CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 1945
Cassazione n. 07914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 07/02/1945 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG k»;P\ Crnk€7(.) ACc.,,,(1 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava l'istanza di affidamento in prova presentata da [OSCURATO:PERSONA], concedendo allo stesso la detenzione domiciliare generica. Il giudice a quo riassumeva in premessa il fatto per cui è intervenuta condanna, rilevava l'insussistenza di carichi pendenti presso la Procura di Vercelli e condanne precedenti nel casellario del certificato giudiziale, dava atto della sussistenza di un incidente di esecuzione volto alla rimozione della dichiarazione di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. contenuta nella sentenza di condanna, e, infine, che l'interessato allegava di essere pensionato e di percepire 5.000,00 euro annui dal Belgio. Dunque, osservava che l'istanza di affidamento in prova non fosse meritevole di accoglimento in ragione della "non comprovata attivazione risarcitoria e del grado di progressione nel trattamento fino ad ora raggiunto, necessitando un maggior approfondimento della revisione critica rispetto a quella delineata dalla relazione dell'UEPE". 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore, che, con due motivi, censura la violazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio della motivazione, atteso che il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che il risarcimento del danno fosse condizione essenziale per la concessione dell'affidamento in prova, e non ha considerato che: i) la persona offesa non si era costituita parte civile; li) la sentenza di condanna, in esecuzione per il Deblire, non è definitiva per gli altri imputati, con conseguente possibilità di riforma in melius della decisione, estensibile anche al non appellante; iii) il Deblire non sarebbe stato in grado di adempiere alle obbligazioni civili in ragione della sua condizione economica. Quanto al grado di progressione trattamentale, la motivazione del provvedi- mento risulta apparente, al punto che, per la sua genericità, è adattabile a qualunque fattispecie. Il Tribunale, sul punto, avrebbe dovuto chiarire le ragioni in ordine alle quali il parere positivo dell'UEPE non fosse sufficiente per la concessione della misura all'interessato e perché egli non avesse ancora raggiunto un grado di progressione trattamentale sufficiente. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della decisione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto.1.1. Attraverso l'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa. Ai fini del predetto giudizio prognostico non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. Le fonti di conoscenza che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a valutare sono sia il reato commesso, i precedenti penali, le pendenze processuali e le informazioni di polizia, sia la condotta carceraria ed i risultati dell'indagine socio-familiare operata dalle strutture di osservazione, onde verificare la sussistenza di elementi positivi che facciano ragionevolmente ritenere la proficuità dell'affidamento, quali l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle condotte devianti passate, l'adesione ai valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924). In questa analisi è "indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali" del soggetto condannato, "attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva" (Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Nicolai, Rv. 278174). 1.2. Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che, poiché il giudizio prognostico richiesto dalla legge si deve fondare sui risultati dell'osservazione del comportamento del condannato, "è viziata l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l'assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo" (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, Panelli, Rv. 269033). 2. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha violato tutti i predetti principi, con motivazione stereotipata. Invero, l'ordinanza pretermette qualunque effettivo giudizio sul comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla condanna, limitandosi sul punto a manifestare, in via del tutto generica, la necessità di un maggiore approfondimento della revisione critica rispetto a quella risultante dalla relazione dell'UEPE, neppure descritta nel provvedimento, e valorizzando il mancato risarcimento del danno alla persona offesa (peraltro non costituitasi parte civile), senza attribuire alcun rilievo al profilo relativo alla sua esigibilità. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame sull'istanza di affidamento in prova ai servizi sociali, da condurre alla luce dei principi di diritto sopra esposti. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso in Roma, il 1° fe