CassazionedecretoSezione 5Decisione del 9 maggio 1965
Cassazione n. 19539/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1965 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l€/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte, - visto il ricorso registrato con il n. 17930/2021, presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], trattato nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 e definito con sentenza di questa S.C. n. 01159/2022 del 7/12/2021, dep. il 13/01/2022; - vista la nota del Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA], in data 16/12/2021, con la quale è stato segnalato che il dispositivo della sentenza è stato formulato nei termini "Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00.", piuttosto che in quelli corretti: "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00"; - visto il provvedimento presidenziale in data 28/12/2021 con il quale si è disposta la fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la correzione dell'errore materiale; - vista la requisitoria in data 3 febbraio 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, con la quale il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la correzione del rilevato errore materiale; preso atto che: - sia il ruolo di udienza che il dispositivo della sentenza recano scritto: "Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende"; considerato che: - occorre emendare l'errore di cui sopra e a ciò si deve far luogo con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di mero errore materiale; - devesi, pertanto, correggere la sentenza n. 01159/22 pronunciata il 7 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e il relativo ruolo di udienza, nel senso che l'intero dispositivo deve intendersi sostituito dal seguente:« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende». [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle annotazioni di competenza. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 01159/22 pronunciata il 7 dicembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e il relativo ruolo di udienza, nel senso che l'intero dispositivo deve intendersi sostituito dal seguente:«Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende». Così deciso il 3/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Irene S damaglia CORTE DI CASSAZIONE V [OSCURATO:PERSONA]