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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19415/2024

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gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21877/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricroso.

Pec: - controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria Ragusa, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 3251/34/15, depositata in data 21 luglio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato ricorso avverso l'estratto di ruolo n.300015, anno 2008, relativo alla cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di somme dovute e non versate a seguito di adesione al condono di cui all'art. 9 della legge n. 212/2002, anni 2003 e 2004, per un importo complessivo di euro44.180,60. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 748/2/2010 del 9 dicembre 2010, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello della società contribuente, annullando l’iscrizione a ruolo impugnata per nullità della notifica della cartella di pagamento, ritenendo che l’Agente della Riscossione non aveva dimostrato di avere inviato la raccomandata informativa alla società, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con la conseguente nullità della notifica eseguita ad un soggetto incaricato della ricezione degli atti presso la sede della società. 4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5.La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.6.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 145, 146, 160 cod. proc. civ..

La sentenza impugnata risultava inconferente rispetto alla controversia in esame in quanto riguardava una fattispecie diversa, ovvero la notifica a persona fisica affidataal portiere dello stabile ed, in ogni caso, la nullità era esclusa per il raggiungimento dello scopo dell’atto.

2. Deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103;Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).

3. Ciò posto , nel caso di specie, è circostanza pacifica , che emerge dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata,che il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo l'estratto di r uolo n. 300015 , anno 2008, relativo alla cartella di pagamento n. 297 2008 0005375568 000 , lamentando la nullità della notificadella indicata cartella di pagamento.3.1Le Sezioni Unite, in proposito, hanno affermato il principio che « I n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». (Cass., Sez.

U., 6 settembre 2022, n. 26283). 3.2Nella sentenza sopra richiamata, è stato, in particolare, affermato che: -) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamenteefficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile; -) l'art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/ 20 21, inserito in sede di conversione dalla leggen. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis, ha stabilito non soltanto che « L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; -) la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativon. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della legge n. 689/ 19 81 e 206 del decreto legislativon. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette; -) la prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativon. 546/1992 tra quelli impugnabili; -) quello che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; -) è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento; -) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti; -) conla norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire; -) questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; - è, quindi , coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti; -) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo; -) l'interesse in questione può, poi , essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.3.3Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la società contribuente sul punto, nel controricorso, non ha svolto difese e, dunque, non ha dimostrato l'interesse ad agire, presupposto per l'impugnabilità dell'estratto ruolo ex art. 3 bis del decreto legge n. 146/ 20 21, con la conseguenza che va cassa ta la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3.4 Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare tra le parti costituite le spese dei giudizidi merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte cassasenza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introdu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21877/2016proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricroso. Pec: - controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concessionaria Ragusa, nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, sezione staccata di Catania,n. 3251/34/15, depositata in data 21 luglio 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva presentato ricorso avverso l'estratto di ruolo n.300015, anno 2008, relativo alla cartella di pagamento emessa per mancato pagamento di somme dovute e non versate a seguito di adesione al condono di cui all'art. 9 della legge n. 212/2002, anni 2003 e 2004, per un importo complessivo di euro44.180,60. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale, con sentenza n. 748/2/2010 del 9 dicembre 2010, aveva rigettato il ricorso, con condanna alle spese processuali. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello della società contribuente, annullando l’iscrizione a ruolo impugnata per nullità della notifica della cartella di pagamento, ritenendo che l’Agente della Riscossione non aveva dimostrato di avere inviato la raccomandata informativa alla società, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con la conseguente nullità della notifica eseguita ad un soggetto incaricato della ricezione degli atti presso la sede della società. 4.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo. 5.La società [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.6.La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 145, 146, 160 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata risultava inconferente rispetto alla controversia in esame in quanto riguardava una fattispecie diversa, ovvero la notifica a persona fisica affidataal portiere dello stabile ed, in ogni caso, la nullità era esclusa per il raggiungimento dello scopo dell’atto. 2. Deve premettersi che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103;Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561). 3. Ciò posto , nel caso di specie, è circostanza pacifica , che emerge dagli atti di causa e dalla sentenza impugnata,che il contribuente ha impugnato l’estratto di ruolo l'estratto di r uolo n. 300015 , anno 2008, relativo alla cartella di pagamento n. 297 2008 0005375568 000 , lamentando la nullità della notificadella indicata cartella di pagamento.3.1Le Sezioni Unite, in proposito, hanno affermato il principio che « I n tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione». (Cass., Sez. U., 6 settembre 2022, n. 26283). 3.2Nella sentenza sopra richiamata, è stato, in particolare, affermato che: -) nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamenteefficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile; -) l'art. 3 bis del d ecreto legge n. 146/ 20 21, inserito in sede di conversione dalla leggen. 215/2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4bis, ha stabilito non soltanto che « L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; -) la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del decreto legislativon. 46/1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali e giusta gli artt. 27 della legge n. 689/ 19 81 e 206 del decreto legislativon. 285/1992, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette; -) la prima disposizione del comma 4 bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del decreto legislativon. 546/1992 tra quelli impugnabili; -) quello che si impugna è l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; -) è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento; -) la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta non è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento; né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti; -) conla norma in questione, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione «diretta», stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire; -) questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione, con la conseguenza che la disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione; - è, quindi , coerente che l'interesse, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato e la dimostrazione si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti; -) quanto alle fasi di merito, se il pregiudizio sia già insorto al momento della proposizione del ricorso, utile è il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, applicabile anche al processo tributario, posto che l'assolutezza dell'impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinata dalla novità della norma che l'ha previsto; a maggiore ragione esso può essere fatto valere in giudizio se insorto dopo; -) l'interesse in questione può, poi , essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull'operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all'ordinamento giuridico, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o anche fino all'udienza di discussione, prima dell'inizio della relazione, o fino all'adunanza camerale, se insorto dopo e, qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio.3.3Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la società contribuente sul punto, nel controricorso, non ha svolto difese e, dunque, non ha dimostrato l'interesse ad agire, presupposto per l'impugnabilità dell'estratto ruolo ex art. 3 bis del decreto legge n. 146/ 20 21, con la conseguenza che va cassa ta la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 3.4 Sussistono i presupposti, tenuto conto dello jus superveniense del recente arresto delle Sezioni Unite, per compensare tra le parti costituite le spese dei giudizidi merito e del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte cassasenza rinvio la sentenza impugnata e, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile il ricorso introdu
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