CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35072/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rettificazione della posizione giuridica con rideter- minazione del trattamento sanzionatorio, rilevandone l'inammissibilità in quanto presentata successivamente all'esaurimento del rapporto esecutivo. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo come motivi di censura la violazione di legge sostanziale, con conseguente vizio di motivazione. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per mot vi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi dalla necessaria analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;, il ricorso è altresì inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati, in quanto consistenti in enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente