CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 22112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/02/2025 del TRIBUNALE di Brindisivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata conrestituzione degli atti al Tribunale di Brindisi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Brindisi condannava [OSCURATO:PERSONA] pena di anni due e mesi sei di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione, peri reati di cui agli artt. 23, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 e 697 cod. pen.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generalepresso la Corte di appello di Lecce, affidato ad un unico motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al trattamentosanzionatorio, con specifico riguardo al reato continuato, lamentando l’individuazione delreato più grave, la cui pena avrebbe dovuto essere messa a base del calcolo, e l’omessairrogazione della pena pecuniaria, edittalmente prevista, in via congiunta, rispetto adentrambi i delitti.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] AntoniettaPicardi, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzionedegli atti al Tribunale di Brindisi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato ed è, pertanto, da accogliere.2. Il Tribunale nel ritenere sussistente la continuazione di cui all’art. 81 cod. pen., hairrogato una pena in violazione di legge.In particolare, il giudice monocratico, nello stabilire la pena finale, non ha individuato ilreato più grave, non ha calcolato e motivato in modo distinto l’aumento di pena riferibile aciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269) e, infine, non haconsiderato ai fini del trattamento sanzionatorio la pena della multa, edittalmenteprevista invia congiunta per entrambi i delitti per cui si procede. 3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente alla pena irrogata, conrinvio per nuovo giudizio sul punto.Il giudice del rinvio deve, peraltro, essere individuato non nel Tribunale che hapronunciato la sentenza annullata, bensì nella Corte d’appello competente per il giudizio disecondo grado.Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero va infatti qualificato come ricorso“immediato” (o diretto, o per saltum), ai sensi dell’art. 569, commi 1 e 3, cod. proc. pen., checonsente alla parte legittimata all’appello contro la sentenza di primo grado di proporredirettamente ricorso per cassazione per violazione di legge, ossia per i motivi di cui all’art.606, comma 1, lett. a), b) e c).Nel caso di specie, la legittimazione del pubblico ministero all’appello della sentenza diprimo grado discende dall’art. 593, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2,comma 2, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, che consente l’impugnazione delle sentenze dicondanna allorché esse stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria delreato.In tale limitata ipotesi di illegalità della pena (nozione la cui portata è stata specificata conSez. U, n. 21368 del 26/09/2019 e conSez. U, n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021), l’art. 593cod. proc. pen. riconosce al pubblico ministero il potere di appellare la sentenza dicondanna, altrimenti impugnabile solo mediante ricorso per cassazione.Nel caso di specie ricorre l’ipotesi descritta, poiché all’imputato, condannato per i duedelitti, per i quali è prevista la pena congiunta della reclusione e della multa, che avrebbedovuta necessariamente costituire la pena base della continuazione (Sez. U, n. 40983 del21/06/2018, Giglia, Rv. 273750-01), è stata irrogata dal Tribunale solo la pena dellareclusione, e quindi è stata irrogata una pena di specie almeno parzialmente diversa daquella legalmente stabilita.Ne consegue che la qualificazione del ricorso per cassazione come “immediato”comporta l’applicazione dell’art. 569, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui, in caso diannullamento con rinvio, la Corte dispone la trasmissione degli atti al giudice competente perl’appello, individuato, nella specie, nella Corte d’appello di Lecce. A quest’ultima spetteràesclusivamente la determinazione della pena, essendo ormai irrevocabile l’affermazione diresponsabilità dell’imputato.4. Dalle considerazioni precedenti deriva l’annullamento della sentenza impugnata,relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corted’appello di Lecce. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, relativamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente