CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia Logli ed [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentantep.t., rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Firenze, n. 993/2024 del 4giugno 2024, notificata il 5 giugno 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17148/2024Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 14140/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSOData pubblicazione 14/05/2026Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 194/2022, ha respinto l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa ex art. 22 legge n. 689 del 1981 dalla Provincia di Prato peril pagamento della somma di € 3.130,00 a titolo di sanzione, in materia dismaltimento di rifiuti non pericolosi, e relativa a una contestata violazionedell’art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006, in riferimento al combinato disposto di cuiagli artt. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 e gli artt. 11 legge n. 689 del1981 e L.R.T. n. 81 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto appello che la Corted’appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 993/2024,ha accolto.[OSCURATO:PERSONA] di Prato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA] si sono difesi con controricorso.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. dell’11 novembre 2024, la parte ricorrente ha presentato istanza didecisione in adunanza.Le parti hanno depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Preliminarmente si osserva che, diversamente da quanto rilevato nellaproposta di definizione accelerata dell’11 novembre 2024, risulta depositata lasentenza impugnata, con tanto di relata di notifica.Il ricorso deve, quindi, essere esaminato.2) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115c.p.c. sotto il duplice profilo del vizio di legittimità per avere il giudice omesso inNumero registro generale 17148/2024Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 14140/2026assoluto di valutare le prove documentali di cui la parte aveva dedotto laData pubblicazione 14/05/2026decisività e per vizio di motivazione per non avere esaminato e valutatocorrettamente le deposizioni testimoniali.Indica le prove documentali e testimoniali che la corte territoriale nonavrebbe valutato e ne specifica il contenuto.Menziona, innanzitutto, il Formulario n. DUA 752300/2014, che indicavaquale sede di provenienza del rifiuto due siti, il report fotografico raffigurante ilcontenuto degli scatoloni rinvenuti in via [OSCURATO:PERSONA] e la loro provenienzadal civico n. 157 della medesima via, le sommarie informazioni dei soggettiinteressati e coinvolti nel trasporto dei rifiuti in esame presso l’impianto diEcoambiente (i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e le testimonianzeassunte in primo grado (sempre [OSCURATO:PERSONA]).La censura è inammissibile.Per costante giurisprudenza, il ricorrente per cassazione non può rimetterein discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto deigiudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili edin sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame ela valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fontidel proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarnedimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. 5, n. 32505 del 22 novembre 2023;Cass., Sez. 2, n. 10927 del 23 aprile 2024).La corte territoriale ha valutato sia le dichiarazioni dei signori [OSCURATO:PERSONA], sia il contenuto del formulario sia le affermazioni dei due vigiliaccertatori e, tenendo conto dello stato dei luoghi, ha ritenuto che fosse mancato“un accertamento sia sull’effettivo trasporto dei ritagli tessili presso i locali dellasocietà appellante e sia sull’effettiva presenza presso i medesimi locali dei rifiutimisti da costruzione e demolizione provenienti da un cantiere di ViaMontegrappa”.Numero registro generale 17148/2024Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 14140/2026Data pubblicazione 14/05/2026Ha escluso, inoltre, che fosse stata accertata “L’esistenza di un tale cantiere”.[OSCURATO:PERSONA] di Prato si limita solo a fornire una lettura alternativa delcontenuto di alcune delle prove già considerate dal giudice del merito, chiedendoa questo Collegio di avallarla il che, nel nostro ordinamento, è precluso.3) Con il secondo motivo la Provincia di Prato lamenta la violazione dell’art.115 c.p.c. per travisamento ed errata percezione di una prova documentale etestimoniale decisiva per la controversia.Si riferisce al Formulario n. DUA 752300/2014 in quanto, a suo avviso,l’inserimento, nella specifica casella dedicata, quale sito di provenienza delrifiuto, di un cantiere edile in [OSCURATO:PERSONA] 108 Prato, oltre al fondo di Viatrasportato come materiali misti da “costruzione e demolizione”, poiché il dettoformulario, avrebbe allora dovuto contenere, in ogni caso, la descrizione e ilcodice dei rifiuti, scarti e ritagli tessili provenienti dall’altro sito, in via Fra’Bartolomeo, sempre indicato nel citato formulario.Questo errore di percezione della prova risulterebbe anche dall’omessavalutazione delle testimonianze dei vigili accertatori.La censura è inammissibile.Innanzitutto, la contestazione va riqualificata, dolendosi, nella sostanza laparte del mancato esame di una circostanza, ossia la menzione di un secondosito nel formulario menzionato.Detta circostanza (invero indicata nella sentenza), peraltro, non può essereconsiderata decisiva ai fini del decidere in quanto, pur se valutata nel sensoprospettato da parte ricorrente, non potrebbe incidere sul giudizio finale dellacorte territoriale, per la quale “manca, pertanto, una prova decisiva che queirifiuti tessili vennero trasportati e consegnati a [OSCURATO:SOCIETA] e quindi difetta laprova dell’elemento materiale oggetto della violazione contestata dalla quale hatratto origine la sanzione irrogata e opposta”.Comunque, si evidenzia che parte ricorrente domanda a questo Collegio dicompiere una nuova valutazione della documentazione agli atti, il che è, inquesta sede, precluso.Numero registro generale 17148/2024Numero sezionale 441/2026Numero di raccolta generale 14140/2026Inoltre, la Provincia di Prato sembrerebbe prospettare, in manieraData pubblicazione 14/05/2026inammissibile, una differente condotta sanzionabile.Infine, si evidenzia che la Corte d’appello di Firenze ha tenuto conto delletestimonianze citate.4) Il ricorso è rigettato.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidatecome in dispositivo, mentre non trovano applicazione il terzo ed il quarto commadell’art. 96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.), giacché il giudizio non èdefinito in conformità alla proposta di definizione anticipata.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte,- rigetta il ricorso;- condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida incomplessivi € 1.500,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessoridi legge e spese generali nella misura del 15%;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco