CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 1961
Cassazione n. 26180/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/11/1962 avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 16 aprile 2021, la Corte di appello di Roma, ha riformato la sentenza pronunciata in data 3 ottobre 2017 dal Tribunale di Latina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art.216 ultimo comma legge fallimentare in anni due, confermandola nel resto. La sentenza di primo grado aveva condannato gli imputati alla pena di anni due di reclusione ciascuno per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1 legge fall. nelle rispettive qualità di liquidatore e di socia della società [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Latina del 23 dicembre 2013, per avere distratto la somma di euro 297.495,35 indebitamente consegnate ai soci a titolo di rimborso finanziamenti dal mese di dicembre 2010 e rimanenze di merce del valore di euro 755.643,28, nonché per avere ripartito acconti su utili non effettivamente conseguiti per un ammontare complessivo di euro 93.631,47. 2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un unico difensore di fiducia, e con un unico atto contenente comuni motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 415 bis cod. proc. pen. e 185 cod. proc. pen. In particolare i ricorrenti lamentano la nullità del decreto che dispone il giudizio e di tutti gli atti successivi in ragione della omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], eccezione ritualmente proposta all'udienza del 21 febbraio 2017 dinanzi al Tribunale di Latina e all'udienza del 16 aprile 2021 dinanzi alla Corte di Appello di Roma, eccezione rigettata in primo e secondo grado. La difesa evidenzia che, nonostante la nomina quale difensore di fiducia del Napoli sia intervenuta dopo la emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma prima della notifica dello stesso alle parti, il pubblico ministero avrebbe notificato comunque tale atto al difensore di ufficio in precedenza nominato. I giudici del primo e del secondo grado hanno rigettato l'eccezione sul presupposto che la notifica sarebbe spettata al difensore di fiducia solo qualora la nomina fosse intervenuta prima della emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 2.2.Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena da parte della Corte di Appello. In particolare la difesa evidenzia la sussistenza del buon comportamento processuale degli imputati, nonché la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen. di cui ad una precedente sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, con provvedimento del giudice dell'esecuzione di Latina del 16 aprile 2021. 2.3.Con il terzo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento all'accertamento della penale responsabilità della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].La sentenza impugnata si presenterebbe contraddittoria dal momento che, nonostante il perito dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel rassegnare le proprie conclusioni abbia escluso profili di penale responsabilità nei confronti della ricorrente, tuttavia la motivazione non dà conto di siffatta circostanza e non indica le ragioni per le quali sia addivenuta a conclusioni di segno opposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso risulta infondato per le ragioni di seguito esposte. 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, diversamente dal risalente precedente richiamato dai ricorrenti, il termine di riferimento per stabilire a quale difensore debba essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari va individuato non nella data di spedizione dell'avviso quanto piuttosto in quella, ad essa precedente, del deposito dell'atto da notificare presso la cancelleria del PM, per il successivo inoltro (Sez. 5, n. 25803 del 09/05/2019, Rv. 276127; Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Badrin, Rv. 274726). Orbene, dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), risulta che l'avviso ex art 415 bis cod. proc. pen. è stato depositato in data 21 gennaio 2015 e, dunque, correttamente notificato al difensore di ufficio degli imputati, dal momento che la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale difensore di fiducia è avvenuta in data 23 febbraio 2015, successivamente alla data di deposito dell'avviso. 2.Egualmente infondato il secondo motivo. 2.1.La Corte territoriale ha motivato in ordine alla mancata concedibilità della sospensione condizionale della pena con riguardo agli indicatori rilevanti ai fini di un giudizio prognostico richiamando l'aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta , le modalità dei fatti accertati che rimandano a una certa "organizzazione e scaltrezza" nella consumazione dei reati, circostanze incompatibili con una prognosi favorevole agli imputati in relazione al rischio di recidiva. Quanto alla mancata rilevanza dell'incidente di esecuzione che ha dichiarato estinto il risalente precedente penale da cui risultavano gravati entrambi i ricorrenti, può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale "Ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce" (Sez.3, n.43095 del 12/10/2021, Cecchinaro, Rv.282377). 3. Risulta infondato il terzo ed ultimo motivo. 3.1. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente motivato in relazione al coinvolgimento della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (p.3 e ss. della impugnata sentenza), chiarendo che le restituzioni delle somme riguardavano fondi personali dei soci (e quindi anche della Carnevale) immessi nella fallita a titolo di finanziamento con la conseguenza che il relativo rimborso doveva avvenire ai sensi dell'art.2647 cod. civ. e quindi essere postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori sociali, essendosi già manifestati segni inequivocabili del dissesto. E' evidente il riferimento anche alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], partecipe alla società sin dalla sua costituzione e titolare, unitamente al coniuge Napoli, dell'intero capitale sociale nell'anno 2013, allorquando aveva rilevato la quota delle figlie. Siffatta condotta è da considerarsi comunque distrattiva e non preferenziale dal momento che "Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all'art.2467 cod. civ." (Sez.5, n.25773 del 20/02/2019, Scarpaci, Rv. 277577). La Corte ha inoltre evidenziato la mancata dimostrazione della riferita "svendita" della merce in giacenza per il valore di euro 755.643,38 o della esistenza del ricavato della relativa vendita per realizzare liquidità al fine di soddisfare il credito con il ceto bancario. Infine, sempre con riferimento alla posizione della ricorrente, la Corte di appello evidenzia la sua duplice posizione dal momento che la stessa non solo rivestiva la qualità di socio nella società poi dichiarata fallita, ma era anche titolare di una impresa individuale che svolgeva la medesima attività (vendita al dettaglio di materiali edili e di ferramenta). La ditta individuale della ricorrente aveva concesso in locazione alla società fallita un locale dove quest'ultima esercitava la propria attività nonché la facoltà per la società di vendere e merci della ditta individuale in deposito presso il locale con l'obbligo di corrisponderle il prezzo. Le condizioni contrattuali descritte, come hanno correttamente osservato i giudici di merito, hanno consentito "una fluidità patrimoniale tra la fallita e la ditta individuale carnevale santina pressoché illimitata" con chiaro pregiudizio dei fornitori, principali creditori del fallimento.Al rigetto dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp