CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03589/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Sono presenti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ASCOLA, del foro di [OSCURATO:PERSONA], e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PALMI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]ASCOLA conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del medesimo Tribunale in data 2/3/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato nel primo procedimento - n. 2b e 8b/2021 - per associazione a delinquere, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen., dedita a frodare le imposte IVA ed accise nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, con ruolo apicale, in qualità di socio e gestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]. e successivamente della [OSCURATO:PERSONA]., nonché per le imputazioni cautelari E3 ed E4, pure aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; nel secondo procedimento - n. 2 e 8-C/2021 - indagato per associazione di stampo mafioso, quale partecipe della cosca Piromalli in quanto imprenditore colluso, con il compito di riciclare i proventi delle attività delittuose mediante le proprie imprese nel settore della distribuzione e trasporto dei carburanti petroliferi, contestata con condotta perdurante sino alla data odierna, indicando per [OSCURATO:PERSONA] il dies a quo nel 23 maggio 2000, data della sentenza di primo grado nel processo "Tirreno", conclusosi in appello con sentenza di assoluzione. 1.1. Per entrambi i procedimenti riuniti, il Tribunale del riesame ha ritenuto la ricorrenza di una valida piattaforma di gravità indiziaria. Per l'accusa di appartenenza del Ruggiero all'associazione ‘ndranghetistica del clan Piromalli-Molè, operante nel comune di [OSCURATO:PERSONA], l'addebito cautelare è riferito alla funzionalizzazione dell'attività imprenditoriale del gruppo Ruggiero, attivo su molteplici fronti economici, in particolare nel settore della distribuzione e trasporto dei prodotti petroliferi nel porto di [OSCURATO:PERSONA], in favore della cosca Piromalli, che aveva la gestione delle pompe di benzina del territorio; grazie all'appoggio dei Piromalli, poi, il Ruggiero si era aggiudicato i servizi di riparazione e manutenzione dei container e di smaltimento delle acque di sentina delle navi in detto porto, avendo di mira il monopolio gestionale di tali servizi. Infine, si contesta all'indagato di aver allestito un sistema imperniato sull'attività di fornitura sottocosto del gasolio mediante false fatturazioni attuate con società cartiere a lui riconducibili, che aveva consentito di riciclare ed autoriciclare importi complessivi per circa 40 milioni di Euro, attraverso il deposito commer- ciale sito a [OSCURATO:PERSONA], gestito dapprima dalla società [OSCURATO:PERSONA]., in seguito divenuta [OSCURATO:PERSONA], società riconducibili al Ruggiero. I gravi indizi di tali addebiti sono stati tratti dalle propalazioni di vari collaboratori di giustizia, segnatamente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], convergenti nella indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come imprenditore contiguo al gruppo Piro- malli. Essi narravano del potere economico promanante dalla famiglia Ruggiero, tale da assicurarle una posizione eminente nei rapporti con gli istituti bancari, in specie con la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]: gli accertamenti mirati dello SCICO di Roma avevano riscontrato tali affermazioni. A detta del Virgiglio, i Ruggiero erano "la cassaforte della famiglia Molè", e il Mazzacuva aveva specificato che il padre dell'indagato, don Vincenzino, era stato compare di anello del boss [OSCURATO:PERSONA]. Grazie a tale legame, [OSCURATO:PERSONA] si era inserito all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA], con una ditta - [OSCURATO:PERSONA] - che si occupava di celle frigorifere. Tali collaboratori di giustizia, ritenuti attendibili e riscontrati, hanno trovato diretta conferma anche in una conversazione in data 31/5/2019, captata con spyware, in cui il padre dell'indagato, don Vincenzino, illustrava i propri rapporti privilegiati con la famiglia Molè, che gli avevano consentito di fronteg- giare una pressione economica derivante da un esponente dei Piromalli, conversazione al contempo indicativa del ruolo nevralgico dei Ruggiero all'interno della consorteria. Con riferimento alla contestazione ex art. 416 cod. pen., sono stati richia- mati gli accertamenti dei gruppi operativi della Guardia di Finanza SCICO di Roma e GICO di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, si è data diffusa illustrazione dei contatti intercorsi tra lo staff gestionale della ditta dell'indagato, gerente il deposito commerciale presso cui - in tesi accusatoria - si faceva artatamente transitare il carburante petrolifero destinato ai broker e alle pompe di benzina, e vari operatori economici che intendevano stipulare contratti in conto deposito per fruire delle agevolazioni procurate dal sistema fraudolento. Il sistema all'uopo praticato, con modalità standardizzate, era nel senso che detti contratti di deposito avevano la funzione di creare una apparente disponibilità del prodotto in capo alle società cartiere, nonché l'apparente carico da parte degli intermediari e il successivo scarico presso il deposito commerciale del Ruggiero: in realtà non vi era alcuno di tali passaggi, poiché il prodotto petrolifero veniva direttamente convogliato alla rete di distribuzione stradale, e le fatture emesse dal deposito commerciale documentavano operazioni oggetti- vamente inesistenti (come illustrano le contestazioni dei capi E3 ed E4). 1.2. Il Tribunale del riesame ha poi segnalato la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen., rilevando al riguardo la connotazione di "mafia storica" dell'associazione in discorso, con le conseguenti semplificazioni in punto di valutazione del tempo trascorso tra la consumazione dei reati e l'applicazione della cautela, nonché della permanente adesione associativa del Ruggiero.Quanto al profilo dell'inquinamento probatorio, si è evidenziato che al materiale di indagine, allo stato costituito prevalentemente da intercettazioni, dovranno seguire accertamenti contabili, finanziari, amministrativi e bancari, che rendono necessario il mantenimento del vincolo, in considerazione anche dei consistenti interessi economici sottesi alla vicenda in esame: pertanto, anche per questo profilo, unica misura idonea risulta la custodia in carcere, in quanto misure attenuate, consentendo libertà di movimento e comunicazione dell'inda- gato, non impedirebbero il mantenimento di perniciosi collegamenti ambientali. 2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'inda- gato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascola, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta gravità indiziaria per ciascuna delle contestazioni associative e per la ritenuta aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. contestata anche per i reati satellite, nonché sul punto delle esigenze cautelari. 2.1. Vengono sottoposte a critica serrata le propalazioni dei collaboratori di giustizia, esaminate partitamente e ritenute irrilevanti nonché prive di riscontri e di convergenza sul nucleo essenziale del fatto in contestazione. In generale, si tratta di propalazioni riferite a fatti datati e coperti da giudicato assolutorio (quello derivante dalla sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), che nulla hanno a che vedere con l'arco temporale della contesta- zione associativa sub A) del presente procedimento. Peraltro, dette propalazioni risultano in larga parte smentite dalle contrarie evidenze documentali prodotte dalla difesa nell'udienza di riesame, ma non considerate dal Tribunale. Rinviando al paragrafo successivo la descrizione specifica delle critiche difensive al contributo informativo dei collaboratori di giustizia, il ricorrente ritiene che nessun elemento concreto sia stato fornito sul nodo centrale dell'accusa, cioè sulla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'articolazione di 'ndrangheta facente capo alla famiglia Piromalli. In particolare, viene diffusamente trattato il tema della riesumazione del materiale probatorio già vagliato, con esito assolutorio, nel processo c.d. Porto (e non Tirreno, come risulta nella contestazione provvisoria), ritenendo il ricorrente che tale operazione sia inibita per il fatto che - nonostante la rinnovazione degli interrogatori dei citati collaboratori di giustizia - da essi non è emerso nulla di più di quanto già "bocciato" sia pure con formula dubitativa nel processo de quo. Nemmeno risultano vagliati i profili che qualificano l'appartenenza asso- ciativa, delineati dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale in termini di stabile inserimento in un'organizzazione criminale, verso la quale l'aderente nutre la cosiddetta affectio societatis, cioè la consapevole volontà adesiva e il contributo operativo funzionale ad assicurarne la conservazione e il rafforza- mento, mentre nel caso del Ruggiero non risulta contestato alcuno dei reati che si assumono concretizzare la sua partecipazione alla compagine, né è specificato l'oggetto dell'accordo sinallagmatico che legherebbe l'indagato al clan Piromalli ed i vantaggi da lui ottenuti grazie alla presunta appartenenza a detto sodalizio. 2.2. Con riferimento alla contestazione associativa di cui al capo C), si deduce violazione di legge sub specie di assenza della motivazione. Nella parte di ordinanza a ciò dedicata, il ricorrente rileva che le cinque operazioni commerciali fittizie individuate dagli investigatori, ricomprese tra il 30/7/2018 ed il 12/2/2019, si basano su intercettazioni telefoniche in cui non compare mai, nemmeno indirettamente, [OSCURATO:PERSONA], ad eccezione di una registrazione in modalità ambientale del 12/2/2019, in cui l'indagato, rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], il quale stava attendendo di parlare con [OSCURATO:PERSONA], gli chiedeva informazioni su una società di Napoli. Non vi è alcuna motivazione sui rilievi proposti con la memoria depositata nell'udienza, sui punti qualificanti dell'assenza di rapporti tra le società del Ruggiero e quelle ricondotte al gruppo Camastra, sul fatto che l'unico contatto commerciale sia stato con il broker [OSCURATO:PERSONA], e che i rapporti intrattenuti con costui erano regolarmente annotati e registrati ai fini dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate, infine sul rilievo che le società riconducibili ai Ruggiero hanno versato le imposte sul volume di affari oggetto di contestazione. 2.3. Identica censura di violazione di legge per assenza di motivazione è dedotta con riferimento all'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., contestata in relazione ai reati fine ex art. 8 D. Lgs. n. 74 del 2000 (capi E3 ed E4). Afferma il ricorrente che detta aggravante poggia su una frase laconica diretta a rilevare che la somma di C 260.000, presunto guadagno illecito del deposito commerciale dei Ruggiero, derivava da un servizio non fornito, e ciò consentiva di accrescere il fatturato della società del Ruggiero e, specularmente, l'influenza ed il predominio della cosca sul territorio. Tale generica motivazione non soddisfa i criteri che l'esegesi di legittimità richiede per l'individuazione della aggravante in esame, occorrendo invece precisare se e in quale misura l'azione così caratterizzata abbia dispiegato una diretta incidenza causale al fine dell'agevolazione delle attività del sodalizio criminale, ponendosi in una relazione ad esse oggettivamente funzionale, senza potersi stemperare nel mero rilievo di stampo sociologico afferente ad un contesto ambientale. 2.4. Con l'ultimo motivo di impugnazione si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisandosi nella specie l'assenza di ragioni di cautela. Non ricorrono i requisiti per l'individuazione di un concreto ed attuale pericolo di inquinamento probatorio, mancando qualsiasi circostanza di fatto indicativa di ciò. Le fonti di prova - materiale intercettivo e propalazioni dei collaboratori di giustizia - sono ormai assicurate e non sono passibili di interventi inquinatori. Nemmeno è prospettabile un pericolo di reiterazione dei reati connotato da concretezza, attualità e specificità, rilevandosi che la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere ha carattere relativo, potendo essere superata dall'acquisizione di elementi indicativi della insussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento alle doglianze dirette ad infirmare il quadro indiziario del delitto ex art. 416-bis cod. pen. (e conseguentemente il punto delle esigenze cautelari presunte ex lege), nei termini che si illustreranno, mentre deve essere respinto per l'associazione ex art. 416 cod. pen. di cui al capo C) ed i reati satellite E3 ed E4. 1.1. La piattaforma indiziaria della partecipazione del Ruggiero al clan Piromalli, come descritta nell'impugnata ordinanza, risulta debole in quanto le propalazioni dei collaboratori di giustizia - architrave del compendio indiziario - oggettivamente prestano il fianco alle critiche del ricorrente. Peraltro, un profilo di censura è degno di approfondimento maggiore di quello sviluppato nel provve- dimento in esame: ci si riferisce allo snodo giuridico illustrato a pagina 16 del ricorso, laddove si richiama l'arresto giurisprudenziale di Sez. 2, n. 7870 del 28/1/2020, Caridi, Rv. 277962: In tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la condotta tipica deve essere provata con puntuale riferimento al periodo temporale considerato dall'imputazione, sicché, in caso di successione di condotte contestate a titolo di partecipazione o di direzione dell'organizzazione criminale, la rivalutazione delle prove acquisite e valutate nel corso di un precedente procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., conclusosi con sentenza assolutoria in relazione ad un differente arco temporale, è subordinata alla circostanza che quegli elementi riguardino comunque il nuovo periodo temporale oggetto di contestazione e non attengano, invece, al periodo coperto dal giudicato assolutorio. (In applicazione del principio, la Corte ha affermato che la chiamata in correità, quale elemento di prova principale, deve avere ad oggetto un'accusa relativa al periodo oggetto di successiva contesta- zione, rispetto al quale vanno, altresì, ricercati i riscontri individualizzanti, e che le intercettazioni attinenti a condotte associative comprese nel giudicato assolutorio rilevano solo in quanto siano indicative anche della progettazione di precise condotte future). Osserva il ricorrente che il Ruggiero era stato assolto per non avere commesso il fatto, con sentenza definitiva della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], passata in giudicato il 