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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21779/2026

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ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controS.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, difesa nel giudizio d’appello dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimata –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 2944/16/2023, depositata il 5/5/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026Con ricorso del 3.9.21 la società s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione (d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente“locazione immobiliare di beni propri” e posta in liquidazione volontariadal 5.10.16, impugnò l’avviso di accertamento per il 2016, con cui sirecuperavano a tassazione ai fini IRES costi indebitamente dedotti percomplessivi € 407.625,00 , di cui una “perdita su credito” non inerentedi € 140.000,00 (caparra per l’acquisto di un’imbarcazione conpreliminare stipulato in veste privata da [OSCURATO:PERSONA], già legalerappresentante ma che “in quel periodo non ricopriva alcun ruoloformale in seno alla società”); “spese di rappresentanza” per €132.782, 40 effettuate mediante bonifici a soggetti esteri senzadocumenti giustificativi (dei quali la parte “ha dichiarato che nonesistono”); € 77.716,00 nel conto “Altre utenze” per “noleggio divelivoli a ore” a favore di soggetti imprecisati; € 57.114,16 per “viaggie trasferte” del Moretti sempre nel periodo di assenza di funzioniufficiali.Si riprendevano altresì a tassazione ricavi non dichiarati per €1.494.004,00, pari alle sopravvenienze attive non contabilizzate escaturite dal ritenuto venir meno di posizioni debitorie dellacontribuente verso i suoi soci finanziatori; la società infatti avevaricevuto ed emesso cospicui bonifici tra l’altro da e verso due societàcipriote (oltreché da e verso il Moretti), inseriti nella scheda di mastro“soci contro finanziamento” e giustificati come mezzo per procurareliquidità in vista di specifiche operazioni.Il saldo di fine anno era a debito per € 1.726.004,00, debito chesussisteva da tre anni, senza che intanto alcuno dei creditori ne avessechiesto il pagamento, neppure nell’apposita sede della liquidazione; lesocietà cipriote poi, nonostante l’annotazione dei loro crediti nella sopracitata scheda, non erano socie di controparte; questa poi dal 29.9.16r.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026era inattiva e in liquidazione, avendo peraltro già alienato prima di taleprocedura (entro marzo) “tutti gli assets che deteneva per oltre quattromilioni di euro, cifre che potevano essere utilizzate per saldare il debitoresiduo”; l’Ufficio ne desumeva la rinuncia al credito da parte deisuoi titolari, e l’omessa dichiarazione della corrispondentesopravvenienza da parte della società accertata; rettificava pertanto laperdita fiscale dichiarata per € 165.928,00 in un reddito imponibile di€ 1.735.701,00, mentre ai fini IRAP accertava il maggior valore dellaproduzione netta (€ 111.791,00) ottenuto disconoscendo componentinegativi di reddito quali € 57.126,76 relativi a “viaggi e trasferte” noninerenti l’attività esercitata; € 132.782,40 relativi a “spese dirappresentanza” non documentate; € 77.716,00 relativi alle “altreutenze” ugualmente non inerenti l’oggetto dell’impresa, il tutto per untotale di € 267.625,00; sempre ai fini Irap, l’avviso precisava nonessersi recuperate né le perdite su crediti pari ad € 140.000,00 (perchéla Società aveva dichiarato anche una variazione in aumento per pariimporto), né l’accertata sopravvenienza attiva di € 1.494.004,00(perché componente straordinaria del reddito di impresa nonimponibile a fini IRAP).Infine, venivano irrogate sanzioni per € 584.517,00.La ricorrente affermava che i pagamenti contestati erano spesepersonali dell’amministratore, rifusegli in compenso della sua attivitàin favore della società e quindi inerenti all’oggetto di questa (come sisarebbe accertato in sede di adesione, ove i compensi da lavorodipendente del Moretti sarebbero stati appunto identificati con i costidedotti dalla Società); riteneva poi illegittima la presunzione che lamancata richiesta di restituzione dei crediti per € 1.494.000,00 vantatia carico dell’accertata dalle società [OSCURATO:PERSONA] eProperty4Life equivalesse a tacita rinuncia agli stessi, e quindigiustificasse il recupero della sopravvenienza attiva (essendo taler.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026presunzione non sorretta da un inequivoco comportamentoconcludente ed inidonea a costituire prova).L’Ufficio eccepiva che i costi recuperati a tassazione non erano tuttiriferibili alla persona del legale rappresentante, ed anche quelli che loriguardavano erano indeducibili perché non preceduti dalla necessariadelibera assembleare dell’accertata; il contenuto, poi,dell’accertamento con adesione stipulato con altra D.P., appartenevaad una procedura deflattiva del contenzioso, fine che solo giustifical’eccezionale possibilità di revisione dell'accertamento, con un atto cheha pertanto valore limitato alla procedura stessa, e che non può inalcun modo vincolare l’Ufficio in altre sedi.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.Gli appelli, sia dell’ufficio che della contribuente, furono respintidalla CGT-2 territoriale.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a cinque motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36,2°c. n. 4 Dlgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza dimotivazione circa il rigetto dell’appello dell’ufficio riguardo aldisconoscimento delle sopravvenienze attive pari ad euro 1.726.004,sul quale si è limitata ad affermare, tautologicamente edassertivamente, che la rinuncia al credito dei finanziatori non soci nongenererebbe una sopravvenienza attiva in favore della società e chenon avrebbe alcun rilievo che gli importi fossero stati inseriti nellascheda contabile come finanziamento-soci.Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione conriferimento alla deducibilità del compenso asseritamente corrispostor.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’amministratore di fatto e dei costi asseritamente sostenuti per spesedi viaggio e trasferte del Moretti quale amministratore di fatto.2.

Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art.2389 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata per avere ritenuto deducibile ilcompenso corrisposto all’amministratore di fatto senza che alla basedella corresponsione vi fosse una formale delibera assembleare cherendesse certo e determinato il costo.2.1.

Il primo e il quinto motivo di ricorso, che per la loro parzialeconnessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sonofondati.Con riferimento alla questione della sopravvenienza attiva, lamotivazione contenuta nella sentenza d’appello è fuori centro.Il giudice di merito, infatti, non ha debitamente valorizzato lacircostanza che gli importi oggetto di finanziamento alla società nonsono mai stati chiesti in restituzione dai finanziatori nonostante il lungolasso di tempo trascorso dalla loro erogazione; né le richieste direstituzione sono arrivate quando la società era stata posta inliquidazione e nonostante che la stessa avesse dismesso tutti i suoiassets più rilevanti.Si tratta di elementi presuntivi dotati di sicura valenza inferenziale,che il giudice di appello ha immotivatamente trascurato.Con riferimento, poi, al tema della deducibilità dei compensi e dellespese corrisposti in favore dell’amministratore, questa Corte hastabilito che “in tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difettodei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontaredel costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una societàdi capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'attocostitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assemblearepreventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazioner.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 5Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la naturainderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs.n. 6 del 2003)” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021,Rv. 660690 – 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021,Rv. 661219 - 02).Il principio vale a maggior ragione nel caso in cui la societàsostenga che i compensi siano stati corrisposti ad amministratori difatto, visto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice diappello, è proprio la non formalizzazione del ruolo gestorio del soggettoa cui sono corrisposti i compensi che ne esigono una formalepredeterminazione in ossequio ai princìpi di certezza dei costideducibili.Anche con riferimento alle spese asseritamente sostenute neiconfronti di un amministratore è necessario che sia data prova specificae rigorosa del fondamento causale di esse.Il giudice di appello non si è attenuto agli appena esposti princìpi,prescindendo da una delibera formale ai fini della deducibilità deicompensi e ammettendo una deducibilità senza la rigorosa verifica deirelativi presupposti di legge.3.

Il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 39, I c. lett. d)D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, è assorbitodall’accoglimento del primo e del quinto motivo: il giudice del rinviodovrà riconsiderare la valenza inferenziale di tutti gli indici presuntiviallegati dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della rinuncia tacita deicrediti da finanziamento e della conseguente ripresa della relativasopravvenienza attiva ai danni della società contribuente.4.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 109TUIR e dell’art. 39, 1°c. lett.

D) D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnataper aver riconosciuto la deducibilità forfettaria del 30% dei costi perr.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 6Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’attività della società, ed in particolare per i viaggi e gli spostamentidell’amministratore di fatto.4.1.

