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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05543/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]– c . f . /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Rom a, alla via C osseri a, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 235/2019della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] adiva il T.A.R. del Veneto.

Premettevache la Giunta comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] , con deliberazione n. 946/1988, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 130/1989, aveva approvatoil progettodi realizzazionedi un autoparco, aveva dichiaratol’opera di pubblica utilità e aveva fissa to in cinque anni il termine per il compimento dei lavori(cfr. ricorso, pag. 4).Premettevache il Consiglio comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione n. 14/1990, aveva adottato il piano particolareggiato, approvato poi con deliberazione consiliare n. 66/1990(cfr. ricorso, pag. 4).

Premetteva che aveva provveduto con rogito del

10.7. 1990 a cedere bonariamenteal Comune l’ampio appezzamento di terreno (in catasto al fol. 20, mapp. 54/A e 55)interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica e di cui, unitamente asua moglie, era proprietario (cfr. ricorso, pa g g. 4 - 5 ) .

Premetteva che la qualificazione del rogito in guisa di cessione bonaria si giustificava alla luce di talune prefigurazioni contrattuali, che davano ragione “dello stretto legame funzionale intercorrente tra l’acquisto comunale e la realizzazione dell’opera pubblica” (così ricorso, pag. 5).

Indi esponeva che l’opera pubblica non era mai stata realizzata ed era addirittura divenuta irrealizzabile per effetto di una variante allo strumento urbanistico generale approvata con deliberazione n. 1932/2001 della Giunta regionale del Veneto, cosicché era senz’altro maturato il suo diritto alla retrocessionedel terreno (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .

Esponeva altresì che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in permutail mappale n. 55 con rogito del 15.1.2003 al l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.c.a r. l. , che, a sua volta, l’aveva alienato con rogito del 24.7.2003, per il corrispettivo di euro 710.000,00, alla “SI.FRA.” s.r.l., che, a sua volta ancora, l’aveva alienato con rogito del 28.12.2007, per il corrispettivo di euro 960.000,00, alla “SidenImmobiliare” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 6).

Esponeva inoltre che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l’alienazione mercé pubblicoincanto del mappale 313 - risultante , unitamente al mappale 312, dal frazionamento del mappale 54/A - con deliberazione consiliare n. 29/2005(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7 ) .

Chiedevadunque farsi luogo all’annullamento , tra le altre, della deliberazione consiliare di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

2. All’esito del pubblico incanto il mappale n. 313 veniva aggiudicato alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. con provvedimento dirigenziale n. 202/2006 , che parimenti [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al T.A.R. del Veneto. 3.Con sentenza n. 1254/2009 il T.A.R. dichiarava il difetto di giurisdizione. 4.Con citazione notificata in data 16.7.2009 [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza.

Chiedeva accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonchéil suo diritto ad ottenere la retrocessione delle aree cedute; conseguentemente - previa disapplicazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo di disposizione delle aree cedute eprevia declaratoria di nullità e/o inefficacia dei negozi dispositivi delle medesime aree – cond a nna re i l Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle aree previa determinazione del prezzo di cessione; chiedeva, in via subordinata, qualora la retrocessione non fosse risultata possibile, condannare il [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9) . 5.Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Instava per il rigetto dell’avversa domanda e in via riconvenzionale per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni.

Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] pari instava per il rigetto della domanda attorea.Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “SI.FRA.” s.r.l., chiamata in causa dalla “SidenImmobiliare”. 6.Con sentenza n. 2223/2016 il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite.

Reputava il tribunale che la retrocessione era inapplicabile , siccome nella speciesi era addivenuti alla compravendita dell’appezzamento di terreno non giàalla sua volontaria cessione nell’ambito d el procedimento espropriativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

Reputava segnatamente che Comune non aveva fatto luogo alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed il prezzo di vendita era stato concordato dalle particon contratto preliminare del 13.6.1989, a seguito di perizia estimativa effettuata,su incarico del Comune, ai fini della determinazione del valore venale del terreno.

Reputava ulteriormente,il tribunale, che la destinazione dell’appezzamento di terreno ad opera pubblica non assurgeva a “presupposizione”, “corrispondendo, invece, solo allo scopo soggettivo ch e aveva mosso l’amministrazione acquirente alla conclusione del contratto” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5, ove è riprodotta parte della motivazione del primo dictum). 7.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello .

Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA].

Non si costituivano la “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e la “S I.FRA. ” s.r.l.

8. C on sente nza n. 235/2019 la Corte d’Appello di Venezia rigetta va il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al Comune le spese del grado.Evidenziava, la Corte di Venezia, che, diversamente da quanto domandato in primo grado, l’appellantein secondo grado aveva chiesto che fossero accertate in via incidentale la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e il suo diritto alla retrocessione e, “presoatto che sarebbe difficile sentir pronunciare la retrocessione, presupponendosi la buona fede degli acquirenti dei beni compravenduti”, aveva chiestola condanna del Comune a risarcirgli il danno da determinarsi a mezzo c.t.u.(cfr. sentenza d’appello , pag. 7 ) .

Evidenziava quindi –la corte – che la modifica delle domande cui l’appellante aveva fatto luogo, precludeva“l’accoglimento della domanda risarcitoria, perché non risulta[va] più verificabile l’indefettibile presupposto della impossibilità di procedere alla retrocessione dei beni” (così sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava invero che, in ipotesi di mancata realizzazione dell’opera pubblica, all’espropriato non è rimessa la libera scelta tra restituzione dei beni e risarcimento, siccome il diritto al risarcimento insorge solo all’esito dell’accertamento del diritto alla retrocessione e dell’impossibilità della restituzione(cfr. sentenza d’appello , pag. 8 ) .

Evidenziavaper altro verso, la corte , che ineccepibilmente e congruamente , nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di cessione volontaria, il tribunaleaveva disconosciutol’applicabilità della retrocessione (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione .

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato contro ricorso , contenente ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale e, “subordinatamente al fatto che il ricorso sia accolto” (così controricorso, pag. 26), accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con vittoria di spese.

La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese.

La “SI.FRA.” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Ilricorrente principale ha depositato controricorso , onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 10.Il ricorrente principale ha depositato memoria.

Parimenti hanno depositato memoria il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la “SidenImmobiliare” s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo i l ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 346cod. proc. civ.

Deduce che la Corte di Veneziaha errato a ritenere che avesse rinunciato alla domanda di retrocessione , sicché non potesse essere accolta la domanda risarcitoria (cfr. ricorsoprincipale, pag. 14).

Deduce che la Corte venezianaconseguentemente ha omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda di retrocessione ed ha errato a respingere la domanda di risarcimento dei danni(cfr. ricorso principale , pag. 14 ) .

Deduce dunqueche la corte d’appello avrebbe dovuto “disaminare non solo le richieste contenute nelle conclusioni dell’atto [d’appello], bensì l’intero contenuto sostanziale di quest’ultimo” (così ricorso principale, pag. 23).Deduce segnatamente , per un verso, che depon gono nel senso della reiterazione delle domande qualiesperite in prime cure l’intitolazione e l’incipit del secondo motivo d’appello, che valgono a palesare la volontà di pervenire alla restituzione dell’immobile e solo in via subordinata al risarcimento del danno (cfr. ricorsoprincipale , pag. 31 ) , nonché l’ addotta nullità e/ o inefficacia degli atti di disposizione delle aree cedute compiuti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], siccome prospettazione “incompatibile con una richiesta di mero ristoro economico” (cosìricorso principale , pag. 3 2 ) .

Deducesegnatamente, per altro verso, che è da disconoscere che la rinuncia alla domanda nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” e della “Sifra” possa deporre “nel senso della rinuncia alla domanda di retrocessione/restituzione dei beni”(così ricorso principale , pag. 32 ) .

Deduce invero che la partecipazione al giudizio e dell’una e dell’altra società è conseguenza delpeculiare sviluppo processuale della vicenda de qua (c osì ricorsoprincipale, pag. 32). 12.Con il secondo motivo il ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.2907 cod. civ. e dell’art. 99 cod. proc. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Venezia , allorché ha assunto che risultava precluso l’accoglimento della domanda risarcitoria in assenza dell’indefettibile presuppostodell’impossibilità di procedere alla re trocessione del terreno .

Deduce invero che la domandadi accertamento dell’impossibilità di far luogo alla restituzione doveva intendersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno(cfr. ricorso principale , pag. 39 ) .13.Con il terzomotivo il ricorrent e principale - subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo -denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2907 cod. civ. e degli artt. 99, 112 e 342cod. proc. civ. per omessa pronuncia.

Prospetta la medesima censura veicolata dal secondo motivo sub specie di omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell’impossibilità di far luogo alla restituzione, in quanto da intender ricompresa nella domanda di risarcimento del danno(cfr. ricorso principale , pag. 39 ) . 14.Con il quartomotivo i l ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1325 cod. civ. e dell’art. 12 legge n. 865/1971.

Premetteche la Corte di Venezia , in linea con l’elaborazione di questa Corte di legittimità, ha qualificato il rogito del 10.7.1990, con cui ha ceduto bonariamente al Comune l’appezzamento di terreno, non già alla stregua di un atto di cessione volontaria bensì alla stregua di un ordinario contratto di compravendita, così disconoscendo la sussistenza del presupposto indefettibile ai fini della configurazionedel diritto alla retrocessione e conseguentemente del diritto al risarcimento del danno in ipotesi di impossibilità di restituzione (cfr. ricorsoprincipale, pag. 41).

Indi deduce che si impone un “ripensamento/superamento” dell’orientamento di questa Corte di legittimità e, comunque, che nella specie non se ne giustifica l’applicazione(cfr. ricorso principale , pag. 42 ) .

Deduce per un versoche, seppur non per il tramite del procedimento ex art. 12 della legge n. 865/1971, il prezzo è stato determinato sulla scorta dei criteri legali per la determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso principale, pag. 42).

Deduce dunque che nella specie il rogito del 10.7.1990 “è stato adottato nell’ambito di una procedura espropriativa, sotto l’egida di una dichiarazione di p.u. efficace ed a frontedi un prezzo sostanzialmente coincidente con l’indennità di esproprio” (cosìricorso principale , pag. 43 ) .

Deduce al contempo che la qualificazione dell’atto dispositivo in guisa di compravendita o di cessione volontaria non può dipendere da un mero elemento formale – l’avvio del procedimento di determinazione dell’indennità – rimesso all’iniziativa esclusiva dell’ente pubblico (cfr.ricorso principale , pag. 4 4 ) .

Deduce per altro verso che, ai fini della diversificazione tra compravendita e cessione volontaria, occorre tenerconto delle peculiarità atte a determinarsinel rapporto tra ente pubblico ed amministrato, ossia della circostanza che, a seguito e in dipendenza della dichiarazione di p.u., l’amministrato non è animato dalla “libera volontà di cedere il bene” (cfr.ricorso principale , pag g . 4 4 - 45 ) .

Deduce dunque che l’aspirazione a siglare con l’ente pubblico un accordo, onde evitare l’assoggettamento al formale provvedimento di esproprio e consentire la realizzazione dell’interesse pubblico, non può degradare a mero motivo della pattuizione ed inevitabilmente sostanzia la causa concreta dell’operazione (cfr. ricorso, pagg. 46 –47). 15.È innegabile, alla luce dell’illustrazione che dapprima se ne è operata, che due distinte “rationes decidendi ” concorrono a sorreggere l’impugnato dictum della Corte di Venezia.La prima “ratio” è attinta dai primi tre motivi delricorsoprincipale.

La seconda “ratio” è attinta dal quarto motivo delricorso principale .

Ebbene, l’inammissibilità exart. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ. , alla stregua dei rilievi che seguono, del quarto mezzo dell’impugnazione principale rende inpari tempo inammissibili pur i primi tremezzi della stessa impugnazione .

Tanto, ovviamente, nel quadro dell’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 16.Questa Corte spiega che l a cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico,i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione; cosicché, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati - non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita -al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all’art. 14 della legge n. 865 del 1971, ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo ( cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass.22.5.2009, n. 11955; Cass. 21.11.2003, n. 17709). 17.Ovviamente non vi è ragione alcuna per ché questo Collegio si discosti dalla riferitaconsolidata elaborazione.

E, d’altra parte, è stato lo stesso ricorrente principale a dar atto che nella specie non vi è statoil subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971 (cfr. ricorso principale, pag.

42. “Nel caso di specie ricorrono dunque due dei tre requisiti richiesti dalla giurisprudenza fino ad oggi prevalente”: così ricorso principale, pag. 43). 18.In questi termini la statuizione del Tribunale di Venezia - la disciplina in tema di retrocessione èinapplicabile, siccome nella specie le parti avevano fatto luogo alla compravendita dell’appezzamento di terreno non già alla sua volontaria cessione nell’ambito delprocedimento espropriativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5)– che la Corte d’Appello di Venezia ha integralmente ribadito (cfr. sentenza d’appello, pag. 8), è ineccepibile e congrua, del tutto immune dall’ “error in iudicando” che con il quarto mezzo si è inteso denunciare.Ben vero, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato (cfr. Cass. 11.3.2006, n. 5390)- in una fattispecie in cui il ricorrente aveva censurato “ la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di retrocessione per mancanza di un contratto di cessione volontaria e di un procedimento espropriativo” - che lacessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell’ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che un bene immobile possa essere trasferito all’ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, onde distinguere se in pratica ci si sia avvalsi dell’uno o dell’altro strumento contrattuale, anche ai fini dell’applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell’espropriazione, quali la determinazione dell’indennizzo secondo i canoni legali e laretrocessione del bene ove l’opera pubblica non sia stata realizzata, va tenuto conto che la pendenza del procedimento espropriativo può dirsi esistente non per il semplice fatto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzanda, occorrendo anche che sia stato avviato il subprocedimentodi determinazione indennitaria, e sia stata formulata l’offerta amministrativa dell’indennità, solo in presenza della quale il proprietario può valutare la convenienza dellacessione. 19.La declaratoria di inammissibilità dei motivi del ricorso principale assorbe la disamina dei motivi del ricorso incidentale, ricorso espressamente esperito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] “subordinatamente al fatto che il ricorso [principale] sia accolto” (così controricorso, pag. 26; altresì pag. 31).20.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale il ricorrente principale, come da dispositivo, va condannato a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La “SI.FRA.” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto nei suoi confronti assunta. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbita la disamina del ricorso incidentale condizionato del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] –c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - rappresenta to e dife so in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 26, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA]– c . f . /[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Rom a, alla via C osseri a, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tagliamento, n. 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 235/2019della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 19febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] adiva il T.A.R. del Veneto. Premettevache la Giunta comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] , con deliberazione n. 946/1988, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 130/1989, aveva approvatoil progettodi realizzazionedi un autoparco, aveva dichiaratol’opera di pubblica utilità e aveva fissa to in cinque anni il termine per il compimento dei lavori(cfr. ricorso, pag. 4).Premettevache il Consiglio comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione n. 14/1990, aveva adottato il piano particolareggiato, approvato poi con deliberazione consiliare n. 66/1990(cfr. ricorso, pag. 4). Premetteva che aveva provveduto con rogito del 10.7. 1990 a cedere bonariamenteal Comune l’ampio appezzamento di terreno (in catasto al fol. 20, mapp. 54/A e 55)interessato dalla realizzazione dell’opera pubblica e di cui, unitamente asua moglie, era proprietario (cfr. ricorso, pa g g. 4 - 5 ) . Premetteva che la qualificazione del rogito in guisa di cessione bonaria si giustificava alla luce di talune prefigurazioni contrattuali, che davano ragione “dello stretto legame funzionale intercorrente tra l’acquisto comunale e la realizzazione dell’opera pubblica” (così ricorso, pag. 5). Indi esponeva che l’opera pubblica non era mai stata realizzata ed era addirittura divenuta irrealizzabile per effetto di una variante allo strumento urbanistico generale approvata con deliberazione n. 1932/2001 della Giunta regionale del Veneto, cosicché era senz’altro maturato il suo diritto alla retrocessionedel terreno (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) . Esponeva altresì che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto in permutail mappale n. 55 con rogito del 15.1.2003 al l’ “[OSCURATO:PERSONA]” s.c.a r. l. , che, a sua volta, l’aveva alienato con rogito del 24.7.2003, per il corrispettivo di euro 710.000,00, alla “SI.FRA.” s.r.l., che, a sua volta ancora, l’aveva alienato con rogito del 28.12.2007, per il corrispettivo di euro 960.000,00, alla “SidenImmobiliare” s.r.l. (cfr. ricorso, pag. 6). Esponeva inoltre che il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l’alienazione mercé pubblicoincanto del mappale 313 - risultante , unitamente al mappale 312, dal frazionamento del mappale 54/A - con deliberazione consiliare n. 29/2005(cfr. ricorso, pagg. 6 - 7 ) . Chiedevadunque farsi luogo all’annullamento , tra le altre, della deliberazione consiliare di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 2. All’esito del pubblico incanto il mappale n. 313 veniva aggiudicato alla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. con provvedimento dirigenziale n. 202/2006 , che parimenti [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi al T.A.R. del Veneto. 3.Con sentenza n. 1254/2009 il T.A.R. dichiarava il difetto di giurisdizione. 4.Con citazione notificata in data 16.7.2009 [OSCURATO:PERSONA] proseguiva il giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza. Chiedeva accertare la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera nonchéil suo diritto ad ottenere la retrocessione delle aree cedute; conseguentemente - previa disapplicazione di qualsivoglia provvedimento amministrativo di disposizione delle aree cedute eprevia declaratoria di nullità e/o inefficacia dei negozi dispositivi delle medesime aree – cond a nna re i l Comune di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle aree previa determinazione del prezzo di cessione; chiedeva, in via subordinata, qualora la retrocessione non fosse risultata possibile, condannare il [OSCURATO:PERSONA] risarcimento del danno (cfr. ricorso, pagg. 8 – 9) . 5.Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell’avversa domanda e in via riconvenzionale per la condanna dell’attore al risarcimento dei danni. Si costituiva la “[OSCURATO:PERSONA]” [OSCURATO:SOCIETA] pari instava per il rigetto della domanda attorea.Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la “SI.FRA.” s.r.l., chiamata in causa dalla “SidenImmobiliare”. 6.Con sentenza n. 2223/2016 il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite. Reputava il tribunale che la retrocessione era inapplicabile , siccome nella speciesi era addivenuti alla compravendita dell’appezzamento di terreno non giàalla sua volontaria cessione nell’ambito d el procedimento espropriativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5). Reputava segnatamente che Comune non aveva fatto luogo alla determinazione dell’indennità provvisoria di espropriazione ed il prezzo di vendita era stato concordato dalle particon contratto preliminare del 13.6.1989, a seguito di perizia estimativa effettuata,su incarico del Comune, ai fini della determinazione del valore venale del terreno. Reputava ulteriormente,il tribunale, che la destinazione dell’appezzamento di terreno ad opera pubblica non assurgeva a “presupposizione”, “corrispondendo, invece, solo allo scopo soggettivo ch e aveva mosso l’amministrazione acquirente alla conclusione del contratto” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5, ove è riprodotta parte della motivazione del primo dictum). 7.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . Resisteva il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Non si costituivano la “[OSCURATO:PERSONA]”s.r.l. e la “S I.FRA. ” s.r.l. 8. C on sente nza n. 235/2019 la Corte d’Appello di Venezia rigetta va il gravame e condannava l’appellante a rimborsare al Comune le spese del grado.Evidenziava, la Corte di Venezia, che, diversamente da quanto domandato in primo grado, l’appellantein secondo grado aveva chiesto che fossero accertate in via incidentale la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e il suo diritto alla retrocessione e, “presoatto che sarebbe difficile sentir pronunciare la retrocessione, presupponendosi la buona fede degli acquirenti dei beni compravenduti”, aveva chiestola condanna del Comune a risarcirgli il danno da determinarsi a mezzo c.t.u.(cfr. sentenza d’appello , pag. 7 ) . Evidenziava quindi –la corte – che la modifica delle domande cui l’appellante aveva fatto luogo, precludeva“l’accoglimento della domanda risarcitoria, perché non risulta[va] più verificabile l’indefettibile presupposto della impossibilità di procedere alla retrocessione dei beni” (così sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava invero che, in ipotesi di mancata realizzazione dell’opera pubblica, all’espropriato non è rimessa la libera scelta tra restituzione dei beni e risarcimento, siccome il diritto al risarcimento insorge solo all’esito dell’accertamento del diritto alla retrocessione e dell’impossibilità della restituzione(cfr. sentenza d’appello , pag. 8 ) . Evidenziavaper altro verso, la corte , che ineccepibilmente e congruamente , nel quadro dell’elaborazione giurisprudenziale di legittimità in tema di cessione volontaria, il tribunaleaveva disconosciutol’applicabilità della retrocessione (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). 9.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato contro ricorso , contenente ricorso incidentale condizionato articolato in quattro motivi; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale e, “subordinatamente al fatto che il ricorso sia accolto” (così controricorso, pag. 26), accogliersi il ricorso incidentale; in ogni caso con vittoria di spese. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso principale con il favore delle spese. La “SI.FRA.” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Ilricorrente principale ha depositato controricorso , onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 10.Il ricorrente principale ha depositato memoria. Parimenti hanno depositato memoria il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la “SidenImmobiliare” s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con il primo motivo i l ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342 e 346cod. proc. civ. Deduce che la Corte di Veneziaha errato a ritenere che avesse rinunciato alla domanda di retrocessione , sicché non potesse essere accolta la domanda risarcitoria (cfr. ricorsoprincipale, pag. 14). Deduce che la Corte venezianaconseguentemente ha omesso ogni pronuncia in ordine alla domanda di retrocessione ed ha errato a respingere la domanda di risarcimento dei danni(cfr. ricorso principale , pag. 14 ) . Deduce dunqueche la corte d’appello avrebbe dovuto “disaminare non solo le richieste contenute nelle conclusioni dell’atto [d’appello], bensì l’intero contenuto sostanziale di quest’ultimo” (così ricorso principale, pag. 23).Deduce segnatamente , per un verso, che depon gono nel senso della reiterazione delle domande qualiesperite in prime cure l’intitolazione e l’incipit del secondo motivo d’appello, che valgono a palesare la volontà di pervenire alla restituzione dell’immobile e solo in via subordinata al risarcimento del danno (cfr. ricorsoprincipale , pag. 31 ) , nonché l’ addotta nullità e/ o inefficacia degli atti di disposizione delle aree cedute compiuti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], siccome prospettazione “incompatibile con una richiesta di mero ristoro economico” (cosìricorso principale , pag. 3 2 ) . Deducesegnatamente, per altro verso, che è da disconoscere che la rinuncia alla domanda nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA]” e della “Sifra” possa deporre “nel senso della rinuncia alla domanda di retrocessione/restituzione dei beni”(così ricorso principale , pag. 32 ) . Deduce invero che la partecipazione al giudizio e dell’una e dell’altra società è conseguenza delpeculiare sviluppo processuale della vicenda de qua (c osì ricorsoprincipale, pag. 32). 