CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 01433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6660/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , -intimato- Ministero dell'Interno , -intimato- avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento nel proc.to n. 4832/2024depositata il 08/01/2025 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Presidente rel.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Agrigento, con ordinanza pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha respinto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, avverso il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento in data 28/12/2024, di rigetto dell’istanza di revoca in autotutela del decreto di respingimento mediante accompagnamento alla frontiera n. 4100/16, emesso in data 12/09/2022 dal Questore di Agrigento e notificato in pari data, con il quale era stato disposto il respingimento dello straniero e il conseguenziale ordine di trattenimento. In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto legittimo il provvedimento di respingimento, emesso ai sensi dell’art.10-ter d.gs. n. 286/1998, che, al comma 2, prevede l’estensibilità della procedura ivi descritta, «per l’identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare», «anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale», cosicché lo straniero prima dell’adozione del provvedimento “c.d. di respingimento differito”, con accompagnamento alla frontiera, può essere mantenuto nei punti di crisi per un periodo non superiore a trenta giorni; nella specie, detto termine non risultava superato essendo stato emesso il provvedimento di respingimento (12/09/2022) dopo appena due giorni dal rintraccio (10/09/2022); né dall’esame degli atti emergeva la violazione del divieto di espulsioni collettive di cui all’art.4 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, essendo stati eseguiti tutti gli accertamenti volti a verificare la identità e nazionalità dello straniero, nonché risultando che, al momento della sua pre-identificazione, egli era stato debitamente informato sulla possibilità di chiedere la protezione internazionale, tanto che il predetto, nel compilare il foglio notizie, ha dichiarato e sottoscritto, davanti al personale di Polizia, di non volerla richiedere; nella specie, il respingimento differito rientrava nella ipotesi sub b), risultando dagli atti che lo straniero, «individuato e privo dei requisiti di ingresso a bordo di una imbarcazione precaria e clandestina nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa», era stato ammesso sul suolo italiano all’interno del centro di trattenimento, per le consuete operazioni di soccorso, prima assistenza, informativa e pre-identificazione e che, in data 12/09/2024, dopo la valutazione dei requisiti di ingresso previsti dall’art. 4 del TUI e preso atto che il cittadino straniero non aveva inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risultava dal foglio notizie, tenuto conto che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 10, comma 4, D.Lgs. 286/1998 e considerato, inoltre, che doveva procedersi ai sensi dell’art. 10, comma 2, TUI, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso, era stato sottoposto al sopracitato decreto di respingimento e contestuale ordine di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni. Il provvedimento rappresentava un atto a carattere vincolato e il Giudice, in sede di opposizione, non poteva verificarne la legittimità, procedendo ad accertare e valutare l’esistenza di ulteriori ragioni giustificative del provvedimento (Cass. n. 9088 del 6.06.2003). Infine, nessuna violazione risultava perpetrata dell’obbligo di informare lo straniero, giunto irregolarmente nel territorio dello Stato, sulle procedure da seguire per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale come sancito dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 ora recepita dal Decreto Legislativo 142 del 2015. Avverso la suddetta pronuncia, comunicata in pari data, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 28/3/2025, affidato a un motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno - Questura di Agrigento (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare alla pubblica udienza di discussione). [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt. 10, 13, D. Lgs. 286/98, per «erronea contestazione della fattispecie espulsiva – esclusione della fattispecie della sottrazione ai controlli di frontiera in caso di fotosegnalamento al momento dell’ingresso in Italia (Cass., nn. 210/05, 20668/05, 3694/13, 19868/18, 29079/21, 4777/22, 5124/22, 18128/22)», deducendo che egli non era entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera poiché, come già chiarito dalla Suprema Corte (Cass.19868/2018) e come attestato dal foglio notizie e dall’A.F.I.S., all’atto dell’ingresso il sig. [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a controllo e rilevamento dattiloscopico, circostanza questa che escludeva l’ipotesi dell’elusione dei controlli di frontiera, salvo vedersi contestare proprio – nel decreto di respingimento – di essere stato « fermato all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato avvenuto sottraendosi ai controlli di frontiera». Si assume che «la fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte», mentre, nella specie, il ricorrente sarebbe stato, infatti, soccorso in mare, fatto sbarcare in Italia, a Lampedusa, nel settembre 2022, fotosegnalato e identificato, e quindi il suo ingresso sul territorio nazionale non sarebbe affatto avvenuto in modo clandestino. In definitiva, un controllo del migrante risultava effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Orbene, si assume in ricorso, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1 civ., n. 5124 del 16/02/2022; Sez. 1 civ., n. 19868 del 28/06/2018), non integra la fattispecie dell’ingresso nel territorio dello Stato sfuggendo ai controlli di frontiera la condotta dello straniero che, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, sia stato sottoposto ad identificazione e fotosegnalamento al momento dello sbarco successivo ad un'operazione di soccorso marittimo, in quanto tali attività sono esattamente riconducibili alla nozione dei «controlli di frontiera» da parte delle Autorità preposte, che in casi del genere non possono dirsi elusi; di conseguenza, in tanto può parlarsi di ingresso clandestino nel territorio dello Stato, con sottrazione ai controlli di frontiera, in quanto dalle Autorità preposte non venga effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero (Sez. 1 civ., n. 20668 del 25/10/2005, Rv. 583520), potendo diversamente porsi, al più, il problema della mancanza di un titolo di soggiorno, rilevante ai fini della diversa ipotesi di espulsione disciplinata dalla lett. b) del medesimo art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 268 del 1998 (Sez. 1 civ., n. 19868 del 2018, cit.). 2. L'unica censura è fondata. 2.1. Risulta, dal decreto di respingimento del settembre 2022, che lo straniero («sedicente») è stato rintracciato da Forze di Polizia nella Provincia di Agrigento «lungo la linea di confine (frontiera Lampedusa)» e fermato «all’atto dell’ingresso nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera»; il respingimento è stato disposto, in difetto dei presupposti di cui al comma 4, ai sensi dell’art.10, comma 2, lett.a) e b) del TUI (nei confronti dello straniero che: «a) entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso»), e il ricorrente, pur essendo stato compiutamente informato della possibilità di richiedere la protezione internazionale, in conformità delle procedure comuni dettate a livello eurounitario per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non ha proposto domanda di protezione. È stato contestualmente emesso, non essendo stato possibile procedere al suo accompagnamento alla frontiera a mezzo [OSCURATO:PERSONA] né trattenerlo presso un CPR, un ordine di allontanamento dal territorio dello Stato entro sette giorni. [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha ritenuto legittimo il respingimento differito, con contestuale ordine di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni, in quanto rientrante nella ipotesi b) dell’art.10 TUI, risultando dagli atti che lo straniero, «individuato e privo dei requisiti di ingresso a bordo di una imbarcazione precaria e clandestina nelle acque antistanti l’isola di Lampedusa», era stato ammesso sul suolo italiano all’interno del centro di trattenimento, per le consuete operazioni di soccorso, prima assistenza, informativa e pre-identificazione, dopo la valutazione dei requisiti di ingresso previsti dall’art. 4 del TUI, preso atto che il cittadino straniero non aveva inteso avvalersi della possibilità di richiedere la protezione internazionale, così come risultava dal foglio notizie, tenuto conto che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 10 comma 4 D.Lgs. 286/1998 e considerato, inoltre, che doveva procedersi ai sensi dell’art. 10, comma 2, TUI, essendo stato l’interessato ammesso nel territorio solo per necessità di pubblico soccorso. 2.2. Anzitutto, non possono essere richiamate qui pregresse pronunce di questa Corte che hanno annullato decisioni dei Giudici di Pace per carenza di motivazione sul motivo di impugnazione del decreto espulsivo. Nella specie, invero, il Giudice di Pace di Agrigento ha esaminato il motivo di censura prospettato e ha accertato oggettivamente che il ricorrente essendo, tra l'altro, privo di documentazione, era irregolarmente presente sul territorio nazionale e che la procedura di pre-identificazione era stata necessitata dalle prescrizioni di legge dettate anche «anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale» Così con ordinanza n. 4632/2024, nei ricorsi riuniti nn. 5001/2023, 5509/2023, 11722/2023, si è cassato senza rinvio il provvedimento di convalida del trattenimento dello stesso ricorrente disposto dal Questore in esecuzione di decreto di espulsione, ex art.14 D.lgs. 285/1998 , TUI, nonché della convalida del nuovo trattenimento disposto ex art.6 comma 3, D.lgs.142/2015(avendo il trattenuto presentato domanda di protezione internazionale) e dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, relativa alla prima proroga del trattenimento ex art.6 D.lgs. 142/2015 accogliendo i motivi di ricorso con i quali il ricorrente lamentava di aver contestato l'illegittimità manifesta del provvedimento espulsivo, presupposto del trattenimento, in ordine alla mancata presentazione della suddetta dichiarazione di presenza, e che tale contestazione sarebbe stata del tutto ignorata dal Giudice di pace in sede di convalida; si è ritenuto che il decreto impugnato fosse, come lamentato dal ricorrente, privo di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento d'espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, "non contenendo nessun riferimento alla questione dell'invocata dichiarazione di presenza". E per invalidità derivata si è cassato, con ordinanza n. 11049/2023, sul ricorso n. 11722/2023 RG, anche la seconda proroga del trattenimento. 2.3. Tanto premesso, questa Corte, con ordinanza n. 16496/2024, ha ribadito (Cass. 4777/2022) che: «In tema di procedimento per la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri, il controllo svolto nei confronti di quest'ultimo dalle forze dell'ordine, ancorché occasionalmente collegato all'operazione di soccorso marittimo, impedisce di ritenere sussistente la condizione della sottrazione ai controlli di frontiera posta dalla normativa a fondamento del decreto di espulsione, sicché l'omessa verifica di tale circostanza rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di proroga emesso dal giudice di pace». Nel caso in esame, il ricorrente giungeva in Italia, a Lampedusa, in seguito ad un intervento di soccorso in mare, venendo sottoposto, all'atto dello sbarco, dalle autorità di pubblica sicurezza al fotosegnalamento, e si è ritenuto che non ricorresse la fattispecie dell'ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato, non essendosi lo stesso «sottratto ai controlli di frontiera» essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato allo sbarco. In relazione poi all'altra ragione fondante l'espulsione, per essersi il cittadino straniero «trattenuto nel [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’art.1, comma 3, della legge 68/2007 (art. 13, c. 2, l. b) del T.U.I. e successive modificazioni)», si è accolta, con l'ordinanza del 2024, la censura, in quanto la norma richiamata riguarderebbe i soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio «e non riguarda il richiedente protezione internazionale la cui espulsione è regolata dall’art. 32, comma 4, D.lgs. n. 25/2008 e dalle ipotesi dell’art.13 D.lgs. n. 286 del 1998, commi 4 e 5 e non 2 ». 2.3. Ogni cittadino straniero o apolide di età non inferiore a 14 anni deve essere sottoposto al rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita quando ha presentato una domanda di asilo o quando è fermato dalle competenti autorità a seguito dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera italiana in provenienza da un paese terzo e non sia stato respinto (artt. 4 8 regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell’11 dicembre 2000, che istituisce l’ “Eurodac”). L'art. 10 ter D.Lgs. 286/1998 detta la disciplina nazionale per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. L’art.10, Respingimento, nel testo vigente ratione temporis, prevede, al comma 1, che «La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato» e, al comma 2, che «Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso». Va rilevato che, per effetto del D.L. n. 145/2024, in vigore dall’ottobre 2024, è stata poi introdotta la lettera b-bis), in forza della quale il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: «b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25». Tale ultima disposizione non è tuttavia applicabile al presente giudizio, nel quale si controverte di un decreto di respingimento adottato, nel settembre 2022, ai sensi delle lett.a) e b) dell’art.10. L'art. 13, comma 2 lett.b), include tra le cause di espulsione il caso in cui «lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art.1, comma 3, della legge 28 maggio 2007 n. 68». Quindi, la presenza irregolare sul territorio dello Stato giustificava comunque l'espulsione, salvo richiesta successiva di protezione internazionale o di un permesso di soggiorno. La lett. a) dell'art.13 riguarda, invece, altra ragione di espulsione, per lo straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non sia stato respinto ex art. Tuttavia, nel presente giudizio, si discute non di espulsione ma di un respingimento disposto nel settembre 2022 (si impugna invero il diniego di revoca in autotutela del provvedimento). Orbene, nel caso di migrante soccorso in mare e sottoposto al foto- segnalamento dunque, in applicazione dell’art.10, vigente ratione temporis, anteriormente alla Novella di cui al D.L. n. 145/2024, va ribadito, non ricorre l'ipotesi di sottrazione ai controlli di frontiera (cass.4777/2022), implicante una condotta attiva di «sottrazione al controllo», che, nella specie, era mancata. L’ordinanza impugnata va quindi cassata 3. Per quanto esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il