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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19117/2023

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a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/7/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e comunque dichiararsi l'improcedibilità per precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia in data 29 settembre 2015, in ordine al delitto di ricettazione commesso nell'anno 2012.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, meramente riproduttiva in modo integrale del testo della decisone di primo grado, senza alcuna valutazione delle censure formulate con l'atto di appello.

2.1. Con il secondo motivo si deduce ancora vizio di carenza di motivazione rispetto alle censure che contestavano la riconducibilità alla persona dell'imputato dell'oggetto di provenienza furtiva, ritrovato in un garage che non apparteneva all'imputato, in cui non vi erano cose o tracce riferibili all'imputato e che era stato perquisito in assenza del ricorrente e solo per l'intervento di altro soggetto che deteneva le chiavi di accesso a quel locale; analoghe considerazioni erano state svolte dal Procuratore generale nel corpo delle conclusioni.

2.2. Con il terzo motivo si deduce identico vizio della motivazione, con riguardo al contenuto della memoria difensiva depositata prima dell'udienza in appello, contestando la valenza delle dichiarazioni delle donne che avevano riferito della disponibilità del locale da parte dell'imputato, una di esse proprietaria del locale e potenzialmente interessata ad allontanare dalla sua persona qualsivoglia responsabilità.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, per difetto di verbalizzazione delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e per aver formato oggetto di testimonianza da parte dei verbalizzanti, in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre le dichiarazioni della proprietaria del locale erano state assunte senza fornire gli avvisi di legge, rendendo inutilizzabili quelle dichiarazioni.

2.4. Con il quinto motivo si deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui aveva fondato il giudizio di responsabilità sull'atteggiamento silente della convivente dell'imputato che in occasione della perquisizione non aveva negato la disponibilità di quel luogo in capo al convivente.

2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen.; alla data della pronuncia in grado di appello, per effetto del giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., sulla contestata recidiva reiterata, il reato era estinto per essere già maturato il termine massimo di prescrizione.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Il vizio della motivazione della sentenza impugnata, denunciato sotto diversi profili con i primi tre motivi di ricorso, risulta graficamente dall'assoluta assenza di risposta alle censure formulate dall'appellante, che contestava sia l'attribuzione della disponibilità del locale ove fu rinvenuta la carta d'identità rubata, sia dello stesso documento, ritrovato in esito ad una perquisizione eseguita in sua assenza e consentita per l'intervento della convivente e della cognata che, dotate delle chiavi di accesso, consentirono l'ingresso in quel locale; il profilo della prova della disponibilità del luogo da parte del ricorrente è evidentemente decisivo, mancando altri indici obiettivi di collegamento tra l'imputato e la cosa di provenienza delittuosa.

1.2. L'omesso esame di tali censure, avente carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze riguardanti la valenza delle dichiarazioni rese dalla proprietaria del locale, che avrebbe indicato nel ricorrente colui che lo utilizzava, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame da parte dei giudici di appello; va rilevato, infatti, che non è maturato il termine di prescrizione del reato (atteso che la contestata recidiva reiterata, pur essendo stata ritenuta subvalente rispetto alla concessa circostanza attenuante, rileva nel calcolo del termine di prescrizione: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - O; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - O), mentre la deduzione contenuta nella memoria depositata, relativa all'esistenza di una precedente sentenza che ha giudicato sul medesimo fatto, non è autosufficiente mancando la prova documentale del passaggio in giudicato di quella sentenza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Cort

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/7/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; letta la memoria depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso e comunque dichiararsi l'improcedibilità per precedente giudicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Foggia in data 29 settembre 2015, in ordine al delitto di ricettazione commesso nell'anno 2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio di motivazione, meramente riproduttiva in modo integrale del testo della decisone di primo grado, senza alcuna valutazione delle censure formulate con l'atto di appello. 2.1. Con il secondo motivo si deduce ancora vizio di carenza di motivazione rispetto alle censure che contestavano la riconducibilità alla persona dell'imputato dell'oggetto di provenienza furtiva, ritrovato in un garage che non apparteneva all'imputato, in cui non vi erano cose o tracce riferibili all'imputato e che era stato perquisito in assenza del ricorrente e solo per l'intervento di altro soggetto che deteneva le chiavi di accesso a quel locale; analoghe considerazioni erano state svolte dal Procuratore generale nel corpo delle conclusioni. 2.2. Con il terzo motivo si deduce identico vizio della motivazione, con riguardo al contenuto della memoria difensiva depositata prima dell'udienza in appello, contestando la valenza delle dichiarazioni delle donne che avevano riferito della disponibilità del locale da parte dell'imputato, una di esse proprietaria del locale e potenzialmente interessata ad allontanare dalla sua persona qualsivoglia responsabilità. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, per difetto di verbalizzazione delle dichiarazioni raccolte dalla polizia giudiziaria e per aver formato oggetto di testimonianza da parte dei verbalizzanti, in violazione dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen.; inoltre le dichiarazioni della proprietaria del locale erano state assunte senza fornire gli avvisi di legge, rendendo inutilizzabili quelle dichiarazioni. 2.4. Con il quinto motivo si deduce l'illogicità della motivazione, nella parte in cui aveva fondato il giudizio di responsabilità sull'atteggiamento silente della convivente dell'imputato che in occasione della perquisizione non aveva negato la disponibilità di quel luogo in capo al convivente. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 157 cod. pen.; alla data della pronuncia in grado di appello, per effetto del giudizio di prevalenza della riconosciuta attenuante di cui all'art. 648, comma 2, cod. proc. pen., sulla contestata recidiva reiterata, il reato era estinto per essere già maturato il termine massimo di prescrizione. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il vizio della motivazione della sentenza impugnata, denunciato sotto diversi profili con i primi tre motivi di ricorso, risulta graficamente dall'assoluta assenza di risposta alle censure formulate dall'appellante, che contestava sia l'attribuzione della disponibilità del locale ove fu rinvenuta la carta d'identità rubata, sia dello stesso documento, ritrovato in esito ad una perquisizione eseguita in sua assenza e consentita per l'intervento della convivente e della cognata che, dotate delle chiavi di accesso, consentirono l'ingresso in quel locale; il profilo della prova della disponibilità del luogo da parte del ricorrente è evidentemente decisivo, mancando altri indici obiettivi di collegamento tra l'imputato e la cosa di provenienza delittuosa. 1.2. L'omesso esame di tali censure, avente carattere assorbente rispetto alle ulteriori doglianze riguardanti la valenza delle dichiarazioni rese dalla proprietaria del locale, che avrebbe indicato nel ricorrente colui che lo utilizzava, impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame da parte dei giudici di appello; va rilevato, infatti, che non è maturato il termine di prescrizione del reato (atteso che la contestata recidiva reiterata, pur essendo stata ritenuta subvalente rispetto alla concessa circostanza attenuante, rileva nel calcolo del termine di prescrizione: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - O; Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore, Rv. 278058 - O), mentre la deduzione contenuta nella memoria depositata, relativa all'esistenza di una precedente sentenza che ha giudicato sul medesimo fatto, non è autosufficiente mancando la prova documentale del passaggio in giudicato di quella sentenza. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Cort
Sentenza Cassazione n. 19117/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris