CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 febbraio 1975; avverso la ordinanza n. 476/21 TR del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 2 dicembre 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha, con ordinanza del 2 dicembre 2021, rigettato la richiesta di riesame formulata da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il provvedimento di sequestro preventivo emesso in data 2 novembre 2021 dal Gip del medesimo Tribunale nel corso dello svolgimento di indagini preliminari a carico del Santoriello in ordine a reati di carattere tributario, riguardante, in ipotesi, il profitto conseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la commissione dei reati di cui sopra, concernenti la fraudolenta utilizzazione in sede di dichiarazioni fiscali fi fatture per la documentazione di elementi passivi di reddito relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. Avverso il predetto provvedimento ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, articolando a tal fine due motivi di ricorso. Il primo complesso motivo concerne la violazione di legge, per mancanza di motivazione, stante l'omesso esame delle deduzioni difensive aventi ad oggetto la ritenuta carenza dell'elemento soggettivo del reato in questione. In particolare, il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione degli elementi riguardanti: la apparente effettività delle società che avevano emesso le fatture relative ad operazioni ritenute fittizie; la inesistenza delle operazioni compiute sottocosto, come documentato dalla dimostrazione della adeguatezza dei prezzi di Effemme, società emittente le fatture in questione, verso [OSCURATO:PERSONA] pari a quelli praticati dagli altri fornitori; la assenza di rapporti commerciali fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cioè la società che, secondo l'accusa, sarebbe la effettiva fornitrice delle merci invece risultanti cedute da Effemme. Con un secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge per non avere il Tribunale fornito alcuna indicazione in ordine alla esistenza de pericolo nel ritardo, elemento legittimante la adozione della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, risultato fondato è, pertanto, meritevole di accoglimento. In primo luogo, deve ricordarsi che, benchè la normativa contenuta nell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. limiti espressamente la possibilità di impugnazione dei provvedimenti in materia cautelare reale di fronte a questa Corte alla sola ipotesi di vizio di violazione di legge, la giurisprudenza di questa Corte, argomentando sulla base della previsione contenuta nell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in base al quale i provvedimenti giurisdizionali aventi un contenuto decisorio, ancorchè non destinati a passare in cosa giudicata, debbono essere, comunque corredati, a pena di nullità, da idonea motivazione, ha ritenuto che costituisce ipotesi di violazione di legge anche la fattispecie in cui il provvedimento sia assistito da una motivazione meramente apparente, in quanto, non rappresentando essa le ragioni per le quali è stato reso il provvedimento in questione, la stessa, pur graficamente sussistente, è sostanzialmente inidonea a svolgere il suo compito dimostrativo delle ragioni sottese al provvedimento stesso. E' questo il caso della motivazione redatta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del provvedimento ora impugnato. Ed invero, il Tribunale, da una parte individua una serie di elementi indizianti nel senso della partecipazione del Santoriello, nella qualità, alla frode carosello, quali la mancanza di operatività della società Effemme (cioè la fornitrice di beni in favore di [OSCURATO:PERSONA]) ed il fatto che le vendite fossero da questa effettuate sottocosto, salvo poi, per un verso, rilevare contraddittoriamente, senza chiarire le ragioni per cui ciò non "smontava" il precedente elemento indiziante, che il realtà Effemme aveva regolarmente depositato, anche nel periodo di tempo interessato dai fatti in contestazione, i propri bilanci societari (fattore fortemente deponente in senso opposto alla mera apparenza imprenditoriale della predetta società), che la documentazione dei beni viaggianti che Effemme aveva consegnato all'odierno indagato era, diversamente da quanto sostenuto dal Gip nella ordinanza applicativa della misura, coerente con quella prevista dalla disciplina di settore (fattore anche questo deponente per la regolarità delle transazioni commerciali intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] ed Effemme), e, per altro verso, non rilevare che il fatto che le vendite fossero effettuate per un prezzo non in linea con il mercato era stato smentito dalla ricorrente difesa, la quale aveva evidenziato come anche gli altri fornitori dei Santoriello, in relazione ai quali non vi erano motivi di ritenere che fossero anch'essi compartecipi della frode, avevano praticato condizioni di vendita non dissimili, anzi a volte ancora più vantaggiose, di quelle praticate alla [OSCURATO:PERSONA] da Effemme. I motivi per i quali tali fattori, atti a porre in crisi la completezza del ragionamento posto a base della ordinanza impugnata, non sono stati rappresentati nella ordinanza stessa è rimasto inespresso, di tal che la motivazione della ordinanza impugnata risulta sul punto essere del tutto inappagante e, di conseguenza, meramente apparente, e, quindi, in definitiva, viziata da violazione di legge Anche il secondo motivo di ricorso è fondato per ragioni analoghe a quelle relative al precedente motivo. Deve, al riguardo ricordarsi - dopo avere precisato che con il motivo ora in esame il ricorrente sì duole del fatto Che il Tribunale sammarltano non abbia assolutamente motivato in ordine alla ricorrenza del requisito del pericolo nel ritardo, come fattore necessario ai fini della possibile adozione del provvedimento cautelare avente ad oggetto il sequestro preventivo - che le Sezioni unite di questa Corte, sopendo in tale modo un contrasto insorto fra le Sezioni semplici di essa, hanno di recente chiarito che il provvedimento dì sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazìone, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 ottobre 2021, n. 36959), dovendosi, pertanto, escludere, laddove non si tratti di res extra commercium, qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità del perdurante possesso del bene in capo al soggetto destinatario del provvedimento alla mera confiscabilità di esso una volta accertata la rilevanza penale della condotta a quello ascritta (Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 gennaio 2018, n. 2308). Nella specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad osservare, in ordine alla sussistenza del pericolo nel ritardo, che la disponibilità dei beni costituenti in ipotesi il profitto del reato in provvisoria contestazione, oltre a sottrarre risorse all'adempimento del debito fiscale (ragionamento questo che già costituisce un tipico esempio di circolarità argomentativa, posto che dà per scontato il dato, ancora da acquisire, della avvenuta evasione fiscale, per dimostrare la necessità del sequestro, onde assicurare l'effettività dell'adempimento fiscale, la cui doverosità deve, però, ancora essere compiutamente provata), potrebbe costituire occasione per commettere fatti di indole analoga, reinvestendo l'interessato in altre frodi fiscali i profitti illecitamente ottenuti. Anche in questo caso il ragionamento sviluppato costituisce una vera e propria petizione di principio, essendo esso fondato in termini, quanto meno, assertivi e privi di realistici elementi di obbiettivo riscontro. L'ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata, con rinvio, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, in diversa composizione personale riesaminerà la fondatezza o meno dell'originaria istanza di riesame presentata dal Santoriello, in proprio e nella qualità, avverso la misura cautelare del sequestro preventivo disposta dal Gip del locale Tribunale con decreto del 2 novembre 2021. PQM Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod.