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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 19986/2022

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E Consigliere ORDINANZA sul ricorso 182/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] COOP. [OSCURATO:PERSONA] S.C.

A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Umanesimo n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 6382/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 28/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti soci della [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l., nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l., ed inoltre Cooperativa ITER Gestioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo: a) la revocatoria ex articolo 64 della legge fallimentare , ovvero ex articolo 67 della stessa legge, dei versamenti per complessivi € 497.431,12 effettuatia favore dei menzionati soci o di [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a r.l. mediante dieci assegni circolari, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., su ordine del Consorzio, e intestati alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; per l'effetto condannare [OSCURATO:SOCIETA] e/o i soci e, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, alla restituzione della predetta somma; b) la revocatoria ex articolo 64 della legge fallimentare , ovvero ex articolo 67 della stessa legge, del finanziamento di € 2.127.879,93 effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l. per consentire alla stessa il pagamento di quanto dovuto a Cooperativa ITER Gestioni ed [OSCURATO:SOCIETA].; e per l'effetto condannare l’una o l’altra società alla restituzione di tale somma.

2. ― Con sentenza del 24 aprile 2009 il Tribunale adito, nel contraddittorio delle parti, ha cosi provveduto: «a) dichiara l'inefficacia ex art. 64 L.F. dei seguenti versamenti: per euro 100.000,00 con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati [OSCURATO:PERSONA]"; per euro 97.431,12 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; b) condanna i soggetti di cui al capo a) a restituire all'attrice le somme di rispettiva pertinenza di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 oltre ad interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo; c) rigetta le domande svolte dall'attrice verso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara e la Iter gestione e appalti s.p.a.; d) rigetta le domande svolte dall'attrice verso la [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento al complessivo finanziamento di euro 497.431,12; e) dichiara l'inefficacia ex art. 64 L.F. del versamento della complessiva somma di euro 2.137.827,93 eseguito dall'attrice in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; f) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare all'attrice la somma di euro 2.137.872,93 oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo; g) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte verso la [OSCURATO:SOCIETA] ravennate».

3. ― Avverso la sentenza hanno proposto distinti appelli: i) [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], GianlucaGiorgi; ii) [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l.; iii) [OSCURATO:PERSONA].

I tre appelli proposti contro la medesima sentenza sono stati riuniti. [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza dell'11 ottobre 2013, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo e successiva riassunzione.

4. ― Riassunto il giudizio su impulso dei soci appellanti, gli appelli sono stati decisi con sentenza del 28 ottobre 2016, con cui la Corte d'appello di Roma ha cosi deciso: «Dichiara improcedibili le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] a rl e l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata contro il [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa; in accoglimento degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra di Fazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riforma parziale della gravata sentenza rigetta la domanda exart. 64 LF proposta nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa; in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [...] e riforma parziale della gravata sentenza accoglie la domanda exart. 64 LF proposta dall'appellante predetta contro il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. condannandolo al pagamento della somma di € 497.431,12 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale», regolando le spese di lite.

5. ― Le Corte d’appello ha , per quanto rileva , così motivato: «Devono essere quindi decise le impugnazioni riguardanti la pretesa restitutoria della somma di € 497.431,12 di cui ai 10 assegni circolari emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigocon provvista proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e su sua richiesta … Devono essere quindi esaminati l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dal Giorgi, dal Marianetti e dal Siciliano nonché quello proposto dal Sodano contro la LCA e l'appello incidentale condizionato della LCA contro il [OSCURATO:PERSONA] (già BPN).

Con gli appelli le parti condannate alla restituzione in favore della LCA, con motivi sostanzialmente comuni, hanno lamentato l'erroneità della decisione perché, pur partendo da una ricostruzione storica degli eventi sostanzialmente esatta, avrebbe statuito l'obbligo restitutorio degli appellanti senza tenere conto: che gli assegni erano stati emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su richiesta del signor [OSCURATO:PERSONA] con provvista proveniente da conto corrente intestato al Consorzio indicando come prenditore la BPN con clausola di non trasferibilità; dell'applicabilità delle disposizioni sugli assegni e del TUB; che gli appellanti non erano, né richiedenti, né prenditori degli assegni e che gli stessi potevano essere pagati solo alla prenditrice BPN, eventualmente con accredito su conto corrente a lei intestato come avvenuto; che gli appellanti non avevano apposto alcuna girata sugli assegni e non li avevano negoziati in quanto, non titolari di alcun conto corrente, si erano limitati a presentare allo sportello le distinte di versamento degli assegni sul conto corrente 99999 intestato alla BPN prenditrice degli assegni circolari BPN.

La LCA ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle censure riguardanti le leggi regolanti i rapporti bancari, gli assegni e la loro circolazione e sull'onere della prova in materia di rapporti bancari.

L'eccezione non è fondata perché le questioni suddette riguardano, in diritto, l'attribuzione agli appellanti della posizione di destinatari di pagamenti a titolo gratuito da parte della [OSCURATO:PERSONA] rientrante nel thema decidendum del giudizio di primo grado.

Con l'appello incidentale condizionato la LCA afferma che, qualora fondate le censure sollevate dagli appellanti predetti, il soggetto destinatario dell'atto a titolo gratuito debba essere individuato nella BPN con conseguente affermazione del suo obbligo restitutorio.

Valutati nel merito, i motivi d'impugnazione sono fondati atteso che l'individuazione degli appellanti quali destinatari del pagamento a titolo gratuito non appare corretta.

La vicenda, come emerge dalla sentenza e dagli atti di causa, trae origine dalla posizione debitoria della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] la quale, contratto un mutuo fondiario per la costruzione degli edifici da assegnare ai soci, era inadempiente degli obblighi restitutori nei confronti della BPN.

Ciò evidentemente impediva l’assegnazione degli alloggi ai soci e il frazionamento del mutuo.

BPN e Cythia avevano quindi concluso un accordo che prevedeva il pagamento pro quota da parte dei singoli soci [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di e 2.665.000,00 da versare sul conto corrente bancario n. 99999 intestato alla BPN presso l'agenzia 10 di Roma della Banca.

Il versamento di detto importo complessivo avrebbe consentito il frazionamento del mutuo e l'accollo delle rispettive quote da parte dei soci assegnatari.

Nel caso di mancato complessivo perfezionamento dell'operazione transattiva concordata da [OSCURATO:SOCIETA] e BPN (cf. docc. 2 e 3 della BPN) la banca mutuante avrebbe provveduto a restituire ai versanti le somme accreditate sul conto corrente a lei intestato.

L'operazione, come concordata dalla BPN e dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], era quindi finalizzata all’adempimento da parte di terzi (i soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]) del debito restitutorio alla banca mutuante della cooperativa mutuataria.

L'attuazione dell'accordo si è però evidentemente distaccata da quanto concordato perché i versamenti sono stati effettuati con la consegna materiale alla beneficiaria BPN da parte dei soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] degli assegni circolari non trasferibili emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], correntista della banca emittente e con l'utilizzo di provvista fornita dal correntista.

La prenditrice BPN, ricevuta la consegna degli assegni circolari, li ha poi girati per l'incasso.

Detto incasso è avvenuto come precedentemente concordato da BPN e [OSCURATO:SOCIETA], con accredito sul conto corrente 99999 intestato alla BPN.

La circostanza risulta infatti dai documenti da 4 a 13 prodotti dalla BPN costituiti dalle copie fronte-retro degli assegni circolari recanti la "stampa dettaglio assegno".

Gli importi derivanti dalla negoziazione degli assegni, come emerge dal verbale di sequestro preventivo eseguito in data 25 gennaio 2006 dalla Guardia di Finanza erano accreditati su un unico sottoconto 030/00 del conto corrente 99999 intestato alla BPN a sua volta suddiviso in cinque "partite", ciascuna delle quali intestata a uno dei cinque soci [OSCURATO:SOCIETA] portatori degli assegni circolari.

Da quanto sopra emerge che non vi era alcun conto corrente bancario intestato ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] appellanti e che le somme in questione, pagate dal [OSCURATO:PERSONA] con i descritti assegni circolari, che non recano alcuna girata oltre quella per l'incasso della BPN, erano state tutte incassate dalla BPN con accredito sul conto corrente 99999.

Il sottoconto 030 era evidentemente finalizzato a separare contabilmente dalle altre attività del conto le somme incassate nell'ambito dell'attuazione della transazione concordata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla BPN.

Le partite da 106101150 a 106101154 non erano che ulteriori suddivisioni del sottoconto destinate a separare contabilmente i versamenti riferiti ai singoli soci della [OSCURATO:SOCIETA] interessati alla transazione.

La creazione delle partite avrebbe poi evidentemente agevolato la "restituzione" ai singoli soci [OSCURATO:SOCIETA] delle somme depositate nel caso di fallimento della transazione per il mancato raggiungimento della raccolta dell'importo complessivo di 2.665.000 euro.

È quindi da escludere che le partite possano essere ritenute conti correnti intestati ai singoli soci interessati alla transazione in quanto "sottoconti" e "partite" sono, in tecnica bancaria, servizi accessori offerti al correntista il quale rimane unico titolare dell'unico rapporto di conto corrente.

Il fatto poi che BPN si fosse obbligata a "restituire" ai soci le somme accantonate nel conto corrente a lei intestato nel caso di fallimento dell'operazione transattiva è privo di rilievo in quanto si tratta di somme pagate dal [OSCURATO:PERSONA] alla BPN e da quest'ultima incassate con accredito sul proprio conto corrente ed entrate quindi nella sua disponibilità.