Il motivo è fondato.I costi sono deducibili solo se inerenti e la loro deducibilitàforfettaria in caso di accertamento induttivo è riferita esclusivamenteai costi necessari verosimilmente sostenuti per la remunerazione deifattori produttivi impiegati nella produzione del reddito d’impresa(Corte Cost., n. 10 del 2023).Nel caso di specie, si tratta di costi sostenuti per spese e trasfertedi un amministratore di fatto di cui sono rimasti incerti gli elementicostitutivi: non risulta come sia stato accertato il ruolo diamministratore di fatto svolto dal Moretti, né è stata provata l’inerenzadei costi sostenuti asseritamente per le spese e le trasferte all’attivitàdella società.5.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 5-bis Dlgs. n. 218/97 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata per aver esteso ad un soggettoterzo, quale la società, gli effetti di un accertamento con adesioneconcluso tra l’ufficio e il Moretti, contrariamente alla ratio solo deflattivadell’accertamento con adesione.5.1.

Il motivo è fondato.Questa Corte, in generale sugli accordi con efficacia transattiva, haaffermato con un orientamento risalente nel tempo che “la transazioneproduce normalmente effetti solo tra le parti che hanno partecipato alrelativo contratto e solo eccezionalmente il potere di profittare deglieffetti di una transazione può essere attribuito al terzo o dal contrattostesso, come ad esempio, quando le parti stipulino la transazione sottoforma di contratto aperto o per adesione (art. 1332 c.c.), oppure dallalegge” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 13/05/1964, Rv. 301620– 01; per la inestensibilità in malam partem degli effettir.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 7Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’accertamento con adesione a soggetti terzi rispetto a quelli chesono parti del negozio, cfr. Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 18351 del25/06/2021, Rv. 661771 - 01).6.

Il ricorso è accolto con riferimento al primo, terzo, quarto equinto motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, in diversacomposizione.

P.Q.MAccoglie il ricorso con riferimento al primo, terzo, quarto e quintomotivo, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –controS.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legalerappresentante pro tempore, difesa nel giudizio d’appello dagliAvvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];– intimata –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania n. 2944/16/2023, depositata il 5/5/2023;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026Con ricorso del 3.9.21 la società s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] inliquidazione (d’ora in poi, anche “la contribuente”), esercente“locazione immobiliare di beni propri” e posta in liquidazione volontariadal 5.10.16, impugnò l’avviso di accertamento per il 2016, con cui sirecuperavano a tassazione ai fini IRES costi indebitamente dedotti percomplessivi € 407.625,00 , di cui una “perdita su credito” non inerentedi € 140.000,00 (caparra per l’acquisto di un’imbarcazione conpreliminare stipulato in veste privata da [OSCURATO:PERSONA], già legalerappresentante ma che “in quel periodo non ricopriva alcun ruoloformale in seno alla società”); “spese di rappresentanza” per €132.782, 40 effettuate mediante bonifici a soggetti esteri senzadocumenti giustificativi (dei quali la parte “ha dichiarato che nonesistono”); € 77.716,00 nel conto “Altre utenze” per “noleggio divelivoli a ore” a favore di soggetti imprecisati; € 57.114,16 per “viaggie trasferte” del Moretti sempre nel periodo di assenza di funzioniufficiali.Si riprendevano altresì a tassazione ricavi non dichiarati per €1.494.004,00, pari alle sopravvenienze attive non contabilizzate escaturite dal ritenuto venir meno di posizioni debitorie dellacontribuente verso i suoi soci finanziatori; la società infatti avevaricevuto ed emesso cospicui bonifici tra l’altro da e verso due societàcipriote (oltreché da e verso il Moretti), inseriti nella scheda di mastro“soci contro finanziamento” e giustificati come mezzo per procurareliquidità in vista di specifiche operazioni.Il saldo di fine anno era a debito per € 1.726.004,00, debito chesussisteva da tre anni, senza che intanto alcuno dei creditori ne avessechiesto il pagamento, neppure nell’apposita sede della liquidazione; lesocietà cipriote poi, nonostante l’annotazione dei loro crediti nella sopracitata scheda, non erano socie di controparte; questa poi dal 29.9.16r.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026era inattiva e in liquidazione, avendo peraltro già alienato prima di taleprocedura (entro marzo) “tutti gli assets che deteneva per oltre quattromilioni di euro, cifre che potevano essere utilizzate per saldare il debitoresiduo”; l’Ufficio ne desumeva la rinuncia al credito da parte deisuoi titolari, e l’omessa dichiarazione della corrispondentesopravvenienza da parte della società accertata; rettificava pertanto laperdita fiscale dichiarata per € 165.928,00 in un reddito imponibile di€ 1.735.701,00, mentre ai fini IRAP accertava il maggior valore dellaproduzione netta (€ 111.791,00) ottenuto disconoscendo componentinegativi di reddito quali € 57.126,76 relativi a “viaggi e trasferte” noninerenti l’attività esercitata; € 132.782,40 relativi a “spese dirappresentanza” non documentate; € 77.716,00 relativi alle “altreutenze” ugualmente non inerenti l’oggetto dell’impresa, il tutto per untotale di € 267.625,00; sempre ai fini Irap, l’avviso precisava nonessersi recuperate né le perdite su crediti pari ad € 140.000,00 (perchéla Società aveva dichiarato anche una variazione in aumento per pariimporto), né l’accertata sopravvenienza attiva di € 1.494.004,00(perché componente straordinaria del reddito di impresa nonimponibile a fini IRAP).Infine, venivano irrogate sanzioni per € 584.517,00.La ricorrente affermava che i pagamenti contestati erano spesepersonali dell’amministratore, rifusegli in compenso della sua attivitàin favore della società e quindi inerenti all’oggetto di questa (come sisarebbe accertato in sede di adesione, ove i compensi da lavorodipendente del Moretti sarebbero stati appunto identificati con i costidedotti dalla Società); riteneva poi illegittima la presunzione che lamancata richiesta di restituzione dei crediti per € 1.494.000,00 vantatia carico dell’accertata dalle società [OSCURATO:PERSONA] eProperty4Life equivalesse a tacita rinuncia agli stessi, e quindigiustificasse il recupero della sopravvenienza attiva (essendo taler.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026presunzione non sorretta da un inequivoco comportamentoconcludente ed inidonea a costituire prova).L’Ufficio eccepiva che i costi recuperati a tassazione non erano tuttiriferibili alla persona del legale rappresentante, ed anche quelli che loriguardavano erano indeducibili perché non preceduti dalla necessariadelibera assembleare dell’accertata; il contenuto, poi,dell’accertamento con adesione stipulato con altra D.P., appartenevaad una procedura deflattiva del contenzioso, fine che solo giustifical’eccezionale possibilità di revisione dell'accertamento, con un atto cheha pertanto valore limitato alla procedura stessa, e che non può inalcun modo vincolare l’Ufficio in altre sedi.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente.Gli appelli, sia dell’ufficio che della contribuente, furono respintidalla CGT-2 territoriale.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a cinque motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 36,2°c. n. 4 Dlgs. n. 546/92 (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.)”,l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per carenza dimotivazione circa il rigetto dell’appello dell’ufficio riguardo aldisconoscimento delle sopravvenienze attive pari ad euro 1.726.004,sul quale si è limitata ad affermare, tautologicamente edassertivamente, che la rinuncia al credito dei finanziatori non soci nongenererebbe una sopravvenienza attiva in favore della società e chenon avrebbe alcun rilievo che gli importi fossero stati inseriti nellascheda contabile come finanziamento-soci.Inoltre, la sentenza impugnata sarebbe carente di motivazione conriferimento alla deducibilità del compenso asseritamente corrispostor.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026all’amministratore di fatto e dei costi asseritamente sostenuti per spesedi viaggio e trasferte del Moretti quale amministratore di fatto.2. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art.2389 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata per avere ritenuto deducibile ilcompenso corrisposto all’amministratore di fatto senza che alla basedella corresponsione vi fosse una formale delibera assembleare cherendesse certo e determinato il costo.2.1. Il primo e il quinto motivo di ricorso, che per la loro parzialeconnessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sonofondati.Con riferimento alla questione della sopravvenienza attiva, lamotivazione contenuta nella sentenza d’appello è fuori centro.Il giudice di merito, infatti, non ha debitamente valorizzato lacircostanza che gli importi oggetto di finanziamento alla società nonsono mai stati chiesti in restituzione dai finanziatori nonostante il lungolasso di tempo trascorso dalla loro erogazione; né le richieste direstituzione sono arrivate quando la società era stata posta inliquidazione e nonostante che la stessa avesse dismesso tutti i suoiassets più rilevanti.Si tratta di elementi presuntivi dotati di sicura valenza inferenziale,che il giudice di appello ha immotivatamente trascurato.Con riferimento, poi, al tema della deducibilità dei compensi e dellespese corrisposti in favore dell’amministratore, questa Corte hastabilito che “in tema di redditi d'impresa, non è deducibile, per difettodei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità dell'ammontaredel costo di cui all'art. 109 T.U.I.R., la spesa sostenuta da una societàdi capitali per i compensi agli amministratori - non stabiliti nell'attocostitutivo - in mancanza di una esplicita delibera assemblearepreventiva, che non può considerarsi implicita in quella di approvazioner.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 5Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026del bilancio né è ratificabile successivamente, stante la naturainderogabile degli artt. 2364 e 2389 c.c. (nel testo successivo al d.lgs.n. 6 del 2003)” (Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 5763 del 03/03/2021,Rv. 660690 – 01; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 10308 del 20/04/2021,Rv. 661219 - 02).Il principio vale a maggior ragione nel caso in cui la societàsostenga che i compensi siano stati corrisposti ad amministratori difatto, visto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice diappello, è proprio la non formalizzazione del ruolo gestorio del soggettoa cui sono corrisposti i compensi che ne esigono una formalepredeterminazione in ossequio ai princìpi di certezza dei costideducibili.Anche con riferimento alle spese asseritamente sostenute neiconfronti di un amministratore è necessario che sia data prova specificae rigorosa del fondamento causale di esse.Il giudice di appello non si è attenuto agli appena esposti princìpi,prescindendo da una delibera formale ai fini della deducibilità deicompensi e ammettendo una deducibilità senza la rigorosa verifica deirelativi presupposti di legge.3. Il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 39, I c. lett. d)D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, è assorbitodall’accoglimento del primo e del quinto motivo: il giudice del rinviodovrà riconsiderare la valenza inferenziale di tutti gli indici presuntiviallegati dall’Agenzia delle Entrate a sostegno della rinuncia tacita deicrediti da finanziamento e della conseguente ripresa della relativasopravvenienza attiva ai danni della società contribuente.4. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 109TUIR e dell’art. 39, 1°c. lett. D) D.P.R. n. 600/73 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnataper aver riconosciuto la deducibilità forfettaria del 30% dei costi perr.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 6Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026l’attività della società, ed in particolare per i viaggi e gli spostamentidell’amministratore di fatto.4.1. Il motivo è fondato.I costi sono deducibili solo se inerenti e la loro deducibilitàforfettaria in caso di accertamento induttivo è riferita esclusivamenteai costi necessari verosimilmente sostenuti per la remunerazione deifattori produttivi impiegati nella produzione del reddito d’impresa(Corte Cost., n. 10 del 2023).Nel caso di specie, si tratta di costi sostenuti per spese e trasfertedi un amministratore di fatto di cui sono rimasti incerti gli elementicostitutivi: non risulta come sia stato accertato il ruolo diamministratore di fatto svolto dal Moretti, né è stata provata l’inerenzadei costi sostenuti asseritamente per le spese e le trasferte all’attivitàdella società.5. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 5-bis Dlgs. n. 218/97 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”, l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata per aver esteso ad un soggettoterzo, quale la società, gli effetti di un accertamento con adesioneconcluso tra l’ufficio e il Moretti, contrariamente alla ratio solo deflattivadell’accertamento con adesione.5.1. Il motivo è fondato.Questa Corte, in generale sugli accordi con efficacia transattiva, haaffermato con un orientamento risalente nel tempo che “la transazioneproduce normalmente effetti solo tra le parti che hanno partecipato alrelativo contratto e solo eccezionalmente il potere di profittare deglieffetti di una transazione può essere attribuito al terzo o dal contrattostesso, come ad esempio, quando le parti stipulino la transazione sottoforma di contratto aperto o per adesione (art. 1332 c.c.), oppure dallalegge” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 13/05/1964, Rv. 301620– 01; per la inestensibilità in malam partem degli effettir.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 7Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 22001/2023Numero sezionale 4408/2026Numero di raccolta generale 21779/2026Data pubblicazione 25/06/2026dell’accertamento con adesione a soggetti terzi rispetto a quelli chesono parti del negozio, cfr. Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 18351 del25/06/2021, Rv. 661771 - 01).6. Il ricorso è accolto con riferimento al primo, terzo, quarto equinto motivo, assorbito il secondo.La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e la causa èrinviata, anche per le spese, alla CGT-2 della Campania, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso con riferimento al primo, terzo, quarto e quintomotivo, assorbito il secondo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 22001/2023 a.c. 22/5/2026 8Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21779/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris