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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23726/2026

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mpugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Macerata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nadi, in relazione al reato continuati:. a lui ascritto di illecito acquisto di cocaina da GJECI Roland (ritenuta l'ipotesi di lieve entità).

2. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, ritenendo insufficiente il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito.

In particolare, si evidenzia che nei messaggi preliminari all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il GJECI non vi era stato alcun riferimento a cessioni di sostanze stupefacenti, e che vi fosse stato uno scambio di tal fatta era stato desunto da circostanze del tutto insufficienti (l'urgenza dell'incontro, il nervosismo dello [OSCURATO:PERSONA]).

Allo stesso modo, si deduce che la presunta cessionedel 26/03/2021 non aveva ricevuto alcun riscontro, in quanto il servizio di o.c.p. non aveva consentito di rilevare alcuna traditio, né alcun elemento era stato acquisito aliunde, con conseguente violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio.

La difesa censura anche la valorizzazione, in senso accusatorio, dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che pure aveva visto protagonisti i soli GJECI e REDJEPT Fitim (e non era quindi stato contestato al ricorrente), dal momento che lo [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nella vicenda, annunciando al GJECI che si sarebbe recato egli stesso all'appuntamento, al posto del "parente" designato in un primo momento: ricostruzione smentita dal fatto che, come accennato, l'incontro avvenne tra il GJECI ed il REDJEPI.

In tale complessivo contesto, la difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di "droga parlata".

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Devono invero essere condivise le considerazioni critiche formulate dalla difesa in ordine alla mancanza di un adeguato rigore motivazionale alla base della conferma della condanna dello [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo è stato tratto a giudizio in relazione a tre episodi di acquisto di cocaina in data 25/02/2021, 27/02/2021, 26/03/2021.

2.1. In ordine al primo, la Corte territoriale (pagina II) ha richiamato i contatti intercorsi tra l'utenza del GIJECI e quella intestata a soggetto sconosciuto, volti ad organizzare un incontro per la stessa sera: l'abbinamento dell'utenza allo [OSCURATO:PERSONA] era stato desunto dal fatto che quest'ultimo era il proprietario dell'auto utilizzata dal soggetto incontratosi con il GJECI (cfr. pag.

III).

In ordine al secondo, è stato valorizzato un incontro tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il GJECI (preceduto da una richiesta del primo di vedersi con urgenza), nel corso del quale - grazie alla telecamera posta a bordo dell'auto del GJECI) - era emerso il passaggio da quest'ultimo al ricorrente di un flacone contenente dei sacchetti (cfr. pag.

III, cit.).

Infine, quanto al terzo episodio, la Corte d'Appello ha valorizzato i messaggi propedeutici, il conseguente pedinamento delle auto e poi l'osservazione dell'incontro tra i due, visti e fotografati nei pressi di una farmacia (cfr. pag.

IV della sentenza impugnata).

2.2. Ad avviso del Collegio, le censure difensive in ordine all'assenza di adeguato rigore argomentativo colgono nel segno.

2.2.1. Per ciò che riguarda il primo episodio, nessun concreto elemento viene indicato a sostegno del fatto che i due, decidendo di incontrarsi nella serata del 225/02/2021 "in un luogo che non viene specificato evidentemente perché già conosciuto da entrambi" (pag.

II), abbiano in effetti posto in essere una cessione dì sostanza stupefacente.

2.2.2. Quanto al secondo episodio, l'oggetto della consegna del flacone dallo GJEPI allo [OSCURATO:PERSONA] viene individuato nella cocaina: circostanza che, secondo la Corte territoriale, "non può sfuggire ad un analista attento", ove si consideri l'urgenza rappresentata dal ricorrente nell'organizzare l'incontro e il suo atteggiamento "particolarmente guardingo al punto che impartisce una direttiva cogente al fornitore legata al luogo dove fermarsi in quanto aveva notato la presenza di possibili rischi ('aspetta che c'è questo cazz vai più su vai')".

Si tratta di conclusioni connotate da apoditticità, quanto all'individuazione dell'oggetto della cessione e, conseguentemente, della rilevanza penale di quell'incontro: non essendo evidentemente condivisibile, in assenza di qualsiasi altro elemento di supporto, la conclusione della Corte d'Appello secondo cui si era trattato di sostanza stupefacente del tipo cocaina (e non ad es. di "droga leggera") sulla sola scorta dell'urgenza rappresentata dallo [OSCURATO:PERSONA], e del suo nervosismo palesato all'arrivo del GJEPI.

2.2.3. Quanto poi all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello ha ritenuto di poter replicare ai rilievi difensivi - imperniati sul fatto che il pedinamento delle auto e il successivo servizio di o.c.p. non aveva consentito di osservare alcuna traditi° - affermando, da un lato, che "la documentazione disponibile neppure lo esclude dal momento che i corpi dei due uomini non erano visibili a causa degli ostacoli delle vetture e degli edifici".

D'altro lato, si è posto in evidenza che "la vettura dell'odierno appellante veniva seguita per una perquisizione ma a causa del traffico era presto persa di vista" (cfr. pag.

IV della sentenza impugnata).

Appare superfluo sottolineare, ad avviso di questo Collegio, la assoluta inidoneità di tali passaggi argomentativi a sorreggere legittimamente una decisione di condanna.

La Corte ha infatti tratto conferme dell'ipotesi accusatoria da elementi che, in assenza di altre indicazioni, sembrano in realtà condurre a conclusioni di segno opposto.

Per un verso, infatti, è stato valorizzato un servizio di o.c.p., che pure non aveva consentito di osservare il passaggio di alcunchè, dal GiECI allo [OSCURATO:PERSONA], semplicemente osservando che l'atto investigativo "neppure lo esclude".

Per altro verso, deve osservarsi che, se è vero che la perquisizione dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua auto, dopo l'incontro, avrebbe potuto offrire importanti conferme all'ipotesi accusatoria, è anche vero che l'impossibilità di tale accertamento, a causa del traffico, non sembra poter essere relegata a questione irrilevante, soprattutto perché - come si è appena ricordato - nessun passaggio di sostanze, di danaro o di altro era stato osservato dagli operanti impegnati nel servizio di o.c.p. 3•

3. Si ritiene per completezza di evidenziare che analoghe perplessità emergono anche con riferimento al rilievo conclusivo della Corte d'Appello, secondo cui l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (non contestato allo [OSCURATO:PERSONA]) contribuirebbe a rafforzare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, dato che il ricorrente si sarebbe anche in questo caso ingerito nelle fasi preliminari dell'acquisto, salvo poi "designare per la conclusione dell'affare un sostituto nella persona di REDJEPI Fatim" (cfr. pag.

IV).

Prescindendo dal fatto che, ponendosi in tale prospettiva, risulterebbe arduo comprendere la mancata contestazione allo [OSCURATO:PERSONA] del concorso anche in tale episodio, va evidenziato che l'assunto della Corte territoriale non pare adeguatamente confrontarsi con i rilievi difensivi.

Si è infatti osservato che, stando alla stessa ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dapprima annunciato che "quell'amico" si sarebbe fatto trovare, ma poi - con un nuovo sms comunicato al GJECI - avrebbe avvisato quest'ultimo del fatto che avrebbe egli stesso presenziato, perché il "parente va a lavorare" (cfr. i messaggi riportati a pag. 10 seg. ricorso).

Tuttavia, la difesa evidenzia anche che, nonostante tale asserito "cambio di programma", l'incontro con il GJECI non era avvenuto con lo [OSCURATO:PERSONA], ma con il REDJEPI: circostanza evidentemente distonica rispetto ai messaggi preparatori dell'incontro.

Si tratta di una discrasia su cui la Corte territoriale è rimasta del tutto silente, e che tuttavia non può dirsi priva di rilievo nella complessiva valutazione delle risultanze captative acquisite, con specifico riguardo all'effettiva riferibilità dei messaggi all'incontro successivamente monitorato tra il GJECI e il REDJEPI.

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono di concludere nel senso che il percorso argonnentativo tracciato dalla Corte di Appello di Ancona non resiste ai rilievi formulati dalla difesa ricorrente.

Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 4 DottssaEli~ta Arribito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mpugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Macerata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Nadi, in relazione al reato continuati:. a lui ascritto di illecito acquisto di cocaina da GJECI Roland (ritenuta l'ipotesi di lieve entità). 2. Propone ricorso per cassazione lo [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla conferma dell'affermazione di penale responsabilità, ritenendo insufficiente il quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito. In particolare, si evidenzia che nei messaggi preliminari all'incontro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il GJECI non vi era stato alcun riferimento a cessioni di sostanze stupefacenti, e che vi fosse stato uno scambio di tal fatta era stato desunto da circostanze del tutto insufficienti (l'urgenza dell'incontro, il nervosismo dello [OSCURATO:PERSONA]). Allo stesso modo, si deduce che la presunta cessionedel 26/03/2021 non aveva ricevuto alcun riscontro, in quanto il servizio di o.c.p. non aveva consentito di rilevare alcuna traditio, né alcun elemento era stato acquisito aliunde, con conseguente violazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. La difesa censura anche la valorizzazione, in senso accusatorio, dell'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che pure aveva visto protagonisti i soli GJECI e REDJEPT Fitim (e non era quindi stato contestato al ricorrente), dal momento che lo [OSCURATO:PERSONA] si era inserito nella vicenda, annunciando al GJECI che si sarebbe recato egli stesso all'appuntamento, al posto del "parente" designato in un primo momento: ricostruzione smentita dal fatto che, come accennato, l'incontro avvenne tra il GJECI ed il REDJEPI. In tale complessivo contesto, la difesa lamenta che la Corte territoriale non abbia fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di "droga parlata". 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, per la infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Devono invero essere condivise le considerazioni critiche formulate dalla difesa in ordine alla mancanza di un adeguato rigore motivazionale alla base della conferma della condanna dello [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo è stato tratto a giudizio in relazione a tre episodi di acquisto di cocaina in data 25/02/2021, 27/02/2021, 26/03/2021. 2.1. In ordine al primo, la Corte territoriale (pagina II) ha richiamato i contatti intercorsi tra l'utenza del GIJECI e quella intestata a soggetto sconosciuto, volti ad organizzare un incontro per la stessa sera: l'abbinamento dell'utenza allo [OSCURATO:PERSONA] era stato desunto dal fatto che quest'ultimo era il proprietario dell'auto utilizzata dal soggetto incontratosi con il GJECI (cfr. pag. III). In ordine al secondo, è stato valorizzato un incontro tra lo [OSCURATO:PERSONA] e il GJECI (preceduto da una richiesta del primo di vedersi con urgenza), nel corso del quale - grazie alla telecamera posta a bordo dell'auto del GJECI) - era emerso il passaggio da quest'ultimo al ricorrente di un flacone contenente dei sacchetti (cfr. pag. III, cit.). Infine, quanto al terzo episodio, la Corte d'Appello ha valorizzato i messaggi propedeutici, il conseguente pedinamento delle auto e poi l'osservazione dell'incontro tra i due, visti e fotografati nei pressi di una farmacia (cfr. pag. IV della sentenza impugnata). 2.2. Ad avviso del Collegio, le censure difensive in ordine all'assenza di adeguato rigore argomentativo colgono nel segno. 2.2.1. Per ciò che riguarda il primo episodio, nessun concreto elemento viene indicato a sostegno del fatto che i due, decidendo di incontrarsi nella serata del 225/02/2021 "in un luogo che non viene specificato evidentemente perché già conosciuto da entrambi" (pag. II), abbiano in effetti posto in essere una cessione dì sostanza stupefacente. 2.2.2. Quanto al secondo episodio, l'oggetto della consegna del flacone dallo GJEPI allo [OSCURATO:PERSONA] viene individuato nella cocaina: circostanza che, secondo la Corte territoriale, "non può sfuggire ad un analista attento", ove si consideri l'urgenza rappresentata dal ricorrente nell'organizzare l'incontro e il suo atteggiamento "particolarmente guardingo al punto che impartisce una direttiva cogente al fornitore legata al luogo dove fermarsi in quanto aveva notato la presenza di possibili rischi ('aspetta che c'è questo cazz vai più su vai')". Si tratta di conclusioni connotate da apoditticità, quanto all'individuazione dell'oggetto della cessione e, conseguentemente, della rilevanza penale di quell'incontro: non essendo evidentemente condivisibile, in assenza di qualsiasi altro elemento di supporto, la conclusione della Corte d'Appello secondo cui si era trattato di sostanza stupefacente del tipo cocaina (e non ad es. di "droga leggera") sulla sola scorta dell'urgenza rappresentata dallo [OSCURATO:PERSONA], e del suo nervosismo palesato all'arrivo del GJEPI. 2.2.3. Quanto poi all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello ha ritenuto di poter replicare ai rilievi difensivi - imperniati sul fatto che il pedinamento delle auto e il successivo servizio di o.c.p. non aveva consentito di osservare alcuna traditi° - affermando, da un lato, che "la documentazione disponibile neppure lo esclude dal momento che i corpi dei due uomini non erano visibili a causa degli ostacoli delle vetture e degli edifici". D'altro lato, si è posto in evidenza che "la vettura dell'odierno appellante veniva seguita per una perquisizione ma a causa del traffico era presto persa di vista" (cfr. pag. IV della sentenza impugnata). Appare superfluo sottolineare, ad avviso di questo Collegio, la assoluta inidoneità di tali passaggi argomentativi a sorreggere legittimamente una decisione di condanna. La Corte ha infatti tratto conferme dell'ipotesi accusatoria da elementi che, in assenza di altre indicazioni, sembrano in realtà condurre a conclusioni di segno opposto. Per un verso, infatti, è stato valorizzato un servizio di o.c.p., che pure non aveva consentito di osservare il passaggio di alcunchè, dal GiECI allo [OSCURATO:PERSONA], semplicemente osservando che l'atto investigativo "neppure lo esclude". Per altro verso, deve osservarsi che, se è vero che la perquisizione dello [OSCURATO:PERSONA] e della sua auto, dopo l'incontro, avrebbe potuto offrire importanti conferme all'ipotesi accusatoria, è anche vero che l'impossibilità di tale accertamento, a causa del traffico, non sembra poter essere relegata a questione irrilevante, soprattutto perché - come si è appena ricordato - nessun passaggio di sostanze, di danaro o di altro era stato osservato dagli operanti impegnati nel servizio di o.c.p. 3• 3. Si ritiene per completezza di evidenziare che analoghe perplessità emergono anche con riferimento al rilievo conclusivo della Corte d'Appello, secondo cui l'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (non contestato allo [OSCURATO:PERSONA]) contribuirebbe a rafforzare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, dato che il ricorrente si sarebbe anche in questo caso ingerito nelle fasi preliminari dell'acquisto, salvo poi "designare per la conclusione dell'affare un sostituto nella persona di REDJEPI Fatim" (cfr. pag. IV). Prescindendo dal fatto che, ponendosi in tale prospettiva, risulterebbe arduo comprendere la mancata contestazione allo [OSCURATO:PERSONA] del concorso anche in tale episodio, va evidenziato che l'assunto della Corte territoriale non pare adeguatamente confrontarsi con i rilievi difensivi. Si è infatti osservato che, stando alla stessa ricostruzione accolta dalla Corte territoriale, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dapprima annunciato che "quell'amico" si sarebbe fatto trovare, ma poi - con un nuovo sms comunicato al GJECI - avrebbe avvisato quest'ultimo del fatto che avrebbe egli stesso presenziato, perché il "parente va a lavorare" (cfr. i messaggi riportati a pag. 10 seg. ricorso). Tuttavia, la difesa evidenzia anche che, nonostante tale asserito "cambio di programma", l'incontro con il GJECI non era avvenuto con lo [OSCURATO:PERSONA], ma con il REDJEPI: circostanza evidentemente distonica rispetto ai messaggi preparatori dell'incontro. Si tratta di una discrasia su cui la Corte territoriale è rimasta del tutto silente, e che tuttavia non può dirsi priva di rilievo nella complessiva valutazione delle risultanze captative acquisite, con specifico riguardo all'effettiva riferibilità dei messaggi all'incontro successivamente monitorato tra il GJECI e il REDJEPI. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono di concludere nel senso che il percorso argonnentativo tracciato dalla Corte di Appello di Ancona non resiste ai rilievi formulati dalla difesa ricorrente. Da ciò consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. P.Q.M. Annulla P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 4 DottssaEli~ta Arribito
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