CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 11411/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nu) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei, quale giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca del decreto penale di condanna n. 194/12, emesso dallo stesso Ufficio il 10/11/2012 (esecutivo il 5/12/2012); rigettava anche la richiesta di riqualificazione della condotta, in applicazione della sentenza Corte cost. n. 55/2016, e di dichiarazione di prescrizione della pena. Rideterminava la stessa sanzione, invece, ai sensi della sentenza Corte cost. n. 28/2022. 2. Propone ricorso per cassazione il Brendas, deducendo - con unico motivo - il vizio della motivazione. Con riguardo all'effetto estensivo del giudicato nei confronti del concorrente [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione al decreto penale di condanna si era conclusa con l'assoluzione per non aver commesso il fatto, il G.i.p. avrebbe reso una motivazione viziata; pur a fronte del tenore dell'art. 464, comma 5, cod. proc. pen., infatti, dovrebbe essere riconosciuto l'effetto estensivo del giudicato anche in caso di assoluzione del (concorrente) per non aver commesso il fatto, rispondendo tale conclusione ad una evidente esigenza di giustizia; d'altronde, ed in senso contrario, si sottolinea che alcune delle formule che tale effetto invece consentono, come da norma in esame, ben potrebbero fondarsi, di fatto, su elementi propriamente soggettivi, come l'assoluzione per mancanza del profilo psicologico del reato. Si chiede, pertanto, di annullare il provvedimento o, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale. La motivazione dell'ordinanza è poi contestata anche con riguardo alla mancata riqualificazione della condotta, pur a fronte di ampie argomentazioni relative alla sentenza della Corte costituzionale n. 56/2016 e ai suoi effetti in ordine all'art. 2 cod. pen., anche in punto di prescrizione della pena (maturata - nella peggiore delle ipotesi - nel novembre/dicembre 2022). [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato. 4. L'art. 464, comma 5, cod. proc. pen. stabilisce che con la sentenza che proscioglie l'imputato perché il fatto non sussiste, non è previsto dalla legge come reato ovvero è commesso in presenza di una causa di giustificazione, il giudice revoca il decreto di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione. 4.1. Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha correttamente evidenziato che questa norma non risultava applicabile nel caso di specie: il [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato assolto dalle medesime contestazioni (artt. 110 cod. pen. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 e 181, comma 1-bis, d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 41) per non aver commesso il fatto, così che in sede esecutiva non risultava possibile riconoscere alcun effetto estensivo nei confronti dell'imputato - l'attuale ricorrente - che, a differenza dell'altro, non aveva opposto il decreto penale di condanna (peraltro, con identico trattamento sanzionatorio). 4.2. L'ordinanza, in particolare, ha correttamente evidenziato che l'art. 464, comma 5, cod. proc. pen. lega l'effetto estensivo ad un esito giudiziario che riconosce l'inesistenza del fatto-reato o la sua irrilevanza penale, o, ancora, la sua consumazione in presenza di una causa di giustificazione, ossia, nuovamente, di un elemento che priva la condotta di ogni connotato penale. In questi casi, l'effetto estensivo della pronuncia favorevole risulta del tutto ragionevole, oltre che ispirato ad evidenti esigenze di giustizia sostanziale, a fronte di condotte contestate in concorso e, dunque, sostenute dai medesimi caratteri oggettivi. 4.3. Diversamente, come ancora ben sottolineato dal G.i.p., qualora la sentenza di proscioglimento sia fondata esclusivamente su elementi propri del singolo concorrente, riconoscendo che lo stesso - e lui solo - non ha commesso un fatto di reato comunque accertato, ecco allora che l'effetto estensivo in questione non può operare, non ravvisandosi alcuna esigenza di giustizia sostanziale da soddisfare. In senso contrario, peraltro, non può essere accolto il rilievo difensivo che richiama l'art. 463 cod. proc. pen., secondo cui l'esecuzione del decreto penale di condanna, pronunciato a carico di più coimputati dello stesso reato, rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione, fino alla irrevocabilità della pronuncia nel giudizio conseguente all'opposizione; questa disposizione, infatti, mira in generale ad evitare effetti definitivi per taluni, quando l'identica posizione di altri sia ancora sottoposta al giudice del merito, fermo restando, tuttavia, che l'esito di tale ulteriore giudizio non sarà esteso comunque a tutti i coimputati, abbiano o meno opposto il decreto penale, ma soltanto nei limiti di cui all'art. 464, comma 5, citato, riscontrandosi solo in quel caso un'evidente ragionevolezza del sistema. 4.4. Ne deriva, conseguentemente, la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale che il ricorso chiede a questa Corte di sollevare; questione sulla quale, peraltro, non sono neppure indicate le norme costituzionali di riferimento. 5. Con riguardo, poi, al secondo profilo di censura, occorre richiamare la sentenza Corte cost. n. 56 del 2016, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed»; con l'effetto che la natura delittuosa della condotta permane ormai soltanto con riguardo alla seconda parte di quest'ultima lettera b), concernente gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi. 5.1. Tanto premesso, il G.i.p. ha evidenziato che la violazione di cui all'art. 181 in oggetto, per come contestata al ricorrente, non subiva gli effetti della pronuncia di incostituzionalità appena richiamata, in quanto - per come riportato anche nel capo di imputazione - gli interventi edilizi in area sottoposta a vincolo, eseguiti in assenza dell'autorizzazione dell'autorità a ciò preposta, avevano comportato la realizzazione di una cubatura superiore del 30% rispetto a quanto previsto dall'originario provvedimento autorizzatívo. La sentenza pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, sul punto non aveva riscontrato nulla di diverso. 5.2. Come correttamente evidenziato dall'ordinanza, inoltre, l'accertamento di un diverso criterio rispetto a quello appena citato, ossia l'ammontare complessivo dei metri cubi abusivamente realizzati (se superiore o meno a 1000), costituisce questione che attiene all'accertamento del fatto e, dunque, all'esclusivo giudizio di cognizione (cristallizzato dalla esecutività del decreto penale di condanna), non potendo essere rimesso alla successiva fase esecutiva. 6. Con ogni conseguenza, peraltro, in punto dì prescrizione della pena, proprio alla luce della corretta qualificazione del fatto di cui al capo B) nei termini di un delitto. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al