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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 20703/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] i.

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 3 agosto del 2021 ed avente ad oggetto una automobile ritenuta compendio del reato di appropriazione indebita in ordine al quale il ricorrente è indagato quale socio della 2P Asfalti che aveva acquisito il mezzo in leasing e l'aveva concesso in ht- uso temporaneo al ricorrente che non l'aveva restituito nonostante a ciò sollecitato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delict-i.

Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia ignorato la doglianza difensiva con la quale si era evidenziata la mancanza di un comportamento idoneo a configurare l'interversione del possesso quale elemento necessario per integrare il reato contestato.

Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il ricorrente vantava il diritto di ritenzione sul bene, riveniente dal fatto che vi era in corso una controversia civile "in cui ognuno dei contendenti faceva valere le proprie ragioni nei confronti dell'altro" riferibile proprio alla restituzione del bene, con la consequenziale rilevanza solo civilistica della questione, avendo avuto concesso l'indagato l'uso personale dell'autovettura da parte della società della quale era socio; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il ricorrente vantasse un diritto sul mezzo che lo autorizzava all'uso personale in forza di un contratto di comodato, non essendo provato il venir meno di tale destinazione o la scadenza del termine o altra necessità riconducibile all'art. 1809 cod. civ.; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

Con riguardo a tale aspetto della decisione, il Tribunale avrebbe omesso del tutto di motivare sulla concreta possibilità che il sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

1.1. Nel caso in esame e quanto ai primi due motivi di ricorso che investono la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato, non si ravvisano violazioni di norme di legge o una motivazione meramente apparente; vengono, piuttosto, sostenuti presunti profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione che non sono rilevabili in questa sede ma nel merito del giudizio.

Il Tribunale, ha, infatti, precisato che la società proprietaria dell'automobile in sequestro aveva richiesto al ricorrente, il quale aveva l'uso del mezzo, che tale bene le venisse restituito.

Tanto era avvenuto con formale richiesta del 24 maggio del 2019. li ricorrente non aveva restituito il bene, dimostrando, con ciò, di voler esercitare prerogative proprietarie.

Nel che, l'interversione del possesso che il ricorso sostiene, a torto, non essere stata adeguatamente indicata nel provvedimento impugnato.

In punto di diritto, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271189; Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715).

Il Tribunale, inoltre, con motivazione anche in questo caso non criticabile per mera apparenza, ha sottolineato la mancanza di prova documentale circa il fatto che il ricorrente vantasse un diritto lecito sul bene riveniente da un contratto di comodato d'uso a fini personali, tuttavia mai prodotto nel corso del procedimento.

Al contrario, la sussistenza di una controversia civile in corso tra le parti, della quale lo stesso ricorso fa menzione, rendeva tangibile il fatto che il presunto diritto di ritenzione del ricorrente non poggiasse su elementi certi e di immediato soddisfacimento.

Si ricordi, in proposito, il principio di diritto particolarmente adattabile al caso di specie - secondo il quale, in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare è liquido ed esigibile (Fattispecie in cui l'imputato, in pendenza di una controversia civilistica, aveva trattenuto e non restituito macchinari acquistati in "leasing") (Sez. 2, n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 e precedenti conformi tra i quali Sez. 2, n. 6080 del 09/01/2009, Odarda, Rv. 243280).

Anche sotto questo aspetto, pertanto, non si ravvisa né violazione di norme di legge e neanche motivazione meramente apparente.

1.2. Quanto al periculum in mora, anche in questo caso il Tribunale ha adottato una motivazione congrua e rapportata al caso concreto, rilevando che, in relazione alla tipologia del bene, facilmente oggetto di dispersione definitiva o distruzione, il sequestro svolgeva la sua concreta funzione impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen..

Deve rammentarsi che,ai sensi dell'art. 321 cod, proc. pen., la presenza di tale requisito che legittima il sequestro preventivo va evidenziata in chiave oggettiva, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre,necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico (Sez. 5, n. 35394 del 19/09/2011, Rv. 250930).

Tale principio, seppur con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, è stato di recente ribadito, implicitamente ed a fortiori, da Sez.

U, n. 36959 del 2021, Ellade.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] i. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo impeditivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli in data 3 agosto del 2021 ed avente ad oggetto una automobile ritenuta compendio del reato di appropriazione indebita in ordine al quale il ricorrente è indagato quale socio della 2P Asfalti che aveva acquisito il mezzo in leasing e l'aveva concesso in ht- uso temporaneo al ricorrente che non l'aveva restituito nonostante a ciò sollecitato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delict-i. Il ricorrente ritiene che il Tribunale abbia ignorato la doglianza difensiva con la quale si era evidenziata la mancanza di un comportamento idoneo a configurare l'interversione del possesso quale elemento necessario per integrare il reato contestato. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la circostanza che il ricorrente vantava il diritto di ritenzione sul bene, riveniente dal fatto che vi era in corso una controversia civile "in cui ognuno dei contendenti faceva valere le proprie ragioni nei confronti dell'altro" riferibile proprio alla restituzione del bene, con la consequenziale rilevanza solo civilistica della questione, avendo avuto concesso l'indagato l'uso personale dell'autovettura da parte della società della quale era socio; 2) violazione di legge per non avere la Corte ritenuto che il ricorrente vantasse un diritto sul mezzo che lo autorizzava all'uso personale in forza di un contratto di comodato, non essendo provato il venir meno di tale destinazione o la scadenza del termine o altra necessità riconducibile all'art. 1809 cod. civ.; 3) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora. Con riguardo a tale aspetto della decisione, il Tribunale avrebbe omesso del tutto di motivare sulla concreta possibilità che il sequestro potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 1.1. Nel caso in esame e quanto ai primi due motivi di ricorso che investono la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato, non si ravvisano violazioni di norme di legge o una motivazione meramente apparente; vengono, piuttosto, sostenuti presunti profili di illogicità o contraddittorietà della motivazione che non sono rilevabili in questa sede ma nel merito del giudizio. Il Tribunale, ha, infatti, precisato che la società proprietaria dell'automobile in sequestro aveva richiesto al ricorrente, il quale aveva l'uso del mezzo, che tale bene le venisse restituito. Tanto era avvenuto con formale richiesta del 24 maggio del 2019. li ricorrente non aveva restituito il bene, dimostrando, con ciò, di voler esercitare prerogative proprietarie. Nel che, l'interversione del possesso che il ricorso sostiene, a torto, non essere stata adeguatamente indicata nel provvedimento impugnato. In punto di diritto, il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2, n. 40870 del 20/06/2017, Narducci, Rv. 271189; Sez. 2, n. 17901 del 10/04/2014, Idone, Rv. 259715). Il Tribunale, inoltre, con motivazione anche in questo caso non criticabile per mera apparenza, ha sottolineato la mancanza di prova documentale circa il fatto che il ricorrente vantasse un diritto lecito sul bene riveniente da un contratto di comodato d'uso a fini personali, tuttavia mai prodotto nel corso del procedimento. Al contrario, la sussistenza di una controversia civile in corso tra le parti, della quale lo stesso ricorso fa menzione, rendeva tangibile il fatto che il presunto diritto di ritenzione del ricorrente non poggiasse su elementi certi e di immediato soddisfacimento. Si ricordi, in proposito, il principio di diritto particolarmente adattabile al caso di specie - secondo il quale, in tema di appropriazione indebita, il diritto di ritenzione esercitato sul bene altrui ha efficacia scriminante se il credito che si intende tutelare è liquido ed esigibile (Fattispecie in cui l'imputato, in pendenza di una controversia civilistica, aveva trattenuto e non restituito macchinari acquistati in "leasing") (Sez. 2, n. 46670 del 20/09/2019, Zerbino, Rv. 277596 e precedenti conformi tra i quali Sez. 2, n. 6080 del 09/01/2009, Odarda, Rv. 243280). Anche sotto questo aspetto, pertanto, non si ravvisa né violazione di norme di legge e neanche motivazione meramente apparente. 1.2. Quanto al periculum in mora, anche in questo caso il Tribunale ha adottato una motivazione congrua e rapportata al caso concreto, rilevando che, in relazione alla tipologia del bene, facilmente oggetto di dispersione definitiva o distruzione, il sequestro svolgeva la sua concreta funzione impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.. Deve rammentarsi che,ai sensi dell'art. 321 cod, proc. pen., la presenza di tale requisito che legittima il sequestro preventivo va evidenziata in chiave oggettiva, come probabilità di danno futuro, e presentare i caratteri della concretezza e della attualità; è, inoltre,necessario che il bene oggetto della misura abbia un'intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, ovvero a quelli di cui si paventa la realizzazione, in modo che l'individuato legame non sia meramente occasionale ed episodico (Sez. 5, n. 35394 del 19/09/2011, Rv. 250930). Tale principio, seppur con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca, è stato di recente ribadito, implicitamente ed a fortiori, da Sez. U, n. 36959 del 2021, Ellade. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.05.2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 20703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris