CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 18115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 37818/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 3066/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2019;* udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; :202 56c, Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi N.V. Suidarta) propose innanzi al Tribunale di Roma opposizione al decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. per l'importo di Euro 93.630,38 oltre interessi, in relazione alla polizza fideiussoria prestata per la fornitura eseguita in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. di cui alla fattura n. 590 del 2003, chiamando altresì in giudizio il terzo coobbligato [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale adito accolse l'opposizione e dichiarò inammissibile la chiamata del terzo. Osservò il Tribunale che la polizza prevedeva che, nell'ipotesi di fallimento, il diritto all'indennizzo decorresse dalla data di ammissione del credito del beneficiario e che in base alla documentazione prodotta (comunicazione del curatore relativa all'esecutività dello stato passivo) non risultava provato che il credito di [OSCURATO:SOCIETA] ammesso per Euro 200.632,77, comprensivo di interessi al 22 ottobre 2003, ed escluso l'importo di Euro 350.000,00 in quanto rinunciato, corrispondesse al credito di cui alla fornitura garantita dalla polizza, né la circostanza poteva evincersi dal fatto che il credito ammesso fosse superiore a quello azionato in sede monitoria. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza di data 8 maggio 2019 la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'appello. Osservò la corte territoriale che il primo motivo di appello era inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., essendosi l'appellante limitato a riproporre le medesime argomentazioni già spese in primo grado e rigettate dal Tribunale, senza individuare gli specifici errori in cui sarebbe incorso il primo giudice. Aggiunse che era inammissibile il giuramento decisorio deferito dall'appellante al legale rappresentante di N.V. Suidarta sulle seguenti circostanze: se fosse vero che la fattura n. 590/2003 fosse oggetto della polizza fideiussoria; se risultasse ancora omesso il pagamento da parte di N.V. Suidarta; se fosse vero che l'importo di cui alla fattura n. 590/2003 fosse stato ammesso al passivo della debitrice principale. Precisò al riguardo che i primi due capitoli non erano idonei a definire il giudizio in senso favorevole alla parte cui il giuramento andava deferito, mentre il terzo capitolo era inammissibile ai sensi dell'art. 2739, comma 2, cod. civ., non avendo ad oggetto un "fatto proprio", né "la conoscenza di un fatto altrui", ma piuttosto una situazione giuridica (l'ammissione al passivo fallimentare di un credito altrui). Osservò ancora che tanto meno potevano essere ammessi gli altri mezzi di prova chiesti in primo grado, se non altro perché non specificatamente riproposti nella sede dell'appello. Concluse nel senso dell'assorbimento degli ulteriori motivi di appello. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il primo motivo dell'atto di appello, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., era specifico in quanto, dopo avere censurato i singoli passi della sentenza impugnata, era stato evidenziato con il gravame che la somma ammessa corrispondeva al 100% del credito relativo alla fattura n. 590/2003, garantito all'80% dalla polizza fideiussoria, richiamando il documento corrispondente all'istanza di insinuazione al passivo nella quale era riportato l'espresso riferimento alla fornitura descritta dalla citata fattura, per cui il fatto, muovendo dalla comunicazione inviata dal curatore fallimentare, doveva essere ricostruito diversamente. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2736, comma 1, e 2739 cod. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla ritenuta inammissibilità del giuramento decisorio, che l'ammissibilità di quest'ultimo è condizionata solo alla circostanza che dal quesito dipenda la decisione della causa, ma non che l'esito possa essere favorevole alla parte cui il giuramento viene deferito. Aggiunge che, alla luce del disconoscimento della polizza fideiussoria, dirimente era il primo capitolo di prova, e così anche il secondo capitolo, e che il terzo capitolo verteva su un fatto proprio della parte e sulla conoscenza che essa aveva di un fatto altrui, oltre ad essere un fatto comune ad entrambe le parti. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 346 cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori dedotti in primo grado era stata riproposta in sede di conclusioni, con specifico riferimento alle prove e agli scritti difensivi. Il primo motivo è fondato. Va premesso che il motivo di censura assolve l'onere processuale di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.. Deve rammentarsi che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (da ultimo Cass. n. 13535 del 2018). Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Cass. n. 40560 del 2021). L'atto di appello risponde ai requisiti indicati, sicché errata è la ritenuta inammissibilità per il sol fatto che l'appellante si sarebbe limitato a riproporre le medesime argomentazioni già spese in primo grado e rigettate dal Tribunale. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento degli altri motivi, considerata la fondatezza della censura avente ad oggetto la ritenuta inammissibilità del primo motivo ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. e l'assorbimento degli altri motivi di appello operato dalla corte territoriale. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri motivi; cassa la sentenzrn relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Rom