29/1/2002, dalla contestazione di appartenenza ad associazione mafiosa, basata sui medesimi elementi di prova che sarebbero stati riproposti nell'indagine in esame sotto forma di rinnovazione delle audizioni dei collaboratori di giustizia che avevano deposto in quel processo senza che sia emerso alcun elemento di novità capace di rivedere sotto nuova luce e di integrare con nuove acquisizioni informative un insieme probatorio che era già stato sconfessato nella sua univocità dimostrativa. A tale critica, il Tribunale del riesame oppone che il rilievo che all'epoca i giudici di appello avevano riferito al Ruggiero - ritenuto "gravitare nella zona grigia di contiguità alla mafia" - si sarebbe adesso concretizzato nel senso che quella indistinta contiguità è evoluta in vera e propria partecipazione associativa. A riprova di ciò, si sono indicate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che "hanno permesso di fotografare il connubio criminale che da tempo legava il clan Piromalli - Molè ai Ruggiero", segnatamente riportando i seguenti elementi. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], esponente di una famiglia imprendi- toriale di [OSCURATO:PERSONA], riferiva di eventi degli anni '90 del secolo scorso, riguar- danti l'assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (zio dell'indagato) di un debito che il Fondacaro aveva nei confronti del boss [OSCURATO:PERSONA], con conseguente subentro del Ruggiero nella posizione creditoria. A detta del dichiarante, il Ruggiero era il prestanome dei Piromalli, e le condizioni di credito che gli aveva praticato erano identiche a quelle che già gli aveva imposto il boss Molè. Riferiva poi che il padre dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], era stato testimone di nozze di [OSCURATO:PERSONA], e che la famiglia Ruggiero - partecipando alla cosca alleata dei Molè - aveva cointeressenze con i Piromalli legate all'usura, al riciclaggio e ad affari riguardanti il porto di [OSCURATO:PERSONA]. I Ruggiero avevano quindi assunto una posizione economica di rilievo presso gli istituti di credito cittadini, condizionando fidi e finanziamenti in danno delle imprese concorrenti a quelle mafiose, invece favorite. Invero, osserva l'impugnata ordinanza, dalla richiesta di misure cautelari avanzata dalla DDA di [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1998 nell'ambito del procedimento "Porto" emergevano accertamenti bancari da cui risultava che Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA] avevano fatto da garanti nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in favore di soggetti appartenenti alla famiglia Piromalli. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], uomo di fiducia dei Piromalli, aveva confermato tale preminenza finanziaria dei Ruggiero con gli istituti di credito, essendo stato a sua volta favorito nello sblocco di una sua pratica bancaria, e narrava di una soffiata di un funzionario della [OSCURATO:PERSONA], tramite la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva tempestivamente ritirato i fondi dei Piromalli riuscendo ad eludere un sequestro. Tali dichiarazioni erano state rinnovate dal Fondacaro nell'interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui era emersa anche la vicenda di un'azienda in località [OSCURATO:PERSONA] che il proprietario [OSCURATO:PERSONA] gli aveva promesso in vendita, ma che egli era stato costretto a cedere a [OSCURATO:PERSONA] per estinguere un debito usurario contratto con la famiglia Ruggiero. A seguito di tale acquisizione, il Ruggiero aveva sfruttato i contributi pubblici pur non avendone diritto, ricorrendo "ad una serie di artifizi e falsificazioni". In data 9/11/2018 veniva risentito anche il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e ribadiva il ruolo di spicco dei Ruggiero in ambito bancario: "loro erano i padroni della [OSCURATO:PERSONA] [...] in quanto custodi dei fondi dei fratelli Piromalli [...] la liquidità che aveva [OSCURATO:PERSONA], parte era sua ma la maggior parte era della famiglia Piromalli". Infatti, grazie all'appoggio di [OSCURATO:PERSONA], il Russo era riuscito ad ottenere un mutuo, rilevando che per lui si erano aperte le porte, data la paura del ceto bancario per l'interferenza dei Piromalli. Detto collaboratore aveva riferito anche delle attività dei Ruggiero nel porto di [OSCURATO:PERSONA] tanto nella distribuzione dei prodotti petroliferi che per le attività di movimento terra, gestite attraverso la società CO.GE.CA . [OSCURATO:SOCIETA] il Tribunale del riesame che nella richiesta di misure cautelari avan- zata dalla DDA di [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 1998 nell'ambito del procedimento "Porto", detta società era stata indicata quale società della famiglia Piromalli. [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato dal collaboratore come il fondatore della società [OSCURATO:PERSONA], che gestiva il servizio di manutenzione e ripara- zione dei container in ambito portuale, nonostante il parere contrario dello zio [OSCURATO:PERSONA], il quale l'aveva sconsigliato nella scelta di tale collocazione aziendale, poiché tutte le aziende situate al porto erano entrate nel mirino delle indagini. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], imprenditore ed amico di [OSCURATO:PERSONA], sentito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva riferito dei legami dei Ruggiero con la cosca Piromalli, grazie alla parentela con [OSCURATO:PERSONA], ed anche detto collaboratore aveva indicato in "questi Ruggiero" la cassaforte della famiglia Molè. Il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], interrogato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], riferiva circa l'influenza dei Ruggiero nel porto di [OSCURATO:PERSONA] e del risalente rapporto con la cosca Piromalli, che aveva loro permesso di inserirsi nel porto senza essere costretti a pagare il pizzo, tramite i buoni uffici di don Albino, prete di [OSCURATO:PERSONA] e loro parente, che aveva propiziato l'aggiudicazione di appalti in settori strategici. Anche detto collaboratore riferiva delle cointeressenze societarie tra i Ruggiero ed i Piromalli - Mulè con riferimento alla gestione della società CO.GE.CA., da lui però collocata non all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA], bensì nell'area industriale. Infine, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] riferiva che i figli di [OSCURATO:PERSONA] - Paolo e Vincenzino - erano vicini ai Piromalli, mentre i figli del fratello [OSCURATO:PERSONA] - tra i quali l'indagato [OSCURATO:PERSONA] - erano più vicini ai Molè, specificando altresì che erano stati questi ultimi ad avvicinarsi ai Ruggiero, chiedendo a [OSCURATO:PERSONA] di fare da testimone di nozze, e non il contrario. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], gerente della ditta [OSCURATO:PERSONA] che si occupava di celle frigorifere, egli era libero di agire nel porto di [OSCURATO:PERSONA] per la vicinanza ai Molè, che fino al febbraio 2008 ancora contavano in quell'ambiente. 1.2. La critica del ricorrente denuncia genericità ed irrilevanza delle informazioni dei collaboratori di giustizia, così riassunte, e si è espressa nei seguenti termini. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia che egli era stato destinatario di revoca del programma di protezione e che le dichiarazioni valorizzate nel titolo impugnato sono ad elevatissimo tasso di genericità, prive di contestualizzazione spazio-temporale e di ogni dettaglio individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale si contesta una sorta di responsabilità da posizione familiare. Eguale addebito di genericità è espresso per [OSCURATO:PERSONA], e più in gene- rale ci si duole della irrilevanza penale delle propalazioni relative alla società [OSCURATO:PERSONA], oltre a rimarcare che non si ravvisa la celebrata convergenza tra le dichiarazioni dei due citati collaboratori di giustizia. Quanto al collaboratore [OSCURATO:PERSONA], l'affermazione per cui i Ruggiero sarebbero stati la cassaforte della famiglia Molè viene riscontrata mediante gli esiti investigativi del procedimento [OSCURATO:PERSONA], che però è stato archiviato nel lontano 2008 (il ricorso contiene i relativi allegati), così manifestando la povertà indiziaria del presente procedimento. Anche tale collaboratore non ha reso alcun contributo individualizzante per la posizione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non offre alcuna informazione rilevante in ordine all'odierno indagato, se non quella che il Ruggiero "aveva cercato di fare un'attività al porto", di cui però il propalante null'altro sapeva essendo mancato parecchio da [OSCURATO:PERSONA]. Infine, [OSCURATO:PERSONA] riferisce fatti appartenenti al notorio, dunque irricevibili, e per di più imprecisi, senza descrivere alcuna specifica condotta direttamente attribuibile al Ruggiero, esprimendo una sua personale opinione sulle presunte cointeressenze dell'indagato nell'area portuale. 1.3. Senza sconfinare nella valutazione diretta del compendio indiziario offerto dalla congerie di affermazioni dei collaboratori di giustizia, ambito escluso al giudizio di questa Corte, va però rilevato che le relazioni ed i fatti esposti dai dichiaranti risultano effettivamente generici e datati, tant'è vero che in qualche caso i giudici del riesame hanno dovuto cercare riscontri in elementi tratti dalla richiesta di custodia cautelare dell'ottobre del 1998 della DDA di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento "Porto": si tratta dell'indagine che non ha condotto ad un accertamento di responsabilità dell'odierno ricorrente, sia pure in applica- zione della regola dell'incertezza favorevole all'accusato, e che da quanto risulta dall'impugnata ordinanza non sembra trovare - anche nel rinnovato esame dei medesimi collaboratori - effettivi elementi di arricchimento e di maggiore concretezza accusatoria. Va altresì rimarcato che le propalazioni accusatorie, in genere, riguardano il padre e lo zio dell'odierno indagato, e quando viene riferito qualche dato che direttamente attinge [OSCURATO:PERSONA], anche di potenziale rilievo penale, esso però risulta avulso da precise interrelazioni con sodali della cosca Piromalli, o da inquadramenti nell'ambito dell'attività associativa, così da non comprendersi il significato dell'informazione nella prospettiva indiziaria dell'appartenenza mafiosa dell'indagato. È noto che la responsabilità penale è personale, sicché l'evocazione di una generale vicinanza familiare dei Ruggiero al clan Piromalli deve essere declinata in qualche vicenda specifica che concretizzi l'affermazione e in un individuabile contributo di [OSCURATO:PERSONA] al programma associativo, così da porsi quale elemento riconoscibile della fattispecie delittuosa ascrittagli. Invero, deve essere approfondito ed attualizzato il profilo della vicinanza tra la famiglia Ruggiero e la cosca Piromalli-Molè, onde escludere che si tratti di un mero rapporto di natura personale che legava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai Piromalli e ai Molè, sia pure caratterizzato da reciproca convenienza, e quindi poter affermare che [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso apportare un contributo causale alla realizzazione del programma associativo del clan. Infatti, la mera "vicinanza" dell'indagato ad un boss mafioso non costituisce elemento dotato di intrinseca valenza dimostrativa di appartenenza alla consorteria mafiosa. 1.4. In tale prospettiva, ci si deve chiedere che tipo di rapporto emerga dal descritto compendio indiziario, essendo necessario dimostrare - con un quali- ficato grado di probabilità, connaturato alla presente fase cautelare - una parte- cipazione associativa caratterizzata dalla stabilità del vincolo e dall'assunzione di un preciso ruolo nell'ambito organizzativo, in alternativa potendosi adombrare un concorso esterno all'associazione mafiosa, ovvero ancora può farsi questione di una mera "zona grigia di contiguità alla mafia", ipotesi che è stata già vagliata in sede processuale con riferimento alla persona del ricorrente e con riguardo al tempus commissi delicti di cui alla contestazione associativa ivi indicata. L'accoglimento della prima opzione da parte del Tribunale del riesame, allo stato attuale, non risulta saldamente ancorato ai dati indiziari ed immune dalle critiche avanzate dalla difesa, che non hanno ricevuto tranquillante spiega- zione nel corpo dell'impugnata ordinanza. Nel riesaminare in tale ottica, con maggiore approfondimento, le condotte di [OSCURATO:PERSONA] che si assumono di rilievo penale, si deve focalizzare l'indagine sugli elementi che possano asseverare un effettivo inserimento 10 :ye dell'indagato nell'organismo associativo, e il ruolo a costui attribuito, oppure verificare l'eventuale ricorrenza della figura dell'imprenditore "colluso", che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e privo dell'a ffectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 25674; Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683). Giova rammentare che costituisce indizio di appartenenza ad una consorteria mafiosa anche la cosiddetta "messa a disposizione" di una persona nei confronti dell'associazione, come è stato da ultimo riaffermato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, nel senso che «La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889). In sede cautelare, peraltro, si è chiarito che «La partecipazione ad asso- ciazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orien- tato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associa- zione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima» (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, Rv. 261475). Per il concorrente esterno, dunque, la condotta è punibile se la condi- visione da parte dello stesso delle finalità perseguite dal gruppo, si sia tradotta in un concreto ausilio alla realizzazione di uno o più degli scopi tipici del programma criminoso del sodalizio (Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423). La distinzione tra la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni (Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458). 1.5. L'annullamento in parte qua dell'impugnata ordinanza, onde effettuare le verifiche e gli approfondimenti che si sono richiesti, determina la necessità di annullare anche la parte del provvedimento dedicata alle esigenze cautelari, che - nonostante la presenza di ulteriori titoli cautelari, che resistono alle censure del ricorrente, come si illustrerà di seguito - sono state disegnate con il riferimento pressocché esclusivo alle presunzioni legali poste dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e con il richiamo alla categoria delle "mafie storiche". Esse, dunque, dovranno essere ridefinite dal Tribunale del riesame, secondo i parametri normativi e motivazionali più appropriati alle imputazioni cautelari che si riterranno sussistenti all'esito del rinnovato esame conseguente al rinvio. 2. Deve ora vagliarsi il quadro indiziario riguardante l'associazione finalizzata alla commissione di frodi fiscali nel settore dei prodotti petroliferi, nonché a riciclare i proventi derivanti da tali attività delittuose, le cui condotte specifiche sono state descritte ai capi E3 ed E4 dell'imputazione cautelare, con riferimento, rispettivamente, alle operazioni fraudolente' effettuate dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., entrambe amministrate, formalmente o di fatto, dall'odierno ricorrente. 2.1. Il sistema di tali frodi orchestrate in ambito associativo è stato descritto come una triangolazione fiscale: nella rete commerciale della filiera di distribuzione dei prodotti petroliferi - che si dipanava tra il deposito fiscale, cioè l'impianto in cui detto prodotto è detenuto e spedito in regime di sospensione dell'IVA e delle accise, ed i clienti finali, cioè i distributori al pubblico, cosiddette pompe bianche - si interponevano una serie di società "cartiere" prive dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per assumere la qualifica di esportatore abituale (quindi abilitato all'acquisto del prodotto con imposta sospesa). Tali imprese, dette "missing trade'', apparentemente attive nel settore del commercio all'ingrosso di carburante, erano invece entità fittizie, formal- mente amministrate da prestanome nullatenenti, riconducibili e direttamente gestite dall'organizzazione criminale; esse avevano un elevato turnover, operando per periodi brevi e generalmente a cavallo di un'annualità, senza presentare le dichiarazioni fiscali o comunque non versando VIVA all'erario, all'uopo presentando false dichiarazioni di intenti (previste dall'art. 8, lett. c, DPR n. 633 del 1972), contenenti il proposito dell'operatore economico nazionale di avvalersi del beneficio di effettuare acquisti senza l'applicazione dell'IVA.Tali società non disponevano di effettivi depositi ove stoccare il prodotto acquistato, sicché ricorrevano a vari depositi commerciali che - prestandosi consapevolmente alle operazioni illecite - ricevevano un pagamento per lo stoc- caggio del prodotto industriale, che però in realtà non avveniva mai, in quanto il prodotto acquistato appariva solo cartolarmente trasportato dal deposito fiscale al deposito commerciale per lo stoccaggio, mentre, con la compiacenza del gestore del deposito commerciale, che emetteva apposito DAS (documento di accompagnamento semplificato), veniva trasportato direttamente presso l'acqui- rente finale individuato dall'organizzazione, con l'intermediazione di un broker, sodale dell'organizzazione, che acquistava il prodotto dalla società cartiera - così sfruttando il vantaggio economico del mancato versamento dell'IVA, che restava in carico alla cartiera - e poteva rivenderlo ai clienti finali a prezzi assolutamente concorrenziali, al di sotto del valore di mercato. L'organizzazione incamerava tutti i proventi dell'illecita vendita dei prodotti petroliferi, caricandoli sulle società cartiere, proventi che venivano prelevati dai sodali e restituiti in contanti - attra- verso i cosiddetti storni - tanto ai membri dell'organizzazione che agli acquirenti finali. L'odierno indagato è accusato di avere cooperato a questo meccanismo fraudolento, in qualità di socio e gestore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA]. e, successivamente, della [OSCURATO:PERSONA]., che avevano la titolarità di un deposito commerciale a [OSCURATO:PERSONA], al quale la società Italpetroli - soggetto giuridico distributore del carburante petrolifero e gestore del deposito fiscale - forniva rilevanti quantitativi di gasolio da commerciare alle pompe di benzina destinatarie finali, mentre in realtà il carburante veniva trasportato direttamente ai distributori stradali senza transitare per il deposito commerciale, mediante falsi documenti di trasporto consegnati agli autisti delle autobotti del gasolio. Le imputazioni E3 ed E4 specificano - con prospetti riepilogativi delle operazioni commerciali fittizie intercorse tra le società riferibili al Ruggiero e altre società cartiere, tra cui la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - le somme ricavate dall'evasione dell'IVA dovuta sui servizi di conto deposito dei prodotti petroliferi, mediante emissione negli anni 2018 e 2019 di numerose fatture per operazioni inesistenti. 2.2. I dati indiziari di tale sistema fraudolento sono stati compiutamente esposti nell'impugnata ordinanza, ove si segnala che i rapporti commerciali erano tenuti dal broker [OSCURATO:PERSONA], sodale dell'organizzazione, titolare della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed intermediario tra i gestori dei depositi commerciali e le società cartiere. Ciò spiega il motivo per cui non si sono registrate dirette captazioni che abbiano coinvolto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], se non quella in modalità ambientale del 12/2/2019 in cui, in attesa che [OSCURATO:PERSONA] rispondesse al telefono, [OSCURATO:PERSONA], fidato collaboratore dei Ruggiero, interloquiva con l'odierno ricorrente spiegandogli che vi era una nuova entità commerciale - "una società nuova nostra" - interessata a stipulare con la [OSCURATO:SOCIETA] un nuovo contratto di conto deposito. Da ciò, peraltro, l'impugnata ordinanza ha coerentemente tratto la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] che, dietro le società cartiere contraenti, si celasse uno strutturato aggregato illecito. L'ordinanza impugnata illustra la messe di contatti telematici intessuti dal [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di stipulare contratti con le società cartiere interessate a servirsi del deposito commerciale compiacente della [OSCURATO:SOCIETA], e tali rapporti - che sono stati direttamente gestiti dallo staff di detta società - devono essere ricondotti nella responsabilità gestionale del Ruggiero, all'epoca amministratore e ben consapevole dell'apparato fraudolento al quale organicamente partecipava la sua società. Invero, i giudici del riesame hanno sottolineato il ruolo nevralgico assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA], che si era prestata a certificare falsamente il transito del prodotto petrolifero, funzionale a fare risultare apparentemente la disponibilità del carburante in capo alle cartiere attraverso il finto passaggio dal deposito commerciale: le relative fatture documentavano dunque operazioni inesistenti, come è stato contestato nelle imputazioni E3 ed E4. Sono state altresì illustrate le vicissitudini che avevano accompagnato l'acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da parte di [OSCURATO:PERSONA], con gli intoppi al trasferimento delle quote societarie che erano stati frapposti da [OSCURATO:PERSONA], prestanome del dante causa [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo, la conversazione intercettata il 5/10/2018 tra [OSCURATO:PERSONA] - commercialista del Ruggiero, da costui munito di procura per detta compravendita - e [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta illuminante del ruolo svolto dal Ruggiero nel mecca- nismo fraudolento in cui anche questa società era destinata ad inserirsi. Infatti, il Lovaglio metteva in guardia il dante causa refrattario, enfatizzando che l'acquirente apparteneva alla "famiglia più anziana di [OSCURATO:PERSONA]", intenzionata a trasportare giù l'[OSCURATO:PERSONA] "perché ci serve per altre situazioni". 2.3. Da tale conversazione, il Tribunale del riesame deduce anche la sussistenza dell'aggravante ex art. 416- bis.1 cod. pen., contestata in forma di agevolazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'articolazione di 'ndrangheta operante in [OSCURATO:PERSONA] ed altri luoghi, nota come cosca Piromalli. Si ritiene che tale prospettazione possa reggere, anche se si è richiesta la revisione del quadro indiziario riguardante la contestazione ex art. 416-bis cod. pen. a carico dell'odierno ricorrente, in quanto l'esegesi di legittimità sul tema della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. ritiene che il reato commesso al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso sia qualunque reato funzionale a facilitare o aiutare una consorteria di tal tipo nel suo concreto operare, e che, quindi, in tale ambito, può inscriversi anche un qualunque delitto funzionale ad assicurare flussi costanti di denaro in cambio di protezione e di sostegno nell'acquisizione di commesse economiche. Va inoltre ribadito che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. è applicabile al reato di associazione per delinquere semplice, quanto meno con riferimento al profilo della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa. Va infine rammen- tato che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita, anche in via non esclusiva, dal compartecipe (così in motivazione Sez. 3, n. 23335 del 28/1/2021, Alecci, Rv. 281589). Si rileva altresì che la finalità agevolativa non presuppone necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione (Sez. 6 n. 53691 del 17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615). Non vi sono dubbi, quindi, sulla tenuta del quadro indiziario afferente le imputazioni cautelari di associazione semplice e dei reati fine sub E3 ed E4, come contestati, sicché il ricorso deve essere respinto in ordine alle censure avanzate su detti punti. 3. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata quanto alla sussistenza dei gravi indizi del delitto ex art. 416-bis cod. pen., profilo che andrà riesaminato alla luce dei rilievi che si sono avanzati; ciò necessariamente implica anche la rimodulazione delle esigenze cautelari. Nel resto, invece, il ricorso deve essere respinto. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario di riferimento, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr