CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 09060/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di conferma disposta dalla Corte di appello di Bolognain relazione alla sentenza del tribunale di Bologna, di condanna in ordine al reato ex art. 544 ter comma 1 e 2 c.p., è inammissibile. Riguardo al motivo proposto per vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta crudeltà della condotta, si osserva si tratta di motivo rivalutativo articolato in dichiarazioni altresì assertive, come in tema di dimensioni delle gabbie, né accompagnate da necessarieallegazioni (a pena di inammissibilità secondo il principio di autosufficienza del ricorso) , come le dichiarazioni di un veterinario sulle condizioni degli animali. Peraltro la motivazione valorizzante la presenza di lesioni conseguenti ad anomale condizioni di detenzione nel quadro di una completa incompatibilità con le caratteristiche etologiche è perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità relativa al reato acsritto, pure adeguatamente citata in sentenza. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2025 Il Consigliere estens