CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 08404/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINAN7A sui ricorso n. 4781 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO Bvverso il decreto delld Certe d'AppeiLd di Roma r!, 1D30 13/30_7.2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato il 20.12.2019 alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata di un giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con ricorso depositato il 27.6.2006 e definito con sentenza depositata in data 14.2.2019. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 27.1.2020 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento della somma di euro 4.000,00 a titolo di equo indennizzo, oltre interessi legali. 3. Il Ministero proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Deduceva che il ricorrente aveva agito nella piena consapevolezza dell'infondatezza delle sue pretese. Instava per il rigetto del ricorso. 4. Non si costituiva [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con decreto n. 1030/2020 la Corte d'Appello di Roma accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava l'ingiunzione e condannava l'opposto alle spese di lite. Evidenziava la corte che la mancata citazione, ai sensi dell'art. 21, 1° co., della legge n. 1034/1971, nel giudizio "presupposto" - definito con sentenza n. 2023/2019, con cui il T.A.R. del Lazio aveva reputato inammissibile il ricorso - di uno dei controinteressati, controinteressati che, "in ipotesi di fondatezza dell'impugnazione, si sarebbero visti estromessi dalla graduatoria" (così decreto impugnato, pag. 3), integrava, viepiù alla luce dell'eccezione che in tal senso la difesa erariale aveva formulato, l'ipotesi di cui all'art. 2, 2° co. quinquies, lett. a), della legge n. 89/2001.6. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. 7. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 8. Il ricorrente ha depositato memoria. 9. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa ed erronea applicazione dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U., dell'art. 2 della legge n. 89/2001. Deduce che la corte di merito, con l'impugnata statuizione, non si è uniformata ai principi elaborati dalla Corte E.D.U., allorché ha ritenuto che la scarsa possibilità di accoglimento della domanda esperita nel giudizio "presupposto" "non possa far maturare alcun diritto all'equa riparazione" (così ricorso, pag. 8). 10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, ha provveduto a depositare, non sono da condividere. 11. Il ricorso è dunque, propriamente, inammissibile, siccome il motivo all'uopo esperito non si correla puntualmente alla "ratio decidendi". Segnatamente, non attingono in modo specifico la "ratio" cui è ancorata la impugnata decisione, i rilievi, invero del tutto generici, secondo cui "è rimasto nella totale incertezza della sua posizione fino a quando il giudizio non è stato definito" (così ricorso, pag. 10), secondo cui nella fattispecie non si versa in una ipotesi di "abuso del processo", secondo cui "nel caso di specie, non è certo ravvisabile né un'ipotesi di lite temeraria, né l'utilizzo di tecniche processuali volte a far perfezionare il diritto all'equa riparazione" (così ricorso, pag. 14). 12. In ogni caso la valutazione postulata dall'art. 2, 2° co. quinquies, lett. a), della legge n. 89/2001 ("non è riconosciuto alcun indennizzo: a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile') si risolve in un giudizio "di fatto", sicché, al cospetto del novello testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. - alla cui stregua il motivo di ricorso si qualifica - siffatto giudizio è soggetto a sindacato di legittimità soltanto "per omesso esame circa fatto decisivo (...)". 13. Su tale scorta si puntualizza ulteriormente che è da escludere senz'altro che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte - figure tra le quali non è annoverabile il mero difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la Corte di Roma ha ancorato il suo dictum. Più esattamente, in ordine al paradigma della motivazione "apparente" - che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) - la corte distrettuale ha - siccome si è premesso - compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.In particolare, la corte ha specificato che la consapevolezza sopravvenuta della non integrità del contraddittorio era indice della consapevolezza dello scontato infausto esito della lite. In questi termini, ineccepibili e congrui, per nulla si giustifica l'assunto del ricorrente secondo cui "non poteva essere consapevole della inammissibilità del ricorso per mancata notificazione ai controinteressati, in quanto tale aspetto ha natura processuale che non può essere certo a conoscenza del ricorrente" (così ricorso, pag. 10). Né, in pari tempo, si giustifica l'analogo rilievo secondo cui "la norma espressamente fa riferimento ad ipotesi di manifesta infondatezza dei ricorsi, lasciando fuori questioni procedurali" (così memoria, pag. 1). 14. Si è anticipato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto /(f difese. Pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta. 15. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella cam