CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 18564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22151-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 247/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza depositata il 26 giugno 2020, la Corte d'appello di Salerno, rigettando l'appello proposto dall'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto prescritto l'obbligo contributivo derivante dalla iscrizione dell'[OSCURATO:PERSONA] alla gestione separata in relazione all'attività svolta nell'anno 2009; - per quanto qui rileva la Corte, nell'accogliere l'impugnazione con riguardo all'omessa statuizione in ordine all'obbligo di iscrizione nella gestione separata, ha ritenuto insussistente qualsivoglia sospensione del termine prescrizionale per effetto della dedotta omessa compilazione, da parte del professionista, del quadro RR; - inoltre, la Corte territoriale ha, al punto 17 della decisione, precisato di ritenere punto non devoluto al grado d'appello in quanto non contestato e non oggetto di questione alcuna neppure in sede di gravame, che il termine di scadenza del pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2009 scadesse il 16 giugno 2010 e che l'atto interruttivo fosse pervenuto il 2 luglio 2015; - per la cassazione di tale pronunzia propone ricorso l'INPS, affidandolo ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; - resiste, con controricorso assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA]; - la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in Camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO che: Ric. 2020 n. 22151 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- - con l'unico motivo di censura, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., e dell'art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, al D.L. n. 98 del 2011, comma 12, e al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per non avere ritenuto i giudici d'appello che nel caso di libero professionista iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione separata per l'anno 2009, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del Quadro RR; il motivo è inammissibile; in primo luogo, a fronte della questione posta dalla memoria depositata dall'INPS e relativa all'operatività d'ufficio del differimento del termine di pagamento al 6 luglio 2010 per effetto del D.P.C.M. del 10 giugno 2010, deve rilevarsi che il ricorrente, come lo stesso riconosce nella stessa memoria, ha proposto un unico motivo di ricorso relativo, come si è detto, alla mancata applicazione della sospensione per dolo del termine di prescrizione; non risulta, invece, impugnato il capo della sentenza che ha esplicitamente negato essere stato devoluto à grado d'appello la questione relativa alla individuazione del dies a quo relativo alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi, indicata al 16 giugno 2010, che la Corte ha considerato al fine di calcolare il decorso della prescrizione; tale aspetto della decisione, a torto o a ragione pronunciato dalla Corte territoriale, in quanto non espressamente fatto oggetto di ricorso per cassazione, non può essere esaminato; non viene qui in rilievo il problema dei limiti del principio iura novit curia, relative a questione non sollevata prima dalle parti, ma la diversa Ric. 2020 n. 22151 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- questione dell'onere di impugnazione che incombe sulla parte soccombente in presenza un capo autonomo della sentenza, suscettibile di formare oggetto di giudicato interno, in quanto risolutivo di una questione controversa tra le parti, caratterizzata per individualità e autonomia proprie, così da avere i requisiti di una decisione affatto indipendente, non relativa ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. 30 ottobre 2007, n. 22863; Cass. 31 gennaio 2018, n. 2379); per consolidato principio di diritto, (vd. da ultimo Cass. n. 10944 del 2022; n. 37700 del 2021) le questioni esaminabili di ufficio, che abbiano formato oggetto nel corso del giudizio di primo grado di una specifica domanda od eccezione, non possono più essere riproposte nei gradi successivi del giudizio, sia pure sotto il profilo della sollecitazione dell'organo giudicante ad esercitare il proprio potere di rilevazione in via officiosa, qualora la loro decisione resa od omessa da parte del primo giudice non abbia formato oggetto di specifica impugnazione, ostandovi un giudicato interno che il giudice dei gradi successivi deve in ogni caso rilevare (Cass. 26 giugno 2006, n. 14755; Cass. 17 gennaio 2017, n. 923; Cass. 9 maggio 2019, n. 12259); quanto, dunque, all'unico motivo di ricorso proposto, che fra l'altro logicamente presuppone l'acquiescenza al capo non impugnato., deve farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte; in particolare, quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rilevarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8, "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di Ric. 2020 n. 22151 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- accertamento del credito" (v. sul punto Cass. n. 19640 del 2018; n. 21567 del 2014); la sentenza impugnata affronta la questione in esame e non ritiene in concreto configurata l'ipotesi della condotta dolosa come sopra descritta, trattandosi di mera compilazione del quadro RR, relativo alla sola contribuzione previdenziale, mentre il professionista non aveva occultato nella medesima dichiarazione il dato della produzione del reddito agli altri fini; secondo la tesi dell'Inps, ciò configurerebbe un errore di diritto in presenza, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi, priva della compilazione del "quadro RR", circostanza, di per sé, sintomatica del doloso occultamento del debito contributivo che avrebbe dovuto condurre al rilievo officioso della causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8 cit.; le censure non considerano, invece, che l'accertamento di una condotta dolosa richiede un apprezzamento di merito e che, pertanto, la valutazione al riguardo resa dal Giudice integra un giudizio di fatto (v. Cass. n. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. n. 6677 del 2019) mentre, come sviluppati, i rilievi dell'INPS non sono neanche potenzialmente riconducibili al paradigma normativo di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5; il motivo, infatti, non indica il "fatto storico", non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo, secondo gli enunciati di Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 dei 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); le critiche si fondano, infatti, sull'erroneo presupposto di un 'automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella Ric. 2020 n. 22151 sez. ML - ud. 05-04-2022 -5- dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" che questa Corte ha in più occasioni escluso (v. in motivazione, Cass. n. 7254 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); sulla base delle svolte argomentazioni, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1200,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15/% ed accessori di legge .... Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 ap