CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 19790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natg a NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che con i motivi di ricorso si deducono doglianze in parte riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e dìsattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandita da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata); che tali motivi risulta comunque manifestamente infondati, poiché inerenti ad asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, anche per quanto inerente alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, e di revoca dei testi difensivi, che la Corte ed il Tribunale hanno ritenuto superflui sulla base di ampie argomentazioni; che vi è motivazione di merito anche in ordine alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]