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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 luglio 1984

Cassazione n. 31098/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16231/2023 - Rel.

Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il ricorso — con il quale il ricorrente denunzia nullità del decreto di latitanza per carenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'istituto, lamentando che la misura del divieto di dimora non rientri tra le ipotesi per le quali è possibile dar luogo alla latitanza — è generico, atteso che il ricorrente non chiarisce quali implicazioni abbia, sulla tenuta della sentenza impugnata, il lamentato errore circa la dichiarazione di latitanza.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenhila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 13/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16231/2023 - Rel. Borrelli - Ud. 08.07.2024 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di falso di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il ricorso — con il quale il ricorrente denunzia nullità del decreto di latitanza per carenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'istituto, lamentando che la misura del divieto di dimora non rientri tra le ipotesi per le quali è possibile dar luogo alla latitanza — è generico, atteso che il ricorrente non chiarisce quali implicazioni abbia, sulla tenuta della sentenza impugnata, il lamentato errore circa la dichiarazione di latitanza. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trenhila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lugl
Decreto Cassazione n. 31098/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris