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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23161/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, unicamente in punto pena, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per concorso in furto pluriaggravato ai danni di un depuratore comunale (in Brancaleone il 25/7/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e prospettanti in definitiva una rilettura del materiale probatorio (anche in punto individuazione dell'imputato da parte della PG) non consentita siccome sostanzialmente intesa a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

La P e-nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] difensore di [OSCURATO:PERSONA] Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], indicata in epigrafe, con la quale è stata in parte riformata, unicamente in punto pena, quella del Tribunale di Locri di condanna del predetto per concorso in furto pluriaggravato ai danni di un depuratore comunale (in Brancaleone il 25/7/2014); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, reiterative, non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e prospettanti in definitiva una rilettura del materiale probatorio (anche in punto individuazione dell'imputato da parte della PG) non consentita siccome sostanzialmente intesa a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio, secondo diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099-01); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. La P e-nte [OSCURATO:PERSONA]
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