Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 1997

Cassazione n. 22719/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1997 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare il reato di furto abitazione.

La censura è anche manifestamente infondata, atteso che prospetta enunciati ermeneutici palesemente in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità.

Invero, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che si è accertato essere recintato e con accessi privati ordinariamente chiusi e che, quindi, costituisce pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1997 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara, con la quale era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione ed era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia; 2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare il reato di furto abitazione. La censura è anche manifestamente infondata, atteso che prospetta enunciati ermeneutici palesemente in contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, la sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, che si è accertato essere recintato e con accessi privati ordinariamente chiusi e che, quindi, costituisce pertinenza di una privata dimora, integra il reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624-bis cod. pen. (Sez. 7, n. 3959 del 02/10/2012, dep. 2013, Romano, Rv. 255100); 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 22719/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris