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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29040/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lanusei, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie di furto pluriaggravato, commesse in concorso tra loro il 29 maggio 2014, di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capi a e b).

2. Avverso la sentenza d'appello le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori.

In particolare, hanno articolato tre motivi [OSCURATO:PERSONA], un motivo Floris e quattro motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime con impugnazione congiunta), tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con i primi due motivi di ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'apparenza motivazionale della sentenza d'appello, la quale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esplicitare un autonomo iter logico- giuridico e senza neanche considerare i motivi d'appello.

Ciò sia in merito alla condotta posta in essere dall'imputata, ritenuta rea confessa dai giudici di merito, sia in ordine alle contestate circostanze aggravanti, con conseguente riverbero in termini di violazione di legge (artt. 624 e 625, cod. pen.).

Con particolare riferimento alle circostanze aggravanti, sarebbe apodittica e comunque viziata, per insufficienza, contraddittorietà e illogicità, la motivazione, peraltro ritenuta caratterizzata da errori di diritto, circa il contributo causale, in ipotesi anche meramente morale, delle quattro imputate alla commissione dei reati (rilevante ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.).

Medesime censure si muovono poi con riferimento alle aggravanti di cui al n. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen.

Circa la prima di esse, a detta della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe motivato o comunque l'avrebbe fatto con apparato argomentativo viziato in merito al mezzo fraudolento, nell'ipotesi accusatoria individuato nell'utilizzo di borse schermate artigianalmente tanto da eludere i sistemi antitaccheggio.

Medesime censure si indirizzano poi all'iter logico- giuridico seguito dal giudice di merito con riferimento all'accertamento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni presenti nei due esercizi commerciali, in ragione, sostiene il ricorso, della presenza di sistemi antitaccheggio, di soggetti addetti alla vendita e di sistemi di videosorveglianza, perlomeno con riferimento al capo b) avente a oggetto il furto all'intern dell'esercizio commerciale «OVS».Escluse le circostanze aggravanti, conclude sul punto il ricorso, non rimarrebbe che dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela.

2.1.1. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (indicato con il numero «4»), si deduce l'apparenza motivazionale della sentenza d'appello in merito al trattamento sanzionatorio, essendosi essa limitata a un mero richiamo sul punto della sentenza cili primo grado senza esplicitare un autonomo iter logico-giuridico.

La motivazione sarebbe comunque contraddittoria, oltre che contrastante con il dettato di cui all'art. 133 cod. pen., nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto sussistente con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della sua confessione tale da consentire l'individuazione dei correi, e, dall'altro, non avrebbe valorizzato la stessa condotta al fine di commisurare meglio la pena in considerazione dell'intensità del dolo e delle modalità della condotta.

2.2. Con il motivo unico di ricorso proposto in favore di Floris si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello, la quale avrebbe omesso di enunciare le ragioni a sostegno della propria decisione, con particolare riferimento al motivo d'appello che, invocando l'esclusione della rilevanza della recidiva reiterata, a detta della ricorrente, non avrebbe impedito un giudizio di prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche su aggravanti e recidiva.

2.3. I primi tre motivi del ricorso congiunto proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente sovrapponibili ai primi due motivi di ricorso esperito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore prospettazione dell'assenza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del funzionamento del sistema antitaccheggio e dell'effettiva efficacia delle borse schermate artigianalmente.

2.3.1. Il quarto motivo il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e comunque mancanza della motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per l'eccessività della stessa.

3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui all'epigrafe mentre ha insistito nell'accoglimento del ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nota con la quale ha rinunciato alla richiesta discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, anche al netto delle parti in cui si sostanziano in mere asserzioni generiche, non contestualizzate con riferimento alla sentenza impugnata, e ove si concretizzano nell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito, anc:he in termini probatori, a quelle dei giudici di primo e di secondo grado, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme».

2. Sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, tutte le doglianze con le quali i diversi ricorsi prospettano il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi di motivazione e violazioni di legge in merito all'accertamento dei fatti e alla loro sussumibilità nelle contestate fattispecie pluriaggravate di cui ai due capi d'imputazione.

2.1. Le censure in esame sono manifestamente infondate.

2.2. Differentemente da quanto prospettato dalle ricorrenti, difatti, la Corte territoriale, dopo aver riportato con dovizia di particolari l'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza di primo grado (pag. 1-3 della sentenza impugnata), ha diffusamente esplicitato, con altrettanta precisione, i motivi di appello proposti in favore di tutte le imputate (pag. 3-6) per poi diffondersi nella loro confutazione in maniera capillare e con autonomo iter-logico giuridico (pag. 6-8), ancorché in ipotesi di c.d.

«doppia conforme».

2.3. Con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, il giudice d'appello ha ritenuto accertati i due reati di furto contestati in concorso alle imputate esplicitando il complesso degli elementi probatori a sostegno, con particolare riferimento non solo alle dichiarazioni di Serra, titolare di uno dei due esercizi commerciali oggetto di furto, circa le condotte tenute da tutte le corree, volte, a turno, a distrarla al fine di rendere possibile la sottrazione di innumerevoli capi d'abbigliamento, ma anche in ordine al riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Floris e all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] resa possibile dai sistemi di videosorveglianza.

A quanto innanzi il giudice d'appello, sempre con percorso motivazionale autonomo oltre scevro dalle prospettate censure, ha ritenuto il furto commesso, in concorso da tutte le imputate, all'interno dell'esercizio commerciale «OVS».

Con riferimento a esso, la sentenza impugnata, anche grazie agli elementi probatori emergenti dalle immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza, ha «fotografato» le condotte commesse da ciascuna delle imputate e volte all'impossessamento di svariati capi d'abbigliamento.

Agli elementi di cui innanzi sono stati aggiunti gli esiti delle ulteriori immagini estrapolate da servizi di videosorveglianza, tali da immortalare le imputate giungere in loco a bordo di una Focus all'interno della quale è stata poi rinvenuta la refurtiva, in parte ancora recante i dispositivi antitaccheggio, e quattro borse schermate artigianalmente, con doppio rivestimento in carta stagnola, per l'elusione dei citati dispositivi.

Il detto rinvenimento poi, come emerge della sentenza impugnata, è stato reso possibile dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, come chiarito in sentenza ha reso confessione in merito agli addebiti nei termini in cui sono stati sostanzialmente ascritti alle indagate.

2.4. La Corte territoriale, ancora una volta differentemente da quanto paventato dalle ricorrenti, ha altresì confutato tutte le deduzioni difensive in merito a tutte le contestate circostanze aggravanti.

2.5. Quanto all'utilizzo del mezzo fraudolento, la sentenza ha fatto esplicito riferimento alle borse schermate volte a eludere il sistema antitaccheggio anche in ragione dell'effettivo rinvenimento nella disponibilità delle corree di indumenti invece ancora recanti proprio le placche antitaccheggio.

Sul punto, peraltro, con motivazione esente da censure è stata ritenuta irrilevante oltre che generica perché meramente ipotetica la circostanza della mancata verificazione del corretto funzionamento del dispositivo antitaccheggio.

Rispetto all'apparato argomentativo di cui innanzi, quindi, il prospettato ipotetico non funzionamento del servizio antitaccheggio assume connotati inammissibili in questa sede in quanto meramente ipotetico e congetturale e, quindi, aspecifico. 2.5.1.

La sentenza ha dunque mostrato la corretta applicazione, nella fattispecie concreta, del principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, per cui l'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata a astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa.

Tale principio, peraltro, è stato confermato dalla Suprema Corte proprio in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto.

Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271-01, difatti, ha ritenuto configurabile l'aggravante in parola in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti.

2.6. In ordine all'esposizione a pubblica fede, peraltro ritenuta dalla Corte territoriale fatta oggetto di motivi d'appello solo con riferimento al furto commesso all'interno dell'esercizio commerciale «OVS», la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso la sussistenza, nella specie, di una sorveglianza eseguita da parte di soggetti oltre che con sistema di videoriprese idonea a garantire l'interruzione immediata dell'azione delle imputate.

2.6.1. Nei termini di cui innanzi, dunque, la sentenza impugnata ha mostrato la corretta applicazione, nella fattispecie concreta, del principio di diritto, che si intende ribadire, per cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un :sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurímis, Sez. 5, n. 1509 del 26/1012020, dep. 2021„ Sala, Rv. 280157- 01; Sez.

V, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681-01).

2.7. Quanto, infine, all'aggravante dell'aver commesso i furti da parte di tre o più persone (nella specie quattro), la sentenza ha fatto esplicito riferimento alle azioni con le quali tutte le imputate, a turno, hanno distratto l'esercente Serra, descritte dalla stessa persona offesa.

In ordine al furto commesso nell'«OVS», invece, oltre al riferimento alle condotte delle imputate emergenti dal sistema di videosorveglianza interno all'esercizio commerciale, la Corte territoriale ha comunque ritenuto accertato il concorso morale di ciascuna correa rispetto alle condotte delle altre, tale dunque da rafforzare il proposito criminoso, emergente dalla presenza di tutte al momento dell'esecuzione del furto, peraltro commesso con l'utilizzo di borse schermate rinvenute nella vettura dalle stesse utilizzata anche quale luogo di custodia della refurtiva.

2.7.1. Nei termini di cui innanzi, dunque, la sentenza impugnata ha mostrato la corretta applicazione del principio di diritto, che si intende ribadire, per cui la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, quindi indipendentemente dalla presenza o meno dei concorrenti sul luogo del fatto, peraltro, nella specie, ritenuta dalla Corte territoriale sussistente con riferimento a tutte le imputate (ex plurimis, Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896-01; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169-01).

3. Sono infine inammissibili, per manifesta infondatezza, anche i profili dedotti da tutte le ricorrenti in merito alla commisurazione giudiziale della pena.

La Corte territoriale, difatti, anche sul punto ha correttamente motivato con specifico riferimento tanto dalle modalità dell'azione, già innanzi ampiamente sintetizzata anche circa gli strumenti utilizzati e il modus operandi delle condotte predatorie, quanto alla particolare intensità del dolo con un ulteriore particolare riferimento alla ritenuta «preparazione professionale della condotta criminosa».

3.1. Manifestamente infondato è altresì sul puto il profilo di doglianza con il quale il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la contraddittorietà della sentenza, sempre in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per aver la Corte territoriale, da un lato, ritenuto sussistente l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della confessione dell'imputata tale da consentire l'individuazione dei correi, e, dall'altro, non valorizzato la stessa condotta al fine di valutare l'intensità del dolo e le modalità della condotta predatoria.

3.1.1. In merito, difatti, il ricorso confonde la condotta susseguente al reato, correttamente valorizzata dal giudice di merito ex art. 625-bfs con. pen., con la condotta integrante il reato, ontologicamente diversa e antecedente a essa, sorretta, quest'ultima, dal dolo ritenuto dalla Corte territoriale particolarmente intenso.

3.1.2. Ne consegue dunque che non è contraddittoria né manifestamente illogica la sentenza che, da un lato, ha valorizzato la condotta dell'imputata successiva al reato, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., e, dall'altro, non ha valorizzato la stessa condotta al fine di valutare l'intensità del dolo e la gravità del reato desumibile dalle modalità della condotta.

3.2. Inammissibile è infine il profilo di censura di cui al motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di Floris con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello, la quaJe, a detta della ricorrente, se avesse escluso nella specie la rilevanza della contestata recidiva reiterata avrebbe potuto operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.

Sul punto, al fine di inquadrare la doglianza, necessita premettere che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generic:he è escluso con riferimento alla recidiva reiterata dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., la quale è suscettibile di partecipare al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esente da rilievi di incostituzionalità qualora si tratti, come nella specie, ci attenuanti generiche.

Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito.

Tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati.

Premesso quanto innanzi, il profilo cli doglianza in esame oltre a non confrontarsi con la motivazione sottesa al giudizio di equivalenza, operato senza e a prescindere dal riferimento al divieto normativo di cui innanzi, si mostra aspecifico in quanto meramente ipotetico. 4.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, da parte di ciascuna, in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Cagliari, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lanusei, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per due fattispecie di furto pluriaggravato, commesse in concorso tra loro il 29 maggio 2014, di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (capi a e b). 2. Avverso la sentenza d'appello le imputate hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori. In particolare, hanno articolato tre motivi [OSCURATO:PERSONA], un motivo Floris e quattro motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (queste ultime con impugnazione congiunta), tutti di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con i primi due motivi di ricorso proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] si deduce l'apparenza motivazionale della sentenza d'appello, la quale si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado senza esplicitare un autonomo iter logico- giuridico e senza neanche considerare i motivi d'appello. Ciò sia in merito alla condotta posta in essere dall'imputata, ritenuta rea confessa dai giudici di merito, sia in ordine alle contestate circostanze aggravanti, con conseguente riverbero in termini di violazione di legge (artt. 624 e 625, cod. pen.). Con particolare riferimento alle circostanze aggravanti, sarebbe apodittica e comunque viziata, per insufficienza, contraddittorietà e illogicità, la motivazione, peraltro ritenuta caratterizzata da errori di diritto, circa il contributo causale, in ipotesi anche meramente morale, delle quattro imputate alla commissione dei reati (rilevante ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 5, cod. pen.). Medesime censure si muovono poi con riferimento alle aggravanti di cui al n. 2 e 7 dell'art. 625 cod. pen. Circa la prima di esse, a detta della ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe motivato o comunque l'avrebbe fatto con apparato argomentativo viziato in merito al mezzo fraudolento, nell'ipotesi accusatoria individuato nell'utilizzo di borse schermate artigianalmente tanto da eludere i sistemi antitaccheggio. Medesime censure si indirizzano poi all'iter logico- giuridico seguito dal giudice di merito con riferimento all'accertamento della circostanza aggravante dell'esposizione a pubblica fede dei beni presenti nei due esercizi commerciali, in ragione, sostiene il ricorso, della presenza di sistemi antitaccheggio, di soggetti addetti alla vendita e di sistemi di videosorveglianza, perlomeno con riferimento al capo b) avente a oggetto il furto all'intern dell'esercizio commerciale «OVS».Escluse le circostanze aggravanti, conclude sul punto il ricorso, non rimarrebbe che dichiarare l'improcedibilità per difetto di querela. 2.1.1. Con il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (indicato con il numero «4»), si deduce l'apparenza motivazionale della sentenza d'appello in merito al trattamento sanzionatorio, essendosi essa limitata a un mero richiamo sul punto della sentenza cili primo grado senza esplicitare un autonomo iter logico-giuridico. La motivazione sarebbe comunque contraddittoria, oltre che contrastante con il dettato di cui all'art. 133 cod. pen., nella parte in cui, da un lato, avrebbe ritenuto sussistente con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della sua confessione tale da consentire l'individuazione dei correi, e, dall'altro, non avrebbe valorizzato la stessa condotta al fine di commisurare meglio la pena in considerazione dell'intensità del dolo e delle modalità della condotta. 2.2. Con il motivo unico di ricorso proposto in favore di Floris si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello, la quale avrebbe omesso di enunciare le ragioni a sostegno della propria decisione, con particolare riferimento al motivo d'appello che, invocando l'esclusione della rilevanza della recidiva reiterata, a detta della ricorrente, non avrebbe impedito un giudizio di prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti generiche su aggravanti e recidiva. 2.3. I primi tre motivi del ricorso congiunto proposto in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono sostanzialmente sovrapponibili ai primi due motivi di ricorso esperito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con l'ulteriore prospettazione dell'assenza di prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del funzionamento del sistema antitaccheggio e dell'effettiva efficacia delle borse schermate artigianalmente. 2.3.1. Il quarto motivo il ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e comunque mancanza della motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per l'eccessività della stessa. 3. La Procura generale ha concluso nei termini di cui all'epigrafe mentre ha insistito nell'accoglimento del ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA], con nota con la quale ha rinunciato alla richiesta discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, anche al netto delle parti in cui si sostanziano in mere asserzioni generiche, non contestualizzate con riferimento alla sentenza impugnata, e ove si concretizzano nell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni di merito, anc:he in termini probatori, a quelle dei giudici di primo e di secondo grado, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme». 2. Sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni sottese ai rispettivi oggetti, tutte le doglianze con le quali i diversi ricorsi prospettano il difetto assoluto di motivazione ovvero vizi di motivazione e violazioni di legge in merito all'accertamento dei fatti e alla loro sussumibilità nelle contestate fattispecie pluriaggravate di cui ai due capi d'imputazione. 2.1. Le censure in esame sono manifestamente infondate. 2.2. Differentemente da quanto prospettato dalle ricorrenti, difatti, la Corte territoriale, dopo aver riportato con dovizia di particolari l'iter logico-giuridico sotteso alla sentenza di primo grado (pag. 1-3 della sentenza impugnata), ha diffusamente esplicitato, con altrettanta precisione, i motivi di appello proposti in favore di tutte le imputate (pag. 3-6) per poi diffondersi nella loro confutazione in maniera capillare e con autonomo iter-logico giuridico (pag. 6-8), ancorché in ipotesi di c.d. «doppia conforme». 2.3. Con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, il giudice d'appello ha ritenuto accertati i due reati di furto contestati in concorso alle imputate esplicitando il complesso degli elementi probatori a sostegno, con particolare riferimento non solo alle dichiarazioni di Serra, titolare di uno dei due esercizi commerciali oggetto di furto, circa le condotte tenute da tutte le corree, volte, a turno, a distrarla al fine di rendere possibile la sottrazione di innumerevoli capi d'abbigliamento, ma anche in ordine al riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Floris e all'individuazione di [OSCURATO:PERSONA] resa possibile dai sistemi di videosorveglianza. A quanto innanzi il giudice d'appello, sempre con percorso motivazionale autonomo oltre scevro dalle prospettate censure, ha ritenuto il furto commesso, in concorso da tutte le imputate, all'interno dell'esercizio commerciale «OVS». Con riferimento a esso, la sentenza impugnata, anche grazie agli elementi probatori emergenti dalle immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza, ha «fotografato» le condotte commesse da ciascuna delle imputate e volte all'impossessamento di svariati capi d'abbigliamento. Agli elementi di cui innanzi sono stati aggiunti gli esiti delle ulteriori immagini estrapolate da servizi di videosorveglianza, tali da immortalare le imputate giungere in loco a bordo di una Focus all'interno della quale è stata poi rinvenuta la refurtiva, in parte ancora recante i dispositivi antitaccheggio, e quattro borse schermate artigianalmente, con doppio rivestimento in carta stagnola, per l'elusione dei citati dispositivi. Il detto rinvenimento poi, come emerge della sentenza impugnata, è stato reso possibile dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, come chiarito in sentenza ha reso confessione in merito agli addebiti nei termini in cui sono stati sostanzialmente ascritti alle indagate. 2.4. La Corte territoriale, ancora una volta differentemente da quanto paventato dalle ricorrenti, ha altresì confutato tutte le deduzioni difensive in merito a tutte le contestate circostanze aggravanti. 2.5. Quanto all'utilizzo del mezzo fraudolento, la sentenza ha fatto esplicito riferimento alle borse schermate volte a eludere il sistema antitaccheggio anche in ragione dell'effettivo rinvenimento nella disponibilità delle corree di indumenti invece ancora recanti proprio le placche antitaccheggio. Sul punto, peraltro, con motivazione esente da censure è stata ritenuta irrilevante oltre che generica perché meramente ipotetica la circostanza della mancata verificazione del corretto funzionamento del dispositivo antitaccheggio. Rispetto all'apparato argomentativo di cui innanzi, quindi, il prospettato ipotetico non funzionamento del servizio antitaccheggio assume connotati inammissibili in questa sede in quanto meramente ipotetico e congetturale e, quindi, aspecifico. 2.5.1. La sentenza ha dunque mostrato la corretta applicazione, nella fattispecie concreta, del principio di diritto, che il Collegio intende ribadire, per cui l'aggravante del mezzo fraudolento è configurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata a astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. Tale principio, peraltro, è stato confermato dalla Suprema Corte proprio in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto. Sez. 4, n. 10041 del 06/12/2018, dep. 2019, Chaketadze, Rv. 275271-01, difatti, ha ritenuto configurabile l'aggravante in parola in un caso di impossessamento di capi di abbigliamento realizzato mediante occultamento all'interno di una borsa schermata da fogli di alluminio al fine di eludere il sistema di allarme del centro commerciale dal quale erano stati sottratti. 2.6. In ordine all'esposizione a pubblica fede, peraltro ritenuta dalla Corte territoriale fatta oggetto di motivi d'appello solo con riferimento al furto commesso all'interno dell'esercizio commerciale «OVS», la sentenza impugnata ha esplicitamente escluso la sussistenza, nella specie, di una sorveglianza eseguita da parte di soggetti oltre che con sistema di videoriprese idonea a garantire l'interruzione immediata dell'azione delle imputate. 2.6.1. Nei termini di cui innanzi, dunque, la sentenza impugnata ha mostrato la corretta applicazione, nella fattispecie concreta, del principio di diritto, che si intende ribadire, per cui in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un :sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (ex plurímis, Sez. 5, n. 1509 del 26/1012020, dep. 2021„ Sala, Rv. 280157- 01; Sez. V, n. 45172 del 15/05/2015, Cacopardo, Rv. 265681-01). 2.7. Quanto, infine, all'aggravante dell'aver commesso i furti da parte di tre o più persone (nella specie quattro), la sentenza ha fatto esplicito riferimento alle azioni con le quali tutte le imputate, a turno, hanno distratto l'esercente Serra, descritte dalla stessa persona offesa. In ordine al furto commesso nell'«OVS», invece, oltre al riferimento alle condotte delle imputate emergenti dal sistema di videosorveglianza interno all'esercizio commerciale, la Corte territoriale ha comunque ritenuto accertato il concorso morale di ciascuna correa rispetto alle condotte delle altre, tale dunque da rafforzare il proposito criminoso, emergente dalla presenza di tutte al momento dell'esecuzione del furto, peraltro commesso con l'utilizzo di borse schermate rinvenute nella vettura dalle stesse utilizzata anche quale luogo di custodia della refurtiva. 2.7.1. Nei termini di cui innanzi, dunque, la sentenza impugnata ha mostrato la corretta applicazione del principio di diritto, che si intende ribadire, per cui la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, comma primo, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, quindi indipendentemente dalla presenza o meno dei concorrenti sul luogo del fatto, peraltro, nella specie, ritenuta dalla Corte territoriale sussistente con riferimento a tutte le imputate (ex plurimis, Sez. 5, n. 27650 del 07/06/2019, Picchiarati, Rv. 276896-01; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Fulle, Rv. 250169-01). 3. Sono infine inammissibili, per manifesta infondatezza, anche i profili dedotti da tutte le ricorrenti in merito alla commisurazione giudiziale della pena. La Corte territoriale, difatti, anche sul punto ha correttamente motivato con specifico riferimento tanto dalle modalità dell'azione, già innanzi ampiamente sintetizzata anche circa gli strumenti utilizzati e il modus operandi delle condotte predatorie, quanto alla particolare intensità del dolo con un ulteriore particolare riferimento alla ritenuta «preparazione professionale della condotta criminosa». 3.1. Manifestamente infondato è altresì sul puto il profilo di doglianza con il quale il terzo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deduce la contraddittorietà della sentenza, sempre in merito alla commisurazione giudiziale della pena, per aver la Corte territoriale, da un lato, ritenuto sussistente l'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., in ragione della confessione dell'imputata tale da consentire l'individuazione dei correi, e, dall'altro, non valorizzato la stessa condotta al fine di valutare l'intensità del dolo e le modalità della condotta predatoria. 3.1.1. In merito, difatti, il ricorso confonde la condotta susseguente al reato, correttamente valorizzata dal giudice di merito ex art. 625-bfs con. pen., con la condotta integrante il reato, ontologicamente diversa e antecedente a essa, sorretta, quest'ultima, dal dolo ritenuto dalla Corte territoriale particolarmente intenso. 3.1.2. Ne consegue dunque che non è contraddittoria né manifestamente illogica la sentenza che, da un lato, ha valorizzato la condotta dell'imputata successiva al reato, ai fini della sussistenza della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen., e, dall'altro, non ha valorizzato la stessa condotta al fine di valutare l'intensità del dolo e la gravità del reato desumibile dalle modalità della condotta. 3.2. Inammissibile è infine il profilo di censura di cui al motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di Floris con il quale si deduce il difetto assoluto di motivazione della sentenza d'appello, la quaJe, a detta della ricorrente, se avesse escluso nella specie la rilevanza della contestata recidiva reiterata avrebbe potuto operare un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti. Sul punto, al fine di inquadrare la doglianza, necessita premettere che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generic:he è escluso con riferimento alla recidiva reiterata dall'art. 69, comma quarto, cod. pen., la quale è suscettibile di partecipare al bilanciamento con divieto di prevalenza, su di essa, delle circostanze attenuanti, con disposizione normativa ritenuta esente da rilievi di incostituzionalità qualora si tratti, come nella specie, ci attenuanti generiche. Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522-01, con statuizione che sul punto il Collegio intende ribadire, ha in particolare ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, dello stesso codice di rito. Tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce difatti a una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. Premesso quanto innanzi, il profilo cli doglianza in esame oltre a non confrontarsi con la motivazione sottesa al giudizio di equivalenza, operato senza e a prescindere dal riferimento al divieto normativo di cui innanzi, si mostra aspecifico in quanto meramente ipotetico. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, da parte di ciascuna, in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichia
Sentenza Cassazione n. 29040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris