CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11914/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso, ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 25 febbraio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 95 e 79 d.P.R. n. 115 del 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del reato. Si deduce che, con nota dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2017, era stata comunicata all'A.G. la notizia dell'assenza delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n. 115 del 2002, per cui, con provvedimento del 9 giugno 2018, il Tribunale revocava l'ammissione al beneficio. Per tale ragione l'imputato non era tenuto a comunicare la variazione di reddito per l'anno 2017, essendo già decaduto per l'anno di imposta 2016, ai sensi dell'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002. Non potevano ritenersi integrati gli estremi del reato contestato, in quanto era intervenuto un provvedimento di revoca ab origine dell'atto prodromico. Peraltro, in base al contenuto della nota dell'Agenzia dell'Entrate e del provvedi- mento di revoca, dovevano escludere gli elementi costitutivi del reato del nesso di causalità e del dolo. 3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va premesso che, in forza dell'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, disciplinante le condizioni per l'ammissione al beneficio, il limite di reddito a tal fine previsto va individuato con riferimento a quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi antecedente all'istanza di ammissione (comma 1) e che il quadro normativo risulta completato dalla disposizione contenuta nell'art. 79, lett. d), d.P.R. cit., che grava il beneficiario dell'obbligo di rendere note, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio. Completa il tutto l'art. 95 d.P.R. cit., che interviene a sanzionare, sotto i profili della falsità e dell'omissione, l'inosservanza dell'obbligo attinente alla comunicazione delle variazioni, allo stesso modo delle violazioni concernenti l'originaria istanza e la docu- mentazione ad essa allegata. Ciò posto sul quadro normativo in materia, la Corte territoriale ha ritenuto con- figurabile il reato in oggetto, in quanto il Carosella non aveva comunicato le variazioni di reddito intervenute nell'anno 2016, che avevano comportato l'aumento del reddito familiare alla cifra di euro 50.459,70 (di cui euro 31.559,08 per l'imputato ed euro 18.900,62 per [OSCURATO:PERSONA], moglie dell'imputato).La Corte di merito ha correttamente rilevato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, oc- corre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento (Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955) e che l'unica condizione posta dalla giurisprudenza consiste nell'attuale pendenza del procedimento per il quale si è ottenuta l'ammissione al gratuito patrocinio. La nota dell'Agenzia delle Entrate del 6 settembre 2017, attestante il supera- mento dei limiti di reddito per l'anno 2016 e il provvedimento di revoca di ammissione al beneficio del 9 giugno 2018 non potevano rilevare sotto nessun profilo, in quanto intervenuti solo in un'epoca di gran lunga successiva a quella di scadenza dell'obbligo di comunicazione della variazione suddetta. La Corte di merito, infine, ha correttamente escluso che potesse escludersi l'ele- mento soggettivo del reato in questione, in ragione del notevole divario tra il limite di reddito per l'ammissione al beneficio e reddito complessivo effettivo (di cui la mag- gior parte conseguito dallo stesso imputato). Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, infatti, nel reddito com- plessivo dell'istante, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere computato anche il reddito di qualunque persona che con lui conviva e contribuisca alla vita in comune (Sez. 4, n. 44121 del 20/09)2012, Indiveri, Rv. 253643). Peraltro, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabi- lità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, Bonelli, Rv. 277129). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Amme