12.Con il secondo motivo il ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art.2907 cod. civ. e dell’art. 99 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Venezia , allorché ha assunto che risultava precluso l’accoglimento della domanda risarcitoria in assenza dell’indefettibile presuppostodell’impossibilità di procedere alla re trocessione del terreno . Deduce invero che la domandadi accertamento dell’impossibilità di far luogo alla restituzione doveva intendersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno(cfr. ricorso principale , pag. 39 ) .13.Con il terzomotivo il ricorrent e principale - subordinatamente al mancato accoglimento del secondo motivo -denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2907 cod. civ. e degli artt. 99, 112 e 342cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Prospetta la medesima censura veicolata dal secondo motivo sub specie di omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento dell’impossibilità di far luogo alla restituzione, in quanto da intender ricompresa nella domanda di risarcimento del danno(cfr. ricorso principale , pag. 39 ) . 14.Con il quartomotivo i l ricorrent e principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1325 cod. civ. e dell’art. 12 legge n. 865/1971. Premetteche la Corte di Venezia , in linea con l’elaborazione di questa Corte di legittimità, ha qualificato il rogito del 10.7.1990, con cui ha ceduto bonariamente al Comune l’appezzamento di terreno, non già alla stregua di un atto di cessione volontaria bensì alla stregua di un ordinario contratto di compravendita, così disconoscendo la sussistenza del presupposto indefettibile ai fini della configurazionedel diritto alla retrocessione e conseguentemente del diritto al risarcimento del danno in ipotesi di impossibilità di restituzione (cfr. ricorsoprincipale, pag. 41). Indi deduce che si impone un “ripensamento/superamento” dell’orientamento di questa Corte di legittimità e, comunque, che nella specie non se ne giustifica l’applicazione(cfr. ricorso principale , pag. 42 ) . Deduce per un versoche, seppur non per il tramite del procedimento ex art. 12 della legge n. 865/1971, il prezzo è stato determinato sulla scorta dei criteri legali per la determinazione dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso principale, pag. 42). Deduce dunque che nella specie il rogito del 10.7.1990 “è stato adottato nell’ambito di una procedura espropriativa, sotto l’egida di una dichiarazione di p.u. efficace ed a frontedi un prezzo sostanzialmente coincidente con l’indennità di esproprio” (cosìricorso principale , pag. 43 ) . Deduce al contempo che la qualificazione dell’atto dispositivo in guisa di compravendita o di cessione volontaria non può dipendere da un mero elemento formale – l’avvio del procedimento di determinazione dell’indennità – rimesso all’iniziativa esclusiva dell’ente pubblico (cfr.ricorso principale , pag. 4 4 ) . Deduce per altro verso che, ai fini della diversificazione tra compravendita e cessione volontaria, occorre tenerconto delle peculiarità atte a determinarsinel rapporto tra ente pubblico ed amministrato, ossia della circostanza che, a seguito e in dipendenza della dichiarazione di p.u., l’amministrato non è animato dalla “libera volontà di cedere il bene” (cfr.ricorso principale , pag g . 4 4 - 45 ) . Deduce dunque che l’aspirazione a siglare con l’ente pubblico un accordo, onde evitare l’assoggettamento al formale provvedimento di esproprio e consentire la realizzazione dell’interesse pubblico, non può degradare a mero motivo della pattuizione ed inevitabilmente sostanzia la causa concreta dell’operazione (cfr. ricorso, pagg. 46 –47). 15.È innegabile, alla luce dell’illustrazione che dapprima se ne è operata, che due distinte “rationes decidendi ” concorrono a sorreggere l’impugnato dictum della Corte di Venezia.La prima “ratio” è attinta dai primi tre motivi delricorsoprincipale. La seconda “ratio” è attinta dal quarto motivo delricorso principale . Ebbene, l’inammissibilità exart. 360 bis , n. 1, cod. proc. civ. , alla stregua dei rilievi che seguono, del quarto mezzo dell’impugnazione principale rende inpari tempo inammissibili pur i primi tremezzi della stessa impugnazione . Tanto, ovviamente, nel quadro dell’elaborazione di questa Corte a tenor della quale, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (cfr. Cass.14.2.2012, n. 2108; Cass. (ord.) 11.5.2018, n. 11493). 16.Questa Corte spiega che l a cessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico,i cui elementi costitutivi, indispensabili a differenziarla dal contratto di compravendita di diritto comune, sono: a) l’inserimento del negozio nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, nel cui contesto la cessione assolve alla peculiare funzione dell’acquisizione del bene da parte dell’espropriante, quale strumento alternativo all’ablazione d’autorità; b) la preesistenza non solo di una dichiarazione di pubblica utilità ancora efficace, ma anche di un subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971; c) il prezzo di trasferimento volontario correlato ai parametri di legge stabiliti, inderogabilmente, per la determinazione dