CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catania, con sentenza del 5 maggio 2022, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, riqualificando il reato contestato nella ipotesi lieve e riducendo la pena inflitta. 2. Ricorre per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con unico motivo lamenta mancanza di motivazione in riferimento alla doglianza avanzata in sede di appello, relativa alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Evidenzia che l'imputato aveva tenuto un ottimo comportamento processuale in considerazione dell'atteggiamento collaborativo posto in essere e, nonostante nel secondo motivo di appello fosse stata richiesta la mitigazione della pena attraverso la concessione delle citate attenuanti, la Corte aveva omesso di indicare le ragioni del diniego del beneficio invocato. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con l'atto di appello l'imputato aveva impugnato la pronuncia di primo grado in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche formulando il seguente motivo: "Rideterminazione della pena: andavano concesse, nella loro massima estensione e con giudizio di prevalenza, le circostanze attenuanti generiche al fine di adeguare la sanzione ai fatti contestati con la conseguente rideterminazione della pena. La concessione di detta attenuante è, infatti, la risultante di elementi circostanziali nell'ambito della previsione ex art. 133 cod pen che possono giustificare una ulteriore riduzione di pena rispetto a quella che si dovrebbe infliggere alla stregua degli ordinari canoni di valutazione della fattispecie. A ciò si aggiunga che il giudice di prime cure non ha valutato né tenuto in considerazione l'atteggiamento collaborativo posto in essere dall'imputato, che ha indicato il luogo di custodia dello stupefacente". 3. La sentenza di primo grado, sul punto, riporta le seguenti argomentazioni: " si ritiene che non vi siano elementi suscettibili di positiva valutazione al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: alla confessione dell'imputato non può attribuirsi valenza premiale, dal momento che essa è avvenuta solo all'evidenza dei fatti e di elementi di prova a carico univoci". 4. E' di tutta evidenza che il motivo di appello proposto non si confronta in alcun modo con le considerazioni rese dal giudice di primo grado, che aveva espresso con chiarezza le ragioni per cui non poteva attribuirsi valore di elemento positivo all'invocato atteggiamento collaborativo dell'imputato. Il motivo di appello proposto non contiene alcuna critica all'iter motivazionale del primo giudice né contrappone alcuna argomentazione alle ragioni che hanno condotto il Tribunale di Catania ad escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 5. Questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01, e varie conformi, cfr, ex multis,Sez. 2 - n. 19534 del 25/02/2020, Carrino, Rv. 279416 - 01). Come esposto, a fronte della dichiarata ragione per cui non poteva essere attribuito valore alla confessione dell'imputato, il motivo di appello non ha opposto alcuna critica, limitandosi a richiamare genericamente la circostanza della collaborazione già valutata. 6. Orbene, la mancanza assoluta di specificità del motivo di appello comporta l'inammissibilità della medesima doglianza riproposta in sede di legittimità. E' invero pacifico che nel giudizio di legittimità il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 4, n. 2654 del 21/10/1983, Norrito, Rv. 163291 - 01; Sez. 3 - n. 2343 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346 - 01). 7. Alla inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in