CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 09571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10019/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a da s é stessa , con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] spa -poi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, via dei Portoghesi n. 12 ; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1897 del 20 21 pubblicatail 5/10/2021; Oggetto: C artell e esattorial i - Opposizioni. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 10019/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], avvocatessache si difende in proprio, impugnava una prima cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento della tassa di registro e con separata impugnazione, una seconda cartella per mancato pagamento dellatassa rifiuti. Il Tribunale di Firenze con una prima sentenza n. 2634/2016 (vedi controricorso pag. 2) dichiaravail difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario per la prima cartella; con una seconda pronuncia n. 2633/2016 , lo stesso Tribunale dichiara va il difetto di giurisdizione in favo re del giudice tributario per la seconda cartella. 2.[OSCURATO:PERSONA] (a quanto si riesce a comprende re dalla lettura del ricorso)propone va appello avverso entrambe le sentenze di prime cure e la Corte di appello di Firenze con sentenza pubblicata il 5 ottobre 2021, non notificata, lo respingeva. La Corte di appello, avendo stigmatizzato che l’atto di gravame era “privo di riferimenti precisi e ai limiti della incomprensibilità”, non indi cando “chiaramente” quale fosse la decisione resa in primo grado e quale d ovesse ritenersi impugnata (pag. 4 sentenza impugnata), tuttavia ha afferma to che l’appello, oltre che inammissibile ex art. 342 c.p.c.,era infondato , in quanto la ricorrente non aveva indicato specificatamente le ragioni giustificatrici della richiesta riforma della decisione impugnata e quelle per le quali sarebbe erroneo l’iterlogico giuridico giustificativo sulla base del quale in prime cure erastato rilevato il difetto di giurisdizione/competenza dell’A.g.o. in favore di quella della Commissione tributariaprovinciale (pag. 5 sentenza impugnata). 3. Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di censure numerate e articolatecome di seguito sintetizzate. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 10019/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] depositato memoria parte ricorrente. Ragioni della decisione 1.La ricorrente , con il ricorso di 5 6 pagine – nel quale , per 3 6 pagine , sotto la rubrica “SOMMARIETA’ [OSCURATO:PERSONA] E' CAUSA e DELLE CAUSE/MOTIVI A [OSCURATO:PERSONA]”, dopo aver descritto il fatto in una dozzina di righe (punti A2 e A4 pag. 3 del ricorso),si diffonde nell’illustrazione del quadro normativo in tema di riscossione, imposta di registro, delega legislativa in tema di riforma tributaria, pronunce di merito e della Corte costituzionalesullo stesso tema, alternando l’esposizione con l’inserimento di numerose citazioni tratte dai propri atti difensivi– giunge a d illustrare , dalla pagina 37 alla pagina 39 , i “ motivi/cause ” di doglianza avverso la sentenza impugnata, asserendo che la sentenza d’appello sarebbe stata resa “ in violazione dell’art. 360 nn. 1-3-4-5 c.p.c.”ed in particolare , in violazione sia “dell’art. 183 co.VI c.p.c. in relazione all’art. 359 c.p.c.” siadegli “artt. 112 - 342 -113-115, co.II c.p.c.”. Dalla complessiva poco intellegibile esposizione , e con difficoltà , in qualche modo emerge che la ricorrente sostiene che , nella specie , la giurisdizionesarebbe del giudice ordinario, pone ndo il ricorso, tra l’altro, dubbi di costituzionalità sui decreti legislativi nn. 545 e 546 del 1992 e sul d.P.R. n. 636 del 1972e sul regio decreto n. 639 del 1910, in rifer imento agli artt. 25, comma 1, 100,I e II comma, 102, 103, 106, 135, commi I e II, Cost. (cfr. da pagg. 40 a pag. 56 in ricorso). Con una successiva memoria di 78 pagine,depositata in prossimità della data fissata per la camera di consiglio,la ricorrente reitera, con il medesimo difficile stile,le censure già formulate con il ricorso. 2.I “motivi/cause” di doglianza, così come sopra sintetizzati, possono essere congiuntamente esaminati e sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte che ritiene necessario chedalla lettura del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per ben intendere il C.C. 17.01.2023 r.g.n. 10019/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia impugnata, e che, inoltre, nel ricorso medesimo siano adeguatamente riportate sia la ratio decidendi della sentenza impugnata sia le ragioni di fatto e di diritto che sostenevano nel giudizio di merito le rispettive posizioni delle parti (cfr. tra tante:Cass. n. 2432 del 2003; n. 8476 del 2001). Nella specie, la lettura del ricorso non consente di intendere a sufficienza la portata delle critiche mosse alla sentenza impugnata; sia l'esame delle censure in cui esso si articola – che si risolvono nella poco comprensibile denuncia di "violazione"di numerose norme processuali, soltanto formalmente corredate da fondamenti normativi giustificativi della invocata violazione, basatesul richiamo generico e confuso di atti del giudizio di merito, privi dei necessari riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato– sia la generica denuncia di “ violazione dell’art. 360 n. 1 - 3 - 4 - 5 cpc. ", basata sulla mera indicazione di norme processuali e delibere,senza un iter argomentativo idoneo a consentire la comprensione del decisum e delle corrispondenti censure mosse con l'impugnazione,non consentono, in effetti, di comprendere quale sia l’esatto contenuto delle doglianze proposte avverso la sentenza impugnata(cfr. Cass. n. 2097 del 2007; n. 11501 del 2006;n. 2831 del 2009). Alla luce dei suindicati rilievi, deve essere ritenutal’inammissibilità de i motivi di ricorso moss i avverso la sentenza impugnata, non essendo le censure rispettose deiprincipi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che con il ricorso venganoselezionati i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudiceposti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.. 3. Manifestamente infondat i sono i dubbi di legittimità costituzionale posti dalla ricorrente sul tema della competenza del Tribunale “per le cause in materia di imposte e tasse”,ancora una volta formulati in modo tanto diffuso quanto poco intellegibile ; in proposito, la Corte d’appello ha correttamente C.C. 17.01.2023 r.g.n. 10019/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi evidenziato che «la parte appellante non ha adempiuto all’onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali sarebbe erroneo l’iterlogico- giuridico sulla base del quale la sentenza impugnata ha rilevato difetto di giurisdizione/competenza dell’a.g.o. a favore di quella della [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 5 sentenza impugnata). 4.Le stesse ragioni sopra indicate – atteso che il ricorso è redatto con una tecnica espositiva non rispettosa dell’art. 366 cod. proc. civ., che non consente la precisa individuazione dell’oggetto di impugnazione –giustificano la scelta del Collegio di non rimettere la decisione del ricorsoalle Sezioni unite, pur avendo lo stesso ad oggetto una questione di giurisdizione. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, sedovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigettail ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi euro 800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato