez.L, n. 35423 del 1° dicembre 2022; Cass., Sez.L, n. 10210 del 28 maggio 2020); - che, in conclusione, il trattamento retributivo ordinariamente spettante in origine al dipendente trasferito da una P.A. ad un’altra (come nella specie) dovrà essere mantenuto dall’Amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, anche se su detto trattamento, considerato nel suo complesso e non per singole voci retributive, andrà operato il riassorbimento; - che il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assegno ad personam come quantificato ma con riassorbimento; - in ragione della sostanziale complessiva reciproca soccombenza - si compensa no tra le parti le spese dell’intero processo .

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente all’assegno ad personam come

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32798-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] TARANTO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 640/2013; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.32798/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 24 luglio 2019, la Corte d’Appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Taranto accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Taranto, dichiarando il diritto dell’istante, trasferito alle dipendenze del Comune per mobilità volontaria dal Ministero della Difesa, a conservare la differenza tra il precedente trattamento percepito presso il Ministero della Difesa e quello percepito dal Comune di Taranto come assegno personale non riassorbibile a decorrere dal 2004 fino alla cessazione del rapporto; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 28 del CCNL per il comparto [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che impone di considerare ai fini della determinazione del trattamento economico spettante presso l’amministrazione di destinazione l’indennità di amministrazione quale voce retributiva fissa e continuativa che, in quanto superiore all’indennità di comparto spettante al personale dipendente dagli enti locali, determinava a favore del ricorrente una differenza da conservare, in base al principio dell’irriducibilità della retribuzione riconoscendo al dipendente un assegno ad personam qualificato peraltro come “non riassorbibile”; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Taranto, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’Amati; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 del CCNL per il comparto Regioni ed [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 45, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata disciplina contrattuale sotto il profilo della qualificazione dell’indennità di amministrazione quale componente fissa e continuativa del retribuzione spettante al personale del comparto Ministeri e l’inconfigurabilità di un principio di parità di trattamento che si imponga alle differenziazioni retributive poste in quanto ritenute giustificate nella sede collettiva, deputata a fissare i relativi trattamenti; - che nel secondo motivo il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione è prospettato in relazione all’affermata non riassorbibilità, per effetto di successivi incrementi stipendiali, dell’importo dell’assegno ad personam attribuito ai fini della conservazione della differenza stipendiale residuata a vantaggio del dipendente trasferito ad altra amministrazione in sede di determinazione del trattamento economico spettante presso la medesima, per risultare tale pronunciamento in contrasto con il ritenuto necessario contemperamento del principio di irriducibilità della retribuzione con quello della parità di trattamento; - che il primo motivo si rivela infondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corteper cui nell’ambito del lavoro pubblico, nel caso di passaggio da una P.A. ad un’altra, è assicurata - in mancanza di disposizioni speciali - la continuità giuridica del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico, ove questo risulti superiore a quello spettante presso l’ente di destinazione, nel rispetto del divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito e ciò ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 che se, da un lato, riconduce il passaggio diretto di personale da amministrazioni diverse alla fattispecie della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), con l’effetto che, per un verso, impone la regola generale dell’applicazione del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi nel comparto dell’Amministrazione cessionaria, non giustificandosi diversità di trattamento, ma, per altro verso, prescrive il divieto di reformatio in peiusdel trattamento economico acquisito, tra dipendenti, dello stesso ente, a seconda della provenienza, con la conseguenza che fa salvi gli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettate tale divieto (Cass., Sez.L, n. 169 del 5 gennaio 2017); - che, in base a tali principi, per consolidato indirizzo di questa Corte l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo dell’assegno ad personam riassorbibile ovviamente non nella misura piena ma nella differenza con l’eventuale indennità di comparto(vedi, per tutte: Cass. n. 18196 del 24/07/2017); - che, di contro, il secondo motivo merita accoglimento atteso che il principio di cui sopra opera nell’ambito della regola del riassorbimento degli assegni ad personam attribuiti al fine di rispettare il divieto di reformatio in pejus del trattamento economico acquisito, in occasione dei miglioramenti di inquadramento e di trattamento economico riconosciuti per effetto del trasferimento; - che il criterio generale del riassorbimento deve operare in riferimento ai miglioramenti del trattamento economico complessivo dei dipendenti dell’Amministrazione di arrivo e non con riguardo a singole voci che compongono tale trattamento economico;- che ciò in quanto solo il primo sistema di riassorbimento è conforme al principio enunciato dall’art. 36 Cost., come costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, nel senso che il principio della “proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione va riferito non già alle sue singole componenti, ma alla globalità di essa” (Corte cost., sentenze n. 141 del 1979, n. 470 del 2002 e n. 434 del 2005). Alle singole voci che compongono la retribuzione non può essere attribuito, quindi, autonomo rilievo, a meno che questo non sia espressamente previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez.L, n. 35423 del 1° dicembre 2022; Cass., Sez.L, n. 10210 del 28 maggio 2020); - che, in conclusione, il trattamento retributivo ordinariamente spettante in origine al dipendente trasferito da una P.A. ad un’altra (come nella specie) dovrà essere mantenuto dall’Amministrazione cessionaria, pur se maggiore di quello dei dipendenti di quest’ultima, anche se su detto trattamento, considerato nel suo complesso e non per singole voci retributive, andrà operato il riassorbimento; - che il secondo motivo di ricorso va, dunque, accolto nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo, la sentenza impugnata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all’assegno ad personam come quantificato ma con riassorbimento; - in ragione della sostanziale complessiva reciproca soccombenza - si compensa no tra le parti le spese dell’intero processo . P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo ricorso nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara il diritto del ricorrente all’assegno ad personam come
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