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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 1969

Cassazione n. 37184/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNA Etc) avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato, in data 5 novembre 2020, la domanda di semilibertà presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] - è stato proposto personalmente da quest'ultimo con atto del 12 novembre 202C.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2(. 17, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato:, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori is:ritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D.

Cass., n. 272010).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1969 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA Etc) avviso alle parE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato, in data 5 novembre 2020, la domanda di semilibertà presentata dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] - è stato proposto personalmente da quest'ultimo con atto del 12 novembre 202C. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2(. 17, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato:, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori is:ritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. un., 21 dicembre 2017, n. 8914/18, Aiello, C.E.D. Cass., n. 272010). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdot:o dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021
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