Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12544/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67/RG 36933 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa il malfunzionamento del citofono); ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a stabilire il grado di offensività della condotta avvenuta in piena notte e per un tempo protratto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 67/RG 36933 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 2, in cui si rinviene congrua giustificazione in ordine alla totale inverosimiglianza della documentazione depositata circa il malfunzionamento del citofono); ritenuto circa la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, che come è noto, queste non costituiscono un diritto dell'imputato in assenza di elementi positivi e comunque le statuizioni sulla loro applicazione implicano una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione come nella specie; ritenuto che anche il rigetto della causa di non punibilità è stata motivata sulla base dell'assenza di elementi utili a stabilire il grado di offensività della condotta avvenuta in piena notte e per un tempo protratto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3
Sentenza Cassazione n. 12544/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris