CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 06571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bolognat con sentenza del 15 settembre 2021i ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 11 dicembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto e euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186/comma 2, lett. c), e 2 bis d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 per aver condotto un autoveicolo in stato di ebbrezza, con alcolemia accertata pari a 3,06 gr/I, e per avere così provocato un incidente stradale, in Carpi il 22 febbraio 2017. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di Proprio difensore, formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare degli artt. 171 e 178 lett. c ) e 522 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla eccepita nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio. Il ricorrente lamenta che, dopo che egli aveva eccepito la nullità della notifica del decreto di citazione, in quanto avvenuta a mani di [OSCURATO:PERSONA] che si era qualificata "famigliare convivente"; zia dell'imputato senza esserlo, la Corte di Appello aveva respinto l'eccezione sul presupposto, infondato, che egli non avesse assolto all'onere di dare la prova in ordine alla insussistenza del rapporto di parentela e di convivenza, quando invece aveva tempestivamente prodotto lo stato di famiglia. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta utilizzabilità degli accertamenti relativi al tasso alcolemico, in quanto non erano stati preceduti dall'avviso alla persona della facoltà di farsi assistere dal difensore. Il ricorrente lamenta che la Corte di Appello aveva ritenuto che nel caso in esame gli avvisi non fossero necessari in quanto il tasso sarebbe stato rilevato a seguito di esami effettuati nell'ambito di ordinari protocolli sanitari finalizzati alla cura. In realtà il prelievo ematico nel caso in esame era stato richiesto dalla polizia giudiziaria ed era finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico e non già alla cura. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS. Il ricorrente osserva che nel caso in esame l'incidente, secondo la dinamica ricostruita nella sentenza, si era verificato in quanto il conducente a causa della elevata velocità aveva perso il controllo del ( mezzo ed aveva urtato la fiancata laterale del veicolo antagonista: tale dinamica valeva a dimostrare che Brahim aveva da subito percepito il pericolo ed era stato in grado di attuare repentinamente la manovra di emergenza che aveva impedito le più gravi conseguenze di uno scontro frontale. Nello stesso senso la difesa osserva che anche nella relazione di [OSCURATO:PERSONA] si dava atto che Brahim era vigile ed orientato. La Corte di Appello, a fronte di tali rilievi, si sarebbe limitata a reiterare la motivazione di primo grado e non si sarebbe confrontata con i dati di fatto evidenziati. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, tanto sotto il profilo della eccessività della pena irrogata, quanto sotto il profilo della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il difensore lamenta che l'entità della pena non era giustificata in relazione a nessuno dei parametri individuati nell'art. 133 cod. pen e che la mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. non poteva essere giustificata né in ragione dei precedenti, data la risalenza degli stessi, né in ragione della gravità della condotta, attesi i limitati danni che i veicoli coinvolti nell'incidente avevano riportato. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto , ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 186 CdS) e della data di consumazione (22 febbraio 2017), in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen.. Il termine massimo di prescrizione, anche tenendo conto del periodo di sospensione introdotto dalla normativa emergenziale collegata alla pandemia da Covid 19, è decorso al 28 aprile 2022. 5. La non manifesta infondatezza dei motivi (soprattutto del primo, relativo alla regolarità della notifica del decreto di citazione, e del secondo relativo alla nullità dell'accertamento sul tasso alcolemico in quanto non preceduto dall'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato è precluso alla Corte di Cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per