Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 41252/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso 138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 GIOVE )8) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2172 FRIGENTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3433/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2016; r udita la relazione della causa svolta nella camera di • consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Roma il Comune di Roma - oggi [OSCURATO:PERSONA] - per sentir accertare che aveva acquistato mediante usucapione il diritto di proprietà su appezzamento di terreno, sito in località [OSCURATO:PERSONA], in proprietà all'Ente locale convenuto.

Resistette il Comune di Roma, contestando l'assunto attoreo ed all'esito della trattazione della lite, il Tribunale capitolino ebbe ad accertare l'intervenuto acquisto mediante usucapione da parte del Palma.

L'[OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Roma, cui resistettero il Palma e la [OSCURATO:SOCIETA], soggetto intervenuto quale acquirente dal Palma del bene litigioso.

Ad esito della trattazione il Collegio romano ebbe ad accogliere l'impugnazione spiegata dall'Ente locale, rigettando l'originaria domanda svolta dal Palma, sull'osservazione che il complesso probatorio acquisito in atti non lumeggiava la concorrenza dei requisiti prescritti dall'art 1158 cod. civ. per il realizzarsi dell'acquisto mediante fatto del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico articolato motivo e depositato anche con nota difensiva.

L'Ente locale [OSCURATO:PERSONA], regolarmente vocato, s'è costituito con controricorso portante anche impugnazione incidentale condizionata articolata su due motivi.

Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Palma-[OSCURATO:SOCIETA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato.

Con l'unico articolato mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce vizio per omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che il Collegio romano ha operato un'inesatta ricostruzione del fatto in conseguenza della mancata ovvero errata valutazione delle prove acquisite in atti.In particolare i soggetti ricorrenti denunziano una cattiva valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, poiché sopravvalutate alcune loro imprecisioni circa l'estensione dell'area posseduta e svilito invece il loro ricordo di condotte lumeggianti il suo possesso, con conseguente non completa od omessa valutazione della prova espletata.

I ricorrenti poi esaminano in dettaglio i risultati probatori e richiamano arresti di questo [OSCURATO:PERSONA] circa la natura e l'individuazione del vizio regolato ex art 360 n° 5 cod. proc. civ.

La svolta censura, nel suo complesso, s'appalesa priva di pregio giuridico.

In primo luogo va rilevato come l'attuale formulazione del disposto ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. - vigente dal 2012 - individua come vizio di legittimità l'omesso esame di un " fatto " storico e, non già, il cattivo esercizio della funzione di valutazione del complesso probatorio acquisito in causa - Cass. sez. 3 n° 11892/16, Cass. sez. 1 n° 23153/18 -.

Nella specie, difatti, non viene denunciato che la Corte capitolina ebbe ad omettere l'esame di un fatto storico ovvero a non esaminare una prova decisiva ai fini del giudizio, bensì che ebbe a valutare i dati probatori acquisiti, specie quelli di natura testimoniale, ma non correttamente.

In secondo luogo l'argomentazione dogmatica circa l'interpretazione del disposto ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. appare supportata con evocazione di arresti di questo [OSCURATO:PERSONA] afferenti la formulazione della norma anteriore alla riforma portata in d.I 83/2012 ovvero afferenti al diverso - e non denunziato in questa sede - vizio di nullità per motivazione apparente.

Quanto poi ai dati probatori documentali, la cui valutazione sarebbe stata trascurata dal Collegio romano - consegna in loco di macchina agricola e foto fatte in epoche diverse mediante sorvolo areo della zona - non solo ex se detti elementi non lumeggiano una condotta personale del ricorrente di dominio del fondo, ma, come s'apprezza dalla stessa argomentazione critica svolta nel ricorso, appaiono meri dati di supporto per la valutazione dei risultati della prova orale.

Inoltre la Corte capitolina ebbe ben ad evidenziare come puntuali condotte di godimento del terreno di causa non assumevano valore rilevante ai fini del possesso ad usucapionem in difetto della necessaria prova di un godimento protratto per l'intero arco del tempus prescritto.

Dunque anche dette ulteriori argomentazioni critiche svolte in ricorso si rivelano come mera contrapposizione di propria tesi difensiva rispetto alla ricostruzione giuridico-fattuale della fattispecie di causa operata dalla Corte distrettuale.

La soluzione adottata esonera la Corte dall'esame dell'impugnazione incidentale, mossa da [OSCURATO:PERSONA], poiché condizionata all'accoglimento del ricorso principale.

Al rigetto dell'impugnazione segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], tassate in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorrono in capo a parte ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all'Ente resistente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/02.Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 138-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]-TEMPORE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 126, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA] PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2021 GIOVE )8) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2172 FRIGENTI, che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3433/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/05/2016; r udita la relazione della causa svolta nella camera di • consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ebbe a convenire in giudizio avanti il Tribunale di Roma il Comune di Roma - oggi [OSCURATO:PERSONA] - per sentir accertare che aveva acquistato mediante usucapione il diritto di proprietà su appezzamento di terreno, sito in località [OSCURATO:PERSONA], in proprietà all'Ente locale convenuto. Resistette il Comune di Roma, contestando l'assunto attoreo ed all'esito della trattazione della lite, il Tribunale capitolino ebbe ad accertare l'intervenuto acquisto mediante usucapione da parte del Palma. L'[OSCURATO:PERSONA] propose gravame avanti la Corte d'Appello di Roma, cui resistettero il Palma e la [OSCURATO:SOCIETA], soggetto intervenuto quale acquirente dal Palma del bene litigioso. Ad esito della trattazione il Collegio romano ebbe ad accogliere l'impugnazione spiegata dall'Ente locale, rigettando l'originaria domanda svolta dal Palma, sull'osservazione che il complesso probatorio acquisito in atti non lumeggiava la concorrenza dei requisiti prescritti dall'art 1158 cod. civ. per il realizzarsi dell'acquisto mediante fatto del diritto di proprietà sul fondo oggetto di causa. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione fondato su unico articolato motivo e depositato anche con nota difensiva. L'Ente locale [OSCURATO:PERSONA], regolarmente vocato, s'è costituito con controricorso portante anche impugnazione incidentale condizionata articolata su due motivi. Ragioni della decisione Il ricorso proposto dai consorti Palma-[OSCURATO:SOCIETA] s'appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con l'unico articolato mezzo d'impugnazione parte ricorrente deduce vizio per omesso esame di fatto decisivo, ex art 360 n° 5 cod. proc. civ., posto che il Collegio romano ha operato un'inesatta ricostruzione del fatto in conseguenza della mancata ovvero errata valutazione delle prove acquisite in atti.In particolare i soggetti ricorrenti denunziano una cattiva valutazione delle dichiarazioni rese dai testi, poiché sopravvalutate alcune loro imprecisioni circa l'estensione dell'area posseduta e svilito invece il loro ricordo di condotte lumeggianti il suo possesso, con conseguente non completa od omessa valutazione della prova espletata. I ricorrenti poi esaminano in dettaglio i risultati probatori e richiamano arresti di questo [OSCURATO:PERSONA] circa la natura e l'individuazione del vizio regolato ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. La svolta censura, nel suo complesso, s'appalesa priva di pregio giuridico. In primo luogo va rilevato come l'attuale formulazione del disposto ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. - vigente dal 2012 - individua come vizio di legittimità l'omesso esame di un " fatto " storico e, non già, il cattivo esercizio della funzione di valutazione del complesso probatorio acquisito in causa - Cass. sez. 3 n° 11892/16, Cass. sez. 1 n° 23153/18 -. Nella specie, difatti, non viene denunciato che la Corte capitolina ebbe ad omettere l'esame di un fatto storico ovvero a non esaminare una prova decisiva ai fini del giudizio, bensì che ebbe a valutare i dati probatori acquisiti, specie quelli di natura testimoniale, ma non correttamente. In secondo luogo l'argomentazione dogmatica circa l'interpretazione del disposto ex art 360 n° 5 cod. proc. civ. appare supportata con evocazione di arresti di questo [OSCURATO:PERSONA] afferenti la formulazione della norma anteriore alla riforma portata in d.I 83/2012 ovvero afferenti al diverso - e non denunziato in questa sede - vizio di nullità per motivazione apparente. Quanto poi ai dati probatori documentali, la cui valutazione sarebbe stata trascurata dal Collegio romano - consegna in loco di macchina agricola e foto fatte in epoche diverse mediante sorvolo areo della zona - non solo ex se detti elementi non lumeggiano una condotta personale del ricorrente di dominio del fondo, ma, come s'apprezza dalla stessa argomentazione critica svolta nel ricorso, appaiono meri dati di supporto per la valutazione dei risultati della prova orale. Inoltre la Corte capitolina ebbe ben ad evidenziare come puntuali condotte di godimento del terreno di causa non assumevano valore rilevante ai fini del possesso ad usucapionem in difetto della necessaria prova di un godimento protratto per l'intero arco del tempus prescritto. Dunque anche dette ulteriori argomentazioni critiche svolte in ricorso si rivelano come mera contrapposizione di propria tesi difensiva rispetto alla ricostruzione giuridico-fattuale della fattispecie di causa operata dalla Corte distrettuale. La soluzione adottata esonera la Corte dall'esame dell'impugnazione incidentale, mossa da [OSCURATO:PERSONA], poiché condizionata all'accoglimento del ricorso principale. Al rigetto dell'impugnazione segue, ex art 385 cod. proc. civ., la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell'[OSCURATO:PERSONA], tassate in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo. Concorrono in capo a parte ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido fra loro, a rifondere all'Ente resistente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art 13 comma 1 quater del dPR 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dell'ad 13 comma 1 bis dPR 115/02.Così deciso in