CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 settembre 1981
Cassazione n. 11152/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 05/09/1981avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubbico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 08/10/2025, ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod.pen.).2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in quanto carente esostanzialmente omessa quanto alla sussistenza degli elementi applicativi della recidivareiterata.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.Si deve evidenziare come sul tema devoluto questa Corte ha affermato, in modocostante, che il giudice di merito può motivare quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva,anche in modo sintetico, ma non si può limitare a richiamare i precedenti penali riferibiliall’imputato, atteso che dalla valutazione effettuata deve emergere un effettivo riscontro nelsenso che la condotta ascritta e ritenuta pienamente provata costituisca significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, anche, ma non esclusivamente,sulla base dei numerosi precedenti penali (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018,Franco, Rv.274782–01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533-01, Sez. 6, n. 14937del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803-01).3.Occorre conseguentemente considerare che, in tema di recidiva, sulla scia dinumerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità dellanuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cuihanno fatto seguito molte ordinanze d’inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn.33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalentepronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione dellarecidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo diriprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati,del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine dioffensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fraloro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U,n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v.Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi; Sez.U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli).4.Nel caso di specie pur avendo la Corte di appello richiamato i precedenti penali delricorrente, risulta omessa la necessaria correlazione di tale dato, anche in considerazionedelle caratteristiche della condotta oggetto di accertamento e condanna, della ricorrenza dielementi univoci quanto alla significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato.5.La Corte di appello dovrà, dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità,colmare tale lacuna motivazionale correlandosi alle argomentazioni introdotte dall’imputatocon il motivo di appello con il quale il relativo tema era stato specificamente devoluto.Deve essere conseguente disposto sul punto l’annullamento con rinvio davanti ad altraSezione della Corte di appello di Napoli della decisione impugnata.6.Deve essere infine dichiarata l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità aisensi dell’art. 624 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11152/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUIGI [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 662/2026GIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - 13/03/2026MARZIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 299/2026DANIELA BIFULCOha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 05/09/1981avverso la sentenza del 08/10/2025 della Corte d'appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubbico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuigi Giordano, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 08/10/2025, ha confermato lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto in rubrica (art. 648 cod.pen.).2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio della motivazione in quanto carente esostanzialmente omessa quanto alla sussistenza degli elementi applicativi della recidivareiterata.3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.2.Si deve evidenziare come sul tema devoluto questa Corte ha affermato, in modocostante, che il giudice di merito può motivare quanto alla ritenuta ricorrenza della recidiva,anche in modo sintetico, ma non si può limitare a richiamare i precedenti penali riferibiliall’imputato, atteso che dalla valutazione effettuata deve emergere un effettivo riscontro nelsenso che la condotta ascritta e ritenuta pienamente provata costituisca significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, anche, ma non esclusivamente,sulla base dei numerosi precedenti penali (Sez.6, n. 56972 del 20/06/2018,Franco, Rv.274782–01; Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264533-01, Sez. 6, n. 14937del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803-01).3.Occorre conseguentemente considerare che, in tema di recidiva, sulla scia dinumerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità dellanuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cuihanno fatto seguito molte ordinanze d’inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn.33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalentepronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione dellarecidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo diriprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati,del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine dioffensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fraloro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametroindividualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U,n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massimate sul punto, v.Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi; Sez.U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena;Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli).4.Nel caso di specie pur avendo la Corte di appello richiamato i precedenti penali delricorrente, risulta omessa la necessaria correlazione di tale dato, anche in considerazionedelle caratteristiche della condotta oggetto di accertamento e condanna, della ricorrenza dielementi univoci quanto alla significativa prosecuzione di un processo delinquenziale giàavviato.5.La Corte di appello dovrà, dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità,colmare tale lacuna motivazionale correlandosi alle argomentazioni introdotte dall’imputatocon il motivo di appello con il quale il relativo tema era stato specificamente devoluto.Deve essere conseguente disposto sul punto l’annullamento con rinvio davanti ad altraSezione della Corte di appello di Napoli della decisione impugnata.6.Deve essere infine dichiarata l’irrevocabilità della affermazione di responsabilità aisensi dell’art. 624 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla la sentenza impugnata relativamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudiziosul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilita'.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]