CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1955
Cassazione n. 03416/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato continuato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13/03/2025, con cui la Corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato (mitigando il trattamento sanzionatorio previa applicazione del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Fermo; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo specifico e della configurabilità del reato; ritenuto di dover dar seguito al consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così da ultimo Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); ritenuto che tale indirizzo interpretativo risulti pienamente applicabile nella fattispecie in esame, in cui le doglianze difensive evitano qualsiasi effettivo confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, che ha diffusamente evidenziato le gravi anomalie delle operazioni compiute dal [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli (cfr. pag. 4 seg.), ritenute - tutt'altro che illogicamente - dimostrative della sussistenza del dolo specifico, anche in considerazione della già avvenuta notifica delle cartelle esattoriali relative al compimento delle operazioni simulate; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle demende. Così deciso in Roma, il 11 dicemb