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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04481/2025

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RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.11 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 5 66 / 2 4 /1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il18 marzo 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] al ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, notificatogli dall’Agenzia delle entrate a seguito di rettifica del reddito dichiarato derivante dalla rettifica effettuata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base della quale il contribuente era socio al novanta per cento.

Accertamento quest’ultimo che la Società definì per adesione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ri gettò il ricorso con decisione che, appellata dal contribuente, venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania(d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che correttamente i primi giudici avevano condannato il contribuente alle spese in quanto avevano rigettato il ricorso introduttivo pur avendo rideterminato, su istanza dell’Ufficio, il reddito accertato in relazione a quello definito per adesione dalla Società.

Ribaditi i principi giurisprudenziali in tema di distribuzione di utili extracontabili, la C.T.R.rilevava che nessuna prova era stata fornita in ordine alla dedotta mancata distribuzione di utili mentre il reddito, come accertato in capo alla società, non poteva più essere posto in discussione, vista la definitivitàdello stesso.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su tre motivi.

L'Agenzia dell’entrate resiste con controricorso.

Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettata con memoria dalla controricorrente.

Considerato che: a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell’espressa accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate il processo va dichiarato estinto e le spese integralmente compensate tra le parti.

In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023).

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha indicato indirizzo p.e.c. -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.11 presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 5 66 / 2 4 /1 6 della Co mmissione tributaria regionale della Toscana, depositata il18 marzo 201 6 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 20 2 5 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] al ricorso [OSCURATO:PERSONA] impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, notificatogli dall’Agenzia delle entrate a seguito di rettifica del reddito dichiarato derivante dalla rettifica effettuata nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società a ristretta base della quale il contribuente era socio al novanta per cento. Accertamento quest’ultimo che la Società definì per adesione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale ri gettò il ricorso con decisione che, appellata dal contribuente, venne confermata dalla Commissione tributaria regionale della Campania(d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva che correttamente i primi giudici avevano condannato il contribuente alle spese in quanto avevano rigettato il ricorso introduttivo pur avendo rideterminato, su istanza dell’Ufficio, il reddito accertato in relazione a quello definito per adesione dalla Società. Ribaditi i principi giurisprudenziali in tema di distribuzione di utili extracontabili, la C.T.R.rilevava che nessuna prova era stata fornita in ordine alla dedotta mancata distribuzione di utili mentre il reddito, come accertato in capo alla società, non poteva più essere posto in discussione, vista la definitivitàdello stesso. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, su tre motivi. L'Agenzia dell’entrate resiste con controricorso. Il ricorso ̀ stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis - 1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso accettata con memoria dalla controricorrente. Considerato che: a seguito della rituale rinuncia al ricorso da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell’espressa accettazione da parte dell’Agenzia delle entrate il processo va dichiarato estinto e le spese integralmente compensate tra le parti. In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34025 del 05/12/2023). P.Q.M. Dichiara estinto il processo e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
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