CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 47097/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 496 cod. pen.- ed il terzo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena- sono aspecifici in quanto il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato; Rilevato, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che il ricorrente non ha contrastato la corretta esegesi attuata dalla Corte di merito, laddove quest'ultima ha individuato il criterio discretivo tra i reati di cui agli artt. 495 e 496 cod. pen. nella circostanza che la dichiarazione sia preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (tra le altre, Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). Rilevato, in particolare, quanto al terzo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha reso ampia e circostanziata motivazione circa il diniego della sospensione condizionale della pena, che il ricorrente tenta di contrastare con argomentazioni parziali, che non tengono conto della pluralità di valutazioni attuata dai Giudici di appello per ritenere l'imputato immeritevole del beneficio (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) Rilevato che il secondo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; peraltro, a questo riguardo va anche segnalato che era generico pure il relativo motivo di appello, il che impone di rilevare l'inammissibilità originaria della doglianza, ancorché non dichiarata dalla Corte di appello. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R