CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 42415/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove (in particolare, quanto all'apprezzamento del contenuto e della rilevanza - in riferimento al quadro indiziario tracciato - delle dichiarazioni del teste Capone) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come sarebbe stato, invece, necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che censura l'operata graduazione della pena e il difetto di motivazione in ordine ai criteri all'uopo adoperati, è manifestamente infondato, posto che, avuto riguardo alla misura della pena base, fissata in un importo non eccessivamente distante dal minimo edittale, il giudice di merito non era tenuto a illustrare specificamente le ragioni della sua decisione: vale, infatti, il principio secondo il quale, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402), come accaduto nel caso di specie (cfr. pag. 3, ultimo capoverso, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere est