CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34524/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale del riesame di Firenze, a seguito di annullamento con rinvio della Sezione seconda penale di questa Corte dell'ordinanza del 6 maggio 2022 emessa dal Tribunale del riesame di Firenze, ha accolto l'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Firenze il 27 maggio 2021 di rigetto della misura e, per l'effetto, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto di dirigente sanitario e da tutte le attività a esso inerenti per la durata di mesi nove. 1.1. Si contesta al ricorrente, Direttore Generale dell'azienda ospedaliera universitaria Carreggi di Firenze, in concorso con il Rettore della locale università e con altre persone, il delitto di corruzione ex art. 318 cod. peli. Secondo l'accusa, egli avrebbe promesso al Rettore il cofinanziamento, da parte della azienda ospedaliera, di due posizioni di professore straordinario in università, una delle quali da riservare a tale [OSCURATO:PERSONA], da lui sostenuto. L'ordinanza impugnata evidenzia, in principalità i messaggi telefonici intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso dei quali emerge l'interesse del primo per la vicenda professionale dell'altro e, quantomeno, l'impegno da parte sua ad adoperarsi per un esito fausto della stessa. Il fatto avveniva il 16 aprile 2018, data della intesa raggiunta tra Bechi, Prorettore, e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela, inoltre, ha evidenziato le altre condotte emergenti nella annotazione di polizia giudiziaria del 3 maggio 2022, ritenute tutte funzionali ai propositi di condizionamento delle procedure concorsuali espletate in ambito universitario, per posti, a seconda dei casi, cofinanziati o meno dall'azienda ospedaliera. Quanto alle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata si sofferma sul fatto che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] continua a garantire la perpetuazione dello stesso sistema spartitorio degli incarichi universitari: il carattere radicato del sistema, la circostanza che altre figure di primo piano continuano a operare in ambito universitario, le modalità realizzative della condotta, la personalità del soggetto, il quale non ha mai mostrato di discostarsi dal sistema, le oggettive difficoltà di giustificare le scelte il contesto socio-ambientale di riferimento caratterizzato da stretti legami istituzionali, inducono, a giudizio del Collegio della cautela, a ritenere che, nonostante il tempo trascorso, il pericolo di reiterazione sia attuale. 2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale del riesame non opera il doveroso riscontro con ulteriori elementi probatori esterni tra cui, a mero titolo esemplificativo, la documentazione prodotta dalla difesa in occasione delle udienze tenutesi davanti al Tribunale del riesame.La mera manifestazione di interesse riconducibile alla nnessaggistica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non può fare ritenere un ruolo attivo dello stesso indagato nella preparazione della procedura concorsuale, come erroneamente sostenuto dal Tribunale cautelare. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interrompeva il percorso voluto dalla [OSCURATO:PERSONA] e da Bechi, tanto che non dava seguito a nessuna delle specifiche fasi previste dal regolamento per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e attivazione di posti di professore straordinario a tempo determinato, impedendo, di fatto, al Rettore di UNIFI di stipulare la convenzione ed avviare alcuna procedura di selezione. Infine, differentemente da quanto riportato nella parte motiva dell'ordinanza impugnata, l'indagato ha rivestito una posizione marginale di mero esecutore materiale. In realtà il Direttore Generale di un'azienda ospedaliera universitaria non ha alcun potere di indire concorsi, fissare i criteri di selezione, comporre le commissioni aggiudicatrici, valutare i titoli accademici e i candidati stessi, né, tantomeno, procedere a una nomina. [OSCURATO:PERSONA] può unicamente valutare l'opportunità di una cattedra. E allora, la messaggistica intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], richiedeva una lettura e un vaglio combinato con la normativa regolamentare sopra richiamata, al fine di operare il doveroso riscontro con ulteriori elementi probatori esterni, richiesti dal maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria nell'interesse dell'indagato evidenziando che le deduzioni rassegnate dal Tribunale del Riesame nel provvedimento oggetto del gravame proposto dalla difesa appaiono collidere con le conclusioni rassegnate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella definitiva formulazione delle imputazioni ascritte a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato quanto alla sussistenza delle esigenze cautelarí. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. 2.1. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. 2.2. Nel caso in esame il ricorso deduce un omesso confronto del percorso motivazionale del provvedimento con le censure difensive, ma in realtà, si articola in una critica parcellizzata di singoli argomenti motivazionali senza confrontarsi con la complessiva ricostruzione della gravità indiziaria del reato. L'ordinanza impugnata, infatti, delinea con motivazione non manifestamente illogica, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Direttore dell'azienda ospedaliera, come il soggetto corruttore, in concorso morale con [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva preceduto nell'incarico: l'utilità per il pubblico ufficiale è individuata nel cofinanziamento di due posti di professore, uno associato e l'altro per [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] della cautela spiega, inoltre, che la chiamata straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] era servita unicamente ad assecondare qualcuno, non certo perché il predetto aveva presentato un progetto ritenuto meritevole, ovvero vi era la necessità di un secondo posto. D'altro canto, la denunzia di asserite omesse risposte alle argomentazioni difensive, che risultano invece superate nell'ambito di una complessiva valutazione della piattaforma indiziaria, non sono idonee a costituire una ammissibile critica del provvedimento impugnato anche perché il ricorrente non è stato in grado di dimostrare la decisività di tali elementi per scardinare l'impianto motivazionale. Soltanto l'esame critico del complesso indiziario, entro il quale ogni elemento deve essere contestualizzato, consente al giudice di legittimità di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argonnentativo della motivazione. 3. E', invece, fondato il motivo relativo alle esigenze cautelari. Difettano i requisiti della attualità e della concretezza. Nel provvedimento impugnato non sono indicati elementi recenti e successivi al 2018. Nè appare determinante, ai fini della attualità della misura, la circostanza che l'indagato sia stato riconfermato quale Direttore Generale. L'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., notificato all'indagato e allegato in copia alla memoria della difesa, non contiene alcuna menzione dei concorsi relativi al posto di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], nonché al posto per [OSCURATO:PERSONA] di Medicina interna indirizzato ad [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione del Tribunale del Riesame, secondo la quale i concorsi altro non sono che espressione della continuità tra il precedente Direttore Generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e l'indagato [OSCURATO:PERSONA], tanto da giustificare «l'esistenza di uno specifico pericolo di recidivanza» a carico dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], risulta inficiata proprio dalle risultanze dell'attività di indagine.Inoltre, l'omessa contestazione di qualsivoglia forma di partecipazione, in concorso con gli altri indagati, nelle procedure concorsuali sopra evidenziate determina automaticamente l'esclusione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] da tali episodi contestati con la conseguenza che, in assenza dei fatti-reato, viene meno l'attualità del pericolo di reiterazione del reato nella sua accezione di fatti idonei «a concretizzare i rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare». 4. Alla luce delle osservazioni di cui sopra, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio pe