La ricostruzione dell’operazione come risultante dalla documentazione bancaria dell'operazione comporta che il [OSCURATO:PERSONA], richiedendo l'emissione degli assegni circolari intestati alla BPN, ha inteso pagare, pur nell'interesse dei soci appellanti, il debito della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della prenditrice.

La BPN, a sua volta, ha girato per l'incasso sul proprio conto corrente 99999 gli assegni circolari acquisendone a tutti gli effetti la disponibilità.

Il pagamento non è quindi avvenuto in favore dei soci [OSCURATO:SOCIETA] ma direttamente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore della BPN.

Si tratta di operazione certamente inefficace ex art. 64 LF non avendo la BPN alcun titolo per ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un debito della [OSCURATO:SOCIETA] e non è né allegata né provata l'esistenza di un interesse economicamente apprezzabile del disponente (cfr. Cass.

Sezioni Unite n. 6538/2010 e Sez.

I n. 4454/2016).

In riforma della sentenza di primo grado va quindi rigettata la domanda ex art. 64 LF proposta dalla LCA contro gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra di Fazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In accoglimento dell'appello incidentale condizionato della LCA va accolta la domanda di restitutoria ex art. 64 LF proposta dalla LCA c ontro il [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 497.431,12 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale».

6. ― Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi.

7. ― Resistono con tre controricorsi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] ed ancora il [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in l.c.a., che spiega anche ricorso incidentale condizionato.

8. ― Non spiegano difese il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ravennate interventi sul territorio a r.l. [OSCURATO:PERSONA]

9. ― La ricorrente principale così sintetizza i propri motivi.

I Motivo: nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, prima comma, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di rilevare, in violazione degli artt. 101 e 303, terzo comma c.p.c., l'irregolare costituzione del contraddittorio a seguito dell'interruzione del giudizio di appello, non essendo il ricorso in riassunzione e pedissequoprovvedimento di fissazione dell'udienza stato notificato a tutte le parti del giudizio.

II Motivo: violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell'art. 64 l.fall. per aver la Corte di Appello ritenuto esistente un rapporto tra l'odierna ricorrente e la resistente principale ed applicabile allo stesso l'art. 64 l.fal., in assenza dei requisiti idonei a sussumerlo nella fattispecie disciplinata dalla citata norma.

III Motivo: violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, prim o comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di valutare ovvero erroneamente valutato i documenti prodotti dalla Banca e gli atti ed i provvedimenti penali depositati in atti ed, in particolare, per aver ritenuto, contrariamente a quanto si evince da detti atti, che le somme de quofossero nella disponibilità della Banca.

IV Motivo: omissione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. di esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di Appello completamente omesso di esaminare ed individuare i beneficiari effettivi e sostanziali dei versamenti de quo, fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, traducendosi la motivazione della Corte di appello in uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

10. ― Il ricorso va respinto.

10.1. ― Il primo motivo è infondato.

Lamenta la ricorrente che, nel corso del giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l., e della conseguente interruzione del processo , l’atto di riassunzione non sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] ravennate interventi sul territorio a r.l..

È però di tutta evidenza che l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, aveva simultaneamente proposto due distinte revocatorie fallimentari, l’una concernente il pagamento del complessivo importo di € 497.431,12, l’altra avente ad oggetto il pagamento di € 2.127.879,93.

Sicché, considerata la scindibilità delle cause, la seconda delle quali soltanto riguardante anche i soggetti nei cui confronti è lamentata l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione, va fatta applicazione del principio secondo cui, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Cass. 23 aprile 2020, n. 8123).

Di guisa che, in definitiva, l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione ai menzionati soggetti, estranei alla causa che oppone il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa alla ricorrente, alla fallita società [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Ediliz ia a.r.l. e ad alcuni dei suoi soci, in ordine al pagamento di € 497.431,12, non dispiega su di essa alcun effetto.

10.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile.

Sostiene la banca ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare l’articolo 64 della legge fallimentare in mancanza dei relativi presupposti, in particolare perché: i) le somme versate da ciascun socio mediante consegna degli assegni circolari e contabilizzate dalla banca in conformità alla previsione dell’accordo intercorso tra le parti, in ordine al rimborso del mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l., nel sotto- conto transitorio intestato a ciascun socio, non potevano considerarsi della disponibilità della banca fino a che non si fosse realizzata la condizione sospensiva, costituita dal pagamento dell’importo convenuto con l’accordo medesimo, poi in effetti mai realizzata; ii) in causa non era stata fornita alcuna dimostrazione, né mai era stato affermato, che la banca avesse consapevolezza che la provvista degli assegni era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in conseguenza, non era ipotizzabile una conoscenza della situazione di insolvenza da parte della banca.

L’inammissibilità discende dal rilievo che la censura è estranea all’ambito della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c.

Difatti, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass.

S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

Nel caso di specie, dunque, è agevole osservare che la censura, lungi dal configurarsi come volta alla denuncia di un error in iudicando in iure, ferma la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte d’appello, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, il quale ha escluso «che le partite possano essere ritenute conti correnti intestati ai singoli soci interessati alla transazione in quanto "sottoconti" e "partite" sono, in tecnica bancaria, servizi accessori offerti al correntista il quale rimane unico titolare dell'unico rapporto di conto corrente», reputando in sostanza trattarsi di un pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] alla banca.

Eguali considerazioni possono farsi con riguardo alla tesi secondo cui la banca non avrebbe in effetti avuto la disponibilità delle somme, non essendo venuta ad esistenza la condizione del pagamento dell’intera somma prevista nell’atto di transazione tra la banca e [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l.: tesi volta a contrastare l’affermazione in fatto della Corte d’appello secondo cui «si tratta di somme pagate dal [OSCURATO:PERSONA] alla BPN e da quest'ultima incassate con accredito sul proprio conto corrente ed entrate quindi nella sua disponibilità».

10.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile.

In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960).

Nel caso di specie, in realtà, la censura in esame è estranea alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ma si risolve in un attacco alla valutazione fatta dal giudice di merito del materiale istruttorio, nel ritenere configurato un pagamento effettuato in favore della banca.

10.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile.

Esso è svolto in riferimento al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., il quale contempla la denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso.

La norma, valevole per i ricorsi contro sentenze depositate dall’11 settembre 2012, ha introd otto nell’ordinamento il vizio, per l’appunto, di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Le Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che: a) il ricorrente ha l’onere di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato» da cui ne risulti l’esistenza (testuale, se emerge dalla sentenza; extratestuale, se dagli atti processuali), il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso (come impongono gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4).

Nel caso in esame il motivo non individua alcuno specifico fatto storico che la Corte d’appello non avrebbe considerato, ma nuovamente censura la valutazione compiuta dalla Corte d’appello nel reputare che il pagamento fosse stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] alla banca.

Inoltre, anche a ritenere che il motivo, al di là del riferimento al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., intenda denunciare un vizio di radicale carenza motivazionale, sotto il profilo dell’irriducibile contrasto tra proposizioni inconciliabili, poiché la Corte d’appello avrebbe da un lato affermato che i versamenti erano riferibili a singoli soci, ai quali gli importi avrebbero dovuto essere restituiti nel caso in cui l’esecuzione della transazione non si fosse completata, e dall’altro lato affermato che l’importo versato sarebbe stato a tutti gli effetti nella disponibilità della banca, è da ritenere che il ragionamento della Corte d’appello non manifesti la contraddittorietà che la ricorrente invece vi ravvisa.

La sentenza impugnata ha difatti esaminato l’accordo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA].

Coop.

Edilizia a.r.l. e la banca, ma ha osservato che «l'attuazione dell'accordo si è però evidentemente distaccata da quanto concordato», perché il pagamento, diversamente da quanto previsto nell’accordo, era stato eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] ed era stato incamerato dalla banca, in attesa del perfezionamento del momento esecutivo della transazione.

Insomma, secondo il ragionamento della Corte d’appello, i denari del [OSCURATO:PERSONA] erano stati incamerati dalla banca, dunque era la banca dovere di restituire al [OSCURATO:PERSONA]: nel che non ricorre la contraddizione che la ricorrente denuncia. 11.- ― Il ricorso incidentale condizionato del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa è assorbito.

12. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore delle tre parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E Consigliere ORDINANZA sul ricorso 182/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso lo studio dell’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al controricorso; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] COOP. [OSCURATO:PERSONA] S.C. A R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Umanesimo n. 69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato; -controricorrente e ricorrente incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] A R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 6382/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata il 28/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa ha convenuto dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , tutti soci della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l., nonché la stessa [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l., ed inoltre Cooperativa ITER Gestioni ed [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., chiedendo: a) la revocatoria ex articolo 64 della legge fallimentare , ovvero ex articolo 67 della stessa legge, dei versamenti per complessivi € 497.431,12 effettuatia favore dei menzionati soci o di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a r.l. mediante dieci assegni circolari, emessi dalla [OSCURATO:SOCIETA]., su ordine del Consorzio, e intestati alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; per l'effetto condannare [OSCURATO:SOCIETA] e/o i soci e, in subordine, la [OSCURATO:PERSONA] di Novara, alla restituzione della predetta somma; b) la revocatoria ex articolo 64 della legge fallimentare , ovvero ex articolo 67 della stessa legge, del finanziamento di € 2.127.879,93 effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l. per consentire alla stessa il pagamento di quanto dovuto a Cooperativa ITER Gestioni ed [OSCURATO:SOCIETA].; e per l'effetto condannare l’una o l’altra società alla restituzione di tale somma. 2. ― Con sentenza del 24 aprile 2009 il Tribunale adito, nel contraddittorio delle parti, ha cosi provveduto: «a) dichiara l'inefficacia ex art. 64 L.F. dei seguenti versamenti: per euro 100.000,00 con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati [OSCURATO:PERSONA]"; per euro 97.431,12 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; per euro 100.000,00 con riferimento al Sig. [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo a due assegni versati sul proprio conto aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara con causale "versamento arretrati Coop. [OSCURATO:SOCIETA]"; b) condanna i soggetti di cui al capo a) a restituire all'attrice le somme di rispettiva pertinenza di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 oltre ad interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo; c) rigetta le domande svolte dall'attrice verso la [OSCURATO:PERSONA] di Novara e la Iter gestione e appalti s.p.a.; d) rigetta le domande svolte dall'attrice verso la [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento al complessivo finanziamento di euro 497.431,12; e) dichiara l'inefficacia ex art. 64 L.F. del versamento della complessiva somma di euro 2.137.827,93 eseguito dall'attrice in favore della [OSCURATO:SOCIETA]; f) condanna la [OSCURATO:SOCIETA] a pagare all'attrice la somma di euro 2.137.872,93 oltre interessi legali dalla data di notifica della citazione al saldo; g) dichiara l'inammissibilità delle domande svolte verso la [OSCURATO:SOCIETA] ravennate». 3. ― Avverso la sentenza hanno proposto distinti appelli: i) [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], GianlucaGiorgi; ii) [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l.; iii) [OSCURATO:PERSONA]. I tre appelli proposti contro la medesima sentenza sono stati riuniti. [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l. è stata dichiarata fallita con sentenza dell'11 ottobre 2013, con conseguente dichiarazione di interruzione del processo e successiva riassunzione. 4. ― Riassunto il giudizio su impulso dei soci appellanti, gli appelli sono stati decisi con sentenza del 28 ottobre 2016, con cui la Corte d'appello di Roma ha cosi deciso: «Dichiara improcedibili le impugnazioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] a rl e l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata contro il [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa; in accoglimento degli appelli proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra di Fazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riforma parziale della gravata sentenza rigetta la domanda exart. 64 LF proposta nei loro confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa; in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [...] e riforma parziale della gravata sentenza accoglie la domanda exart. 64 LF proposta dall'appellante predetta contro il [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. condannandolo al pagamento della somma di € 497.431,12 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale», regolando le spese di lite. 5. ― Le Corte d’appello ha , per quanto rileva , così motivato: «Devono essere quindi decise le impugnazioni riguardanti la pretesa restitutoria della somma di € 497.431,12 di cui ai 10 assegni circolari emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigocon provvista proveniente dal [OSCURATO:PERSONA] e su sua richiesta … Devono essere quindi esaminati l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], dal Giorgi, dal Marianetti e dal Siciliano nonché quello proposto dal Sodano contro la LCA e l'appello incidentale condizionato della LCA contro il [OSCURATO:PERSONA] (già BPN). Con gli appelli le parti condannate alla restituzione in favore della LCA, con motivi sostanzialmente comuni, hanno lamentato l'erroneità della decisione perché, pur partendo da una ricostruzione storica degli eventi sostanzialmente esatta, avrebbe statuito l'obbligo restitutorio degli appellanti senza tenere conto: che gli assegni erano stati emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su richiesta del signor [OSCURATO:PERSONA] con provvista proveniente da conto corrente intestato al Consorzio indicando come prenditore la BPN con clausola di non trasferibilità; dell'applicabilità delle disposizioni sugli assegni e del TUB; che gli appellanti non erano, né richiedenti, né prenditori degli assegni e che gli stessi potevano essere pagati solo alla prenditrice BPN, eventualmente con accredito su conto corrente a lei intestato come avvenuto; che gli appellanti non avevano apposto alcuna girata sugli assegni e non li avevano negoziati in quanto, non titolari di alcun conto corrente, si erano limitati a presentare allo sportello le distinte di versamento degli assegni sul conto corrente 99999 intestato alla BPN prenditrice degli assegni circolari BPN. La LCA ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità delle censure riguardanti le leggi regolanti i rapporti bancari, gli assegni e la loro circolazione e sull'onere della prova in materia di rapporti bancari. L'eccezione non è fondata perché le questioni suddette riguardano, in diritto, l'attribuzione agli appellanti della posizione di destinatari di pagamenti a titolo gratuito da parte della [OSCURATO:PERSONA] rientrante nel thema decidendum del giudizio di primo grado. Con l'appello incidentale condizionato la LCA afferma che, qualora fondate le censure sollevate dagli appellanti predetti, il soggetto destinatario dell'atto a titolo gratuito debba essere individuato nella BPN con conseguente affermazione del suo obbligo restitutorio. Valutati nel merito, i motivi d'impugnazione sono fondati atteso che l'individuazione degli appellanti quali destinatari del pagamento a titolo gratuito non appare corretta. La vicenda, come emerge dalla sentenza e dagli atti di causa, trae origine dalla posizione debitoria della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] la quale, contratto un mutuo fondiario per la costruzione degli edifici da assegnare ai soci, era inadempiente degli obblighi restitutori nei confronti della BPN. Ciò evidentemente impediva l’assegnazione degli alloggi ai soci e il frazionamento del mutuo. BPN e Cythia avevano quindi concluso un accordo che prevedeva il pagamento pro quota da parte dei singoli soci [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di e 2.665.000,00 da versare sul conto corrente bancario n. 99999 intestato alla BPN presso l'agenzia 10 di Roma della Banca. Il versamento di detto importo complessivo avrebbe consentito il frazionamento del mutuo e l'accollo delle rispettive quote da parte dei soci assegnatari. Nel caso di mancato complessivo perfezionamento dell'operazione transattiva concordata da [OSCURATO:SOCIETA] e BPN (cf. docc. 2 e 3 della BPN) la banca mutuante avrebbe provveduto a restituire ai versanti le somme accreditate sul conto corrente a lei intestato. L'operazione, come concordata dalla BPN e dalla cooperativa [OSCURATO:SOCIETA], era quindi finalizzata all’adempimento da parte di terzi (i soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA]) del debito restitutorio alla banca mutuante della cooperativa mutuataria. L'attuazione dell'accordo si è però evidentemente distaccata da quanto concordato perché i versamenti sono stati effettuati con la consegna materiale alla beneficiaria BPN da parte dei soci della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] degli assegni circolari non trasferibili emessi dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo su richiesta del [OSCURATO:PERSONA], correntista della banca emittente e con l'utilizzo di provvista fornita dal correntista. La prenditrice BPN, ricevuta la consegna degli assegni circolari, li ha poi girati per l'incasso. Detto incasso è avvenuto come precedentemente concordato da BPN e [OSCURATO:SOCIETA], con accredito sul conto corrente 99999 intestato alla BPN. La circostanza risulta infatti dai documenti da 4 a 13 prodotti dalla BPN costituiti dalle copie fronte-retro degli assegni circolari recanti la "stampa dettaglio assegno". Gli importi derivanti dalla negoziazione degli assegni, come emerge dal verbale di sequestro preventivo eseguito in data 25 gennaio 2006 dalla Guardia di Finanza erano accreditati su un unico sottoconto 030/00 del conto corrente 99999 intestato alla BPN a sua volta suddiviso in cinque "partite", ciascuna delle quali intestata a uno dei cinque soci [OSCURATO:SOCIETA] portatori degli assegni circolari. Da quanto sopra emerge che non vi era alcun conto corrente bancario intestato ai soci della [OSCURATO:SOCIETA] appellanti e che le somme in questione, pagate dal [OSCURATO:PERSONA] con i descritti assegni circolari, che non recano alcuna girata oltre quella per l'incasso della BPN, erano state tutte incassate dalla BPN con accredito sul conto corrente 99999. Il sottoconto 030 era evidentemente finalizzato a separare contabilmente dalle altre attività del conto le somme incassate nell'ambito dell'attuazione della transazione concordata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e dalla BPN. Le partite da 106101150 a 106101154 non erano che ulteriori suddivisioni del sottoconto destinate a separare contabilmente i versamenti riferiti ai singoli soci della [OSCURATO:SOCIETA] interessati alla transazione. La creazione delle partite avrebbe poi evidentemente agevolato la "restituzione" ai singoli soci [OSCURATO:SOCIETA] delle somme depositate nel caso di fallimento della transazione per il mancato raggiungimento della raccolta dell'importo complessivo di 2.665.000 euro. È quindi da escludere che le partite possano essere ritenute conti correnti intestati ai singoli soci interessati alla transazione in quanto "sottoconti" e "partite" sono, in tecnica bancaria, servizi accessori offerti al correntista il quale rimane unico titolare dell'unico rapporto di conto corrente. Il fatto poi che BPN si fosse obbligata a "restituire" ai soci le somme accantonate nel conto corrente a lei intestato nel caso di fallimento dell'operazione transattiva è privo di rilievo in quanto si tratta di somme pagate dal [OSCURATO:PERSONA] alla BPN e da quest'ultima incassate con accredito sul proprio conto corrente ed entrate quindi nella sua disponibilità. La ricostruzione dell’operazione come risultante dalla documentazione bancaria dell'operazione comporta che il [OSCURATO:PERSONA], richiedendo l'emissione degli assegni circolari intestati alla BPN, ha inteso pagare, pur nell'interesse dei soci appellanti, il debito della cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della prenditrice. La BPN, a sua volta, ha girato per l'incasso sul proprio conto corrente 99999 gli assegni circolari acquisendone a tutti gli effetti la disponibilità. Il pagamento non è quindi avvenuto in favore dei soci [OSCURATO:SOCIETA] ma direttamente da parte del [OSCURATO:PERSONA] in favore della BPN. Si tratta di operazione certamente inefficace ex art. 64 LF non avendo la BPN alcun titolo per ottenere dal [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di un debito della [OSCURATO:SOCIETA] e non è né allegata né provata l'esistenza di un interesse economicamente apprezzabile del disponente (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 6538/2010 e Sez. I n. 4454/2016). In riforma della sentenza di primo grado va quindi rigettata la domanda ex art. 64 LF proposta dalla LCA contro gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alessandra di Fazio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In accoglimento dell'appello incidentale condizionato della LCA va accolta la domanda di restitutoria ex art. 64 LF proposta dalla LCA c ontro il [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso al pagamento della somma di € 497.431,12 oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale». 6. ― Per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a quattro mezzi. 7. ― Resistono con tre controricorsi [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , erede beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA] ed ancora il [OSCURATO:PERSONA] di Cooperative di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s.c. a r.l. in l.c.a., che spiega anche ricorso incidentale condizionato. 8. ― Non spiegano difese il [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA] ravennate interventi sul territorio a r.l. [OSCURATO:PERSONA] 9. ― La ricorrente principale così sintetizza i propri motivi. I Motivo: nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360, prima comma, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di appello omesso di rilevare, in violazione degli artt. 101 e 303, terzo comma c.p.c., l'irregolare costituzione del contraddittorio a seguito dell'interruzione del giudizio di appello, non essendo il ricorso in riassunzione e pedissequoprovvedimento di fissazione dell'udienza stato notificato a tutte le parti del giudizio. II Motivo: violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. dell'art. 64 l.fall. per aver la Corte di Appello ritenuto esistente un rapporto tra l'odierna ricorrente e la resistente principale ed applicabile allo stesso l'art. 64 l.fal., in assenza dei requisiti idonei a sussumerlo nella fattispecie disciplinata dalla citata norma. III Motivo: violazione e/o falsa applicazione ex art. 360, prim o comma, n. 3 c.p.c. degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di valutare ovvero erroneamente valutato i documenti prodotti dalla Banca e gli atti ed i provvedimenti penali depositati in atti ed, in particolare, per aver ritenuto, contrariamente a quanto si evince da detti atti, che le somme de quofossero nella disponibilità della Banca. IV Motivo: omissione ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. di esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di Appello completamente omesso di esaminare ed individuare i beneficiari effettivi e sostanziali dei versamenti de quo, fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia, traducendosi la motivazione della Corte di appello in uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. 10. ― Il ricorso va respinto. 10.1. ― Il primo motivo è infondato. Lamenta la ricorrente che, nel corso del giudizio di appello, a seguito della dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l., e della conseguente interruzione del processo , l’atto di riassunzione non sia stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nonché [OSCURATO:PERSONA] ravennate interventi sul territorio a r.l.. È però di tutta evidenza che l’originario attore, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa, aveva simultaneamente proposto due distinte revocatorie fallimentari, l’una concernente il pagamento del complessivo importo di € 497.431,12, l’altra avente ad oggetto il pagamento di € 2.127.879,93. Sicché, considerata la scindibilità delle cause, la seconda delle quali soltanto riguardante anche i soggetti nei cui confronti è lamentata l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione, va fatta applicazione del principio secondo cui, in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei confronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo; conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal suddetto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il processo nei confronti degli altri litisconsorti. (Cass. 23 aprile 2020, n. 8123). Di guisa che, in definitiva, l’omessa notificazione dell’atto di riassunzione ai menzionati soggetti, estranei alla causa che oppone il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa alla ricorrente, alla fallita società [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Ediliz ia a.r.l. e ad alcuni dei suoi soci, in ordine al pagamento di € 497.431,12, non dispiega su di essa alcun effetto. 10.2. ― Il secondo mezzo è inammissibile. Sostiene la banca ricorrente che la Corte d’appello avrebbe errato nell’applicare l’articolo 64 della legge fallimentare in mancanza dei relativi presupposti, in particolare perché: i) le somme versate da ciascun socio mediante consegna degli assegni circolari e contabilizzate dalla banca in conformità alla previsione dell’accordo intercorso tra le parti, in ordine al rimborso del mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l., nel sotto- conto transitorio intestato a ciascun socio, non potevano considerarsi della disponibilità della banca fino a che non si fosse realizzata la condizione sospensiva, costituita dal pagamento dell’importo convenuto con l’accordo medesimo, poi in effetti mai realizzata; ii) in causa non era stata fornita alcuna dimostrazione, né mai era stato affermato, che la banca avesse consapevolezza che la provvista degli assegni era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, in conseguenza, non era ipotizzabile una conoscenza della situazione di insolvenza da parte della banca. L’inammissibilità discende dal rilievo che la censura è estranea all’ambito della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi del numero 3 dell’articolo 360 c.p.c. Difatti, dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi — violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta — è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016). Nel caso di specie, dunque, è agevole osservare che la censura, lungi dal configurarsi come volta alla denuncia di un error in iudicando in iure, ferma la ricostruzione fattuale della vicenda operata dalla Corte d’appello, mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto svolto dal giudice di merito, il quale ha escluso «che le partite possano essere ritenute conti correnti intestati ai singoli soci interessati alla transazione in quanto "sottoconti" e "partite" sono, in tecnica bancaria, servizi accessori offerti al correntista il quale rimane unico titolare dell'unico rapporto di conto corrente», reputando in sostanza trattarsi di un pagamento effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] alla banca. Eguali considerazioni possono farsi con riguardo alla tesi secondo cui la banca non avrebbe in effetti avuto la disponibilità delle somme, non essendo venuta ad esistenza la condizione del pagamento dell’intera somma prevista nell’atto di transazione tra la banca e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l.: tesi volta a contrastare l’affermazione in fatto della Corte d’appello secondo cui «si tratta di somme pagate dal [OSCURATO:PERSONA] alla BPN e da quest'ultima incassate con accredito sul proprio conto corrente ed entrate quindi nella sua disponibilità». 10.3. ― Il terzo mezzo è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229; Cass. 27 dicembre 2016, n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015, n. 25029; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960). Nel caso di specie, in realtà, la censura in esame è estranea alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., ma si risolve in un attacco alla valutazione fatta dal giudice di merito del materiale istruttorio, nel ritenere configurato un pagamento effettuato in favore della banca. 10.4. ― Il quarto mezzo è inammissibile. Esso è svolto in riferimento al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., il quale contempla la denuncia di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. La norma, valevole per i ricorsi contro sentenze depositate dall’11 settembre 2012, ha introd otto nell’ordinamento il vizio, per l’appunto, di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che: a) il ricorrente ha l’onere di indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato» da cui ne risulti l’esistenza (testuale, se emerge dalla sentenza; extratestuale, se dagli atti processuali), il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso (come impongono gli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4). Nel caso in esame il motivo non individua alcuno specifico fatto storico che la Corte d’appello non avrebbe considerato, ma nuovamente censura la valutazione compiuta dalla Corte d’appello nel reputare che il pagamento fosse stato effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] alla banca. Inoltre, anche a ritenere che il motivo, al di là del riferimento al numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., intenda denunciare un vizio di radicale carenza motivazionale, sotto il profilo dell’irriducibile contrasto tra proposizioni inconciliabili, poiché la Corte d’appello avrebbe da un lato affermato che i versamenti erano riferibili a singoli soci, ai quali gli importi avrebbero dovuto essere restituiti nel caso in cui l’esecuzione della transazione non si fosse completata, e dall’altro lato affermato che l’importo versato sarebbe stato a tutti gli effetti nella disponibilità della banca, è da ritenere che il ragionamento della Corte d’appello non manifesti la contraddittorietà che la ricorrente invece vi ravvisa. La sentenza impugnata ha difatti esaminato l’accordo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA]. Coop. Edilizia a.r.l. e la banca, ma ha osservato che «l'attuazione dell'accordo si è però evidentemente distaccata da quanto concordato», perché il pagamento, diversamente da quanto previsto nell’accordo, era stato eseguito dal [OSCURATO:PERSONA] ed era stato incamerato dalla banca, in attesa del perfezionamento del momento esecutivo della transazione. Insomma, secondo il ragionamento della Corte d’appello, i denari del [OSCURATO:PERSONA] erano stati incamerati dalla banca, dunque era la banca dovere di restituire al [OSCURATO:PERSONA]: nel che non ricorre la contraddizione che la ricorrente denuncia. 11.- ― Il ricorso incidentale condizionato del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione coatta amministrativa è assorbito. 12. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna la ricorrente principale al rimborso, in favore delle tre parti controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, li
Sentenza Cassazione n. 19986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris