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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1984

Cassazione n. 40265/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1984 avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 06/04/2022, confermava la sentenza del 24/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata dall'uso di un'arma; Rilevato che l'intero ricorso, che, articolato in tre motivi, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Milano, che, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, ha evidenziato, con motivazione priva dei vizi lamentati, come il danno patrimoniale patito dalla persona offesa, seppure non elevato, non potesse considerarsi avere il carattere della speciale tenuità, cioè della minima rilevanza economica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1984 avverso la sentenza del 06/04/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 06/04/2022, confermava la sentenza del 24/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata dall'uso di un'arma; Rilevato che l'intero ricorso, che, articolato in tre motivi, lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Milano, che, in particolare, a pagina 2 della sentenza impugnata, ha evidenziato, con motivazione priva dei vizi lamentati, come il danno patrimoniale patito dalla persona offesa, seppure non elevato, non potesse considerarsi avere il carattere della speciale tenuità, cioè della minima rilevanza economica; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 40265/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris