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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2025

Cassazione n. 15024/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico di ricorso sulla mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, essendo mancata ogni richiesta sul punto essendosi l'appellante in sede di conclusioni riportato ai motivi di appello che non investivano affatto il tema delle sanzioni, e considerato che il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così decisa 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il esidente Ri do so Er lia ane e [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAgh

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico di ricorso sulla mancata applicazione delle pene sostitutive è manifestamente infondato, essendo mancata ogni richiesta sul punto essendosi l'appellante in sede di conclusioni riportato ai motivi di appello che non investivano affatto il tema delle sanzioni, e considerato che il giudice d'appello può applicarle anche d'ufficio e acquisire il consenso dell'interessato anche dopo la lettura del dispositivo esclusivamente nel caso in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado (Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, Rv. 286830); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così decisa 31 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il esidente Ri do so Er lia ane e [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAgh
Sentenza Cassazione n. 15024/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris