Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31735/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sulla omessa applicazione delle circostanze attenuenti cd. generiche sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli anche in ragione del comportamento processuale de Jrícorrente (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27.5.2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sulla omessa applicazione delle circostanze attenuenti cd. generiche sono riproduttive di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso la sussistenza di elementi favorevoli anche in ragione del comportamento processuale de Jrícorrente (v. pg. 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27.5.2022
Sentenza Cassazione n. 31735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris