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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22519/2026

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!Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 683/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];controMinistero della Giustizia, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/20261.205,00 (milleduecentocinque/00) per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario Cavallari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 2DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 683/2026 R.G., relativo al ricorsoproposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];controMinistero della Giustizia, in persona del legale rappresentantep.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che i ricorrenti abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, comma 2, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €Numero registro generale 683/2026Numero sezionale 666/2026Numero di raccolta generale 22519/2026Data pubblicazione 01/07/20261.205,00 (milleduecentocinque/00) per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle particostituite.Roma, 26.06.2026IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ario Cavallari
Sentenza Cassazione n. 22519/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris