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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01080/2023

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ricorso n.9354/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. , elettivamente domiciliat a in Bari , via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2 , presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Dibari , per procur a specialeallegata in calce a l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] co la S. r.l. , elettivamente domiciliat o in Roma, via del C orso n. 300 , presso lo studio del l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so d all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Apollo , per procura speciale in calce al controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Foggia, via OGGETTO [OSCURATO:PERSONA].

Reclamo ex art. 18 l. fall.

Impresa agricola.

Ud. 08/11/2022 CC Cron.

R.G.N.9354/2020 Cariglia n. 58/D , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nde per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrenti; Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., intimata; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Bari n. 300/2020depositata il 10.2.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Foggia dichiar ò il fallimento di RE [OSCURATO:PERSONA] co la S.r.l. su istanz e proposte da [OSCURATO:SOCIETA].

RE AgricolaS.r.l. propose reclamo , contestando i crediti, e quindi la legittimazione attiva, delle società che avevano presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento e lamentando che non le fosse stata riconosciuta dal tribunale la qualifica di impresa agricola, come tale non fallibile (il reclamo era volto a negare anche lo stato di insolvenza, ma questo aspetto non è qui rilevante, perché non è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione).

La Corte d’Appello di B ari respinse il reclamo e condannò la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dellecreditrici istant i .

Contro tale sentenza RE [OSCURATO:PERSONA] co la S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motivi.

Hanno depositato controricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. è rimast a intimata.

La Procura generale non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. I prim i due motivi di ricorso riguar d ano la questione della legittimazione attiva delle società su istanza delle quali venne dichiarato il fallimento e sono così formulati:

1.1. « omesso esame della documentazione attestante l’esistenza di un credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:SOCIETA].»;

1.2. «violazione efalsa applicazione art. 115 c.p.c. ed art. 6 l.f. in ordine al conteggio depositato, attestante la carenza della legittimazione a proporre istanza di fallimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – violazione e falsa applicazione art.2697 c.c. ed art. 6 l.f. per carenza di prova del credito e di legittimazione a proporre istanza di fallimento della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].».

2. I due motivi sono strettamente connessi tra di loro, in quanto –trattandosi di apprezz are l ’eventuale violazione dell’art.6 legge fall. – il denunciato vizio potrebbe sussistere solo se entrambe le società richiedenti il fallimento fossero da considerareprive di un credito nei confronti della fallita , essendo ovviamente sufficiente, per la legittimità della dichiarazione di fallimento,l’istanza di un solo creditore.

2.1. Ciò premesso, i due motivi sono com plessivamente infondati.

2.2. Il primo motivo denuncia l’omesso esame, da parte della corte d’appello, di «un conteggio» depositato dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale risulterebbe un suo credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal fatto che i versamenti effettuati sulle fatture emesse da quest’ultima sarebbero addirittura superiori di €

60. 906,77 , rispetto a gli importi fatturati.

Questo motivo è inammissibilesotto diversi profili.

2.2.1. Innanzitutto, manca di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.),posto che non si descrive il contenuto del documento di cui si lamenta il mancat o esame, né il documento viene prodotto ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. , sicché non possono essere apprezz ate le ragioni del ritenut o carattere decisivo del la produzione document ale ( per tutte, v.

Cass.

S.U. n. 34469/2019).

2.2.2. In secondo luogo, il fatto decisivo il cui omesso esame integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve consistere in « un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza» e non può essere censurata, con tale mezzo, la mera valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito (Cass. nn. 10525/2022; 13024/2022 , tra le più recenti).

Valutazione che, nel caso di specie, è oltretutto motivata con ineccepibile riferimento a ll’ efficacia pro batoria che l’art. 1988 c.c. attribuisce a l la rico gnizione di debito insita nell’emissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di un assegno bancario e di un vaglia cambiario ; v iceversa, il documento asseritamente non esaminato viene indicato come un «conteggio», ovverosia come nient’altro che una specificazione dettagliata delle allegazioni di parte.

2.2.3. Infine, poiché nella parte finale dell’illustrazione del motivo la ricorrente accenna al fatto che il conteggio non sarebbe stato contestato da [OSCURATO:SOCIETA]. , si deve osservare che la non contestazione rilevante ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. è quella relativa ai fatti posti a fondamento della domanda (o della eccezione) e non certo allevalutazioni da effettuare sull’efficacia probatoria di un documento (Cass. n n . 35037/2021; 6172/2020).2.3.Il secondo motivo si divide in due parti, ciascuna delle quali volta a contestare la legittimazione di una delle due società ricorrenti per la dichiarazione di fallimento.

2.3.1. La prima parte del motivo riprende il tema sollevato con il primo mezzo per esplicitare la censura di violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. in relazione alla ritenuta non contestazione del depositato «conteggio».

Oltre a ribadire quanto già osservato al precedente punto 2.2.3., dev’essere anche rilevata l’inammissibilità di questa parte del motivo sotto altro profilo, ovverosia per mancanza di specificità ed autosufficienza, posto che non si indica da quali atti risulterebbe che DG imballaggi S.r.l. non a bbia contestato il «conteggio» ( v.

Cass. n. 10761/2022) , la cui contestazi one, del resto, è implicita nello stesso fatto di dichiararsi credit ric e e di insistere per la dichiarazione di fallimento.

2.3.2. La seconda parte del motivo –diretta a contestare la legittimazione attiva di Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. e in cui si censura una pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. –è infondata sotto un duplice profilo.

2.3.2.1. Innanzitutto, la corte d’appello non può avere violato l’art. 2697 c.c., perché non ha addossato al la fallita l’onere di prova re l’inesistenza del cred ito , ma ha affermato e motivato che il credito della società istante per il fallimento era da considerare incidentalmente e sommariamente accertato sulla scorta di un prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile (art. 116 c.p.c.; sulla distinzione tra violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova ed errato accertamento del fatto per inadeguato apprezzamento del materiale probatorio, v.

Cass. n. 13395/2018).

2.3.2.2. In secondo luogo, il gi udice a quo ha correttamente citato e applicato il principio , già più volte affermato da questa Corte , secondo cui la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento «non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale , né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentaleda parte del giudice» (v.

Cass.

S.U. n. 1521/2013; Cass. nn. 11421/2014; 30827/2018 ) .

Errata è, pertanto, la contraria affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui la richiedente il fallimento «avrebbe dovuto fornire la piena prova del proprio credito».

3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso , così rubricato: « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai fini dell’accertamento della natura di imprenditore agricolo – violazione e falsa applicazione artt. 1l.f. e 115 c.p.c.».

3.1. Manca, in effetti, nella sentenza impugnata una effettiva motivazione dell’attribuzione a RE A gricola S.r.l. del la qualifica di imprenditore commerciale, nonostante la pacifica circostanza che l’oggetto sociale era limitato all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse ex art. 2135, comma 3, c.c.

3.2. Parte ricorrente non nega di avere svolto anche attività connesse all’attività agricola – in particolare la «commercializzazione»di prodotti agricoli da lei acquistati presso terzi – ma afferma di avere dimostrato il prevalen te utilizzo della produzione propria, mediante il deposito di una relazione di analisi dei dati di bilancio relativi agli anni 2017 e 2018 , e di avere comunque chiesto c.t.u. per eventuali ulteriori analisi e accertamenti.

3.3. La Corte d’Appello di Bari ha respin to il reclamo in parte quasulla base dei seguenti rilievi che danno corpo, nel loro complesso, a una motivazione incongrua e meramente apparente:3.3.1. la corte territoriale ha innanzitutto rifiutato di esaminare la relazione e i bilanci prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. , siccome ri tenuti «privi di sufficiente attendibilità» , sol perché «unilateralmente “riclassificati”»; senza alcuna spiegazione sul contenuto della riclassificazione e, quindi, sul motivo de lla pretesaconseguente inattendibilità;

3.3.2. la corte di Bari ha quindi rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. si era «privata dei terrenidi cui disponeva …, oltre che del personale dipendente, venendo meno quindi l’organizzazione necessaria per la coltivazione dei fondi»; il che può essere coerente con la dimostrazione della cessazione dell’attività agricola, ma non si spiega perché dovrebbe avere una qualche rilevanzanel dimostrare l’esercizio di un’attività commerciale;

3.3.3. lo stesso dicasi – e a maggior ragione – per il «mancato rinvenimento di benistrumentali tipicamente collegati all’attività di coltivazione dei fondi, essendo stati inventariati soltanto taluni automezzi, comuni anche ad altre attività imprenditoriali di natura commerciale»; infatti, non si afferma che siano stati inventariati beni tipicamente collegati all’esercizio di un’impresa commerciale, ma soltanto che c’erano pochi beni generici (automezzi), come tali irrilevanti ai fini della dimostrazione del tipo di attività concretamente svolta dalla ricorrente. 3.4.In definitiva, la corte d’appello ha motivato soltanto in merito alla cessazione dell’attività di impresa (a seguito della cessione dei terreni e del licenziamento del personale dipendente), ma ha omesso qualsiasi motivazione in merito all’accertamento in con creto dello svolgimento di un’attività commerciale prevalente sull’attività agricola.

Va allora ricordato e ribadito il principio per cui « Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale» (Cass. n. 17397/2015).

4. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente grado.

P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso , rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la deci sione su

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso n.9354/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. r.l. , elettivamente domiciliat a in Bari , via [OSCURATO:PERSONA] n. 3 2 , presso lo studio del l’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Dibari , per procur a specialeallegata in calce a l ricorso , ricorrente; contro [OSCURATO:PERSONA] co la S. r.l. , elettivamente domiciliat o in Roma, via del C orso n. 300 , presso lo studio del l’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta to e dife so d all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Apollo , per procura speciale in calce al controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Foggia, via OGGETTO [OSCURATO:PERSONA]. Reclamo ex art. 18 l. fall. Impresa agricola. Ud. 08/11/2022 CC Cron. R.G.N.9354/2020 Cariglia n. 58/D , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e dife nde per procura speciale allegata in calce al controricorso, controricorrenti; Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]., intimata; avverso la sentenza del la Corte d’Appello di Bari n. 300/2020depositata il 10.2.2020. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Foggia dichiar ò il fallimento di RE [OSCURATO:PERSONA] co la S.r.l. su istanz e proposte da [OSCURATO:SOCIETA]. RE AgricolaS.r.l. propose reclamo , contestando i crediti, e quindi la legittimazione attiva, delle società che avevano presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento e lamentando che non le fosse stata riconosciuta dal tribunale la qualifica di impresa agricola, come tale non fallibile (il reclamo era volto a negare anche lo stato di insolvenza, ma questo aspetto non è qui rilevante, perché non è stato fatto oggetto di ricorso per cassazione). La Corte d’Appello di B ari respinse il reclamo e condannò la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:PERSONA] e dellecreditrici istant i . Contro tale sentenza RE [OSCURATO:PERSONA] co la S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tr e motivi. Hanno depositato controricorsoil [OSCURATO:SOCIETA]. , mentre Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. è rimast a intimata. La Procura generale non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. I prim i due motivi di ricorso riguar d ano la questione della legittimazione attiva delle società su istanza delle quali venne dichiarato il fallimento e sono così formulati: 1.1. « omesso esame della documentazione attestante l’esistenza di un credito in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. verso la [OSCURATO:SOCIETA].»; 1.2. «violazione efalsa applicazione art. 115 c.p.c. ed art. 6 l.f. in ordine al conteggio depositato, attestante la carenza della legittimazione a proporre istanza di fallimento da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. – violazione e falsa applicazione art.2697 c.c. ed art. 6 l.f. per carenza di prova del credito e di legittimazione a proporre istanza di fallimento della Agenzia [OSCURATO:SOCIETA].». 2. I due motivi sono strettamente connessi tra di loro, in quanto –trattandosi di apprezz are l ’eventuale violazione dell’art.6 legge fall. – il denunciato vizio potrebbe sussistere solo se entrambe le società richiedenti il fallimento fossero da considerareprive di un credito nei confronti della fallita , essendo ovviamente sufficiente, per la legittimità della dichiarazione di fallimento,l’istanza di un solo creditore. 2.1. Ciò premesso, i due motivi sono com plessivamente infondati. 2.2. Il primo motivo denuncia l’omesso esame, da parte della corte d’appello, di «un conteggio» depositato dalla difesa di [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale risulterebbe un suo credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., derivante dal fatto che i versamenti effettuati sulle fatture emesse da quest’ultima sarebbero addirittura superiori di € 60. 906,77 , rispetto a gli importi fatturati. Questo motivo è inammissibilesotto diversi profili. 2.2.1. Innanzitutto, manca di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.),posto che non si descrive il contenuto del documento di cui si lamenta il mancat o esame, né il documento viene prodotto ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. , sicché non possono essere apprezz ate le ragioni del ritenut o carattere decisivo del la produzione document ale ( per tutte, v. Cass. S.U. n. 34469/2019). 2.2.2. In secondo luogo, il fatto decisivo il cui omesso esame integra il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve consistere in « un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza» e non può essere censurata, con tale mezzo, la mera valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice del merito (Cass. nn. 10525/2022; 13024/2022 , tra le più recenti). Valutazione che, nel caso di specie, è oltretutto motivata con ineccepibile riferimento a ll’ efficacia pro batoria che l’art. 1988 c.c. attribuisce a l la rico gnizione di debito insita nell’emissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di un assegno bancario e di un vaglia cambiario ; v iceversa, il documento asseritamente non esaminato viene indicato come un «conteggio», ovverosia come nient’altro che una specificazione dettagliata delle allegazioni di parte. 2.2.3. Infine, poiché nella parte finale dell’illustrazione del motivo la ricorrente accenna al fatto che il conteggio non sarebbe stato contestato da [OSCURATO:SOCIETA]. , si deve osservare che la non contestazione rilevante ai sensi dell’art. 115, comma 1, c.p.c. è quella relativa ai fatti posti a fondamento della domanda (o della eccezione) e non certo allevalutazioni da effettuare sull’efficacia probatoria di un documento (Cass. n n . 35037/2021; 6172/2020).2.3.Il secondo motivo si divide in due parti, ciascuna delle quali volta a contestare la legittimazione di una delle due società ricorrenti per la dichiarazione di fallimento. 2.3.1. La prima parte del motivo riprende il tema sollevato con il primo mezzo per esplicitare la censura di violazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. in relazione alla ritenuta non contestazione del depositato «conteggio». Oltre a ribadire quanto già osservato al precedente punto 2.2.3., dev’essere anche rilevata l’inammissibilità di questa parte del motivo sotto altro profilo, ovverosia per mancanza di specificità ed autosufficienza, posto che non si indica da quali atti risulterebbe che DG imballaggi S.r.l. non a bbia contestato il «conteggio» ( v. Cass. n. 10761/2022) , la cui contestazi one, del resto, è implicita nello stesso fatto di dichiararsi credit ric e e di insistere per la dichiarazione di fallimento. 2.3.2. La seconda parte del motivo –diretta a contestare la legittimazione attiva di Agenzia [OSCURATO:SOCIETA]. e in cui si censura una pretesa violazione dell’art. 2697 c.c. –è infondata sotto un duplice profilo. 2.3.2.1. Innanzitutto, la corte d’appello non può avere violato l’art. 2697 c.c., perché non ha addossato al la fallita l’onere di prova re l’inesistenza del cred ito , ma ha affermato e motivato che il credito della società istante per il fallimento era da considerare incidentalmente e sommariamente accertato sulla scorta di un prudente apprezzamento del materiale probatorio disponibile (art. 116 c.p.c.; sulla distinzione tra violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova ed errato accertamento del fatto per inadeguato apprezzamento del materiale probatorio, v. Cass. n. 13395/2018). 2.3.2.2. In secondo luogo, il gi udice a quo ha correttamente citato e applicato il principio , già più volte affermato da questa Corte , secondo cui la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento «non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale , né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentaleda parte del giudice» (v. Cass. S.U. n. 1521/2013; Cass. nn. 11421/2014; 30827/2018 ) . Errata è, pertanto, la contraria affermazione, contenuta nel ricorso, secondo cui la richiedente il fallimento «avrebbe dovuto fornire la piena prova del proprio credito». 3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso , così rubricato: « omesso esame di fatti decisivi per il giudizio ai fini dell’accertamento della natura di imprenditore agricolo – violazione e falsa applicazione artt. 1l.f. e 115 c.p.c.». 3.1. Manca, in effetti, nella sentenza impugnata una effettiva motivazione dell’attribuzione a RE A gricola S.r.l. del la qualifica di imprenditore commerciale, nonostante la pacifica circostanza che l’oggetto sociale era limitato all’esercizio dell’attività agricola e delle attività connesse ex art. 2135, comma 3, c.c. 3.2. Parte ricorrente non nega di avere svolto anche attività connesse all’attività agricola – in particolare la «commercializzazione»di prodotti agricoli da lei acquistati presso terzi – ma afferma di avere dimostrato il prevalen te utilizzo della produzione propria, mediante il deposito di una relazione di analisi dei dati di bilancio relativi agli anni 2017 e 2018 , e di avere comunque chiesto c.t.u. per eventuali ulteriori analisi e accertamenti. 3.3. La Corte d’Appello di Bari ha respin to il reclamo in parte quasulla base dei seguenti rilievi che danno corpo, nel loro complesso, a una motivazione incongrua e meramente apparente:3.3.1. la corte territoriale ha innanzitutto rifiutato di esaminare la relazione e i bilanci prodotti da [OSCURATO:SOCIETA]. , siccome ri tenuti «privi di sufficiente attendibilità» , sol perché «unilateralmente “riclassificati”»; senza alcuna spiegazione sul contenuto della riclassificazione e, quindi, sul motivo de lla pretesaconseguente inattendibilità; 3.3.2. la corte di Bari ha quindi rilevato che [OSCURATO:SOCIETA]. si era «privata dei terrenidi cui disponeva …, oltre che del personale dipendente, venendo meno quindi l’organizzazione necessaria per la coltivazione dei fondi»; il che può essere coerente con la dimostrazione della cessazione dell’attività agricola, ma non si spiega perché dovrebbe avere una qualche rilevanzanel dimostrare l’esercizio di un’attività commerciale; 3.3.3. lo stesso dicasi – e a maggior ragione – per il «mancato rinvenimento di benistrumentali tipicamente collegati all’attività di coltivazione dei fondi, essendo stati inventariati soltanto taluni automezzi, comuni anche ad altre attività imprenditoriali di natura commerciale»; infatti, non si afferma che siano stati inventariati beni tipicamente collegati all’esercizio di un’impresa commerciale, ma soltanto che c’erano pochi beni generici (automezzi), come tali irrilevanti ai fini della dimostrazione del tipo di attività concretamente svolta dalla ricorrente. 3.4.In definitiva, la corte d’appello ha motivato soltanto in merito alla cessazione dell’attività di impresa (a seguito della cessione dei terreni e del licenziamento del personale dipendente), ma ha omesso qualsiasi motivazione in merito all’accertamento in con creto dello svolgimento di un’attività commerciale prevalente sull’attività agricola. Va allora ricordato e ribadito il principio per cui « Una società già avente ad oggetto l’esercizio di attività agricola non può essere assoggettata a fallimento ove, dismessa l’originaria attività, non abbia svolto alcuna attività imprenditoriale, poiché la relativa dichiarazione può riguardare solo l’imprenditore commerciale» (Cass. n. 17397/2015). 4. All’accoglimento del terzo motivo di ricorso consegue la cassazionedella sentenza impugnata, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese di lite relative al presente grado. P. Q. M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso , rigetta i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per la deci sione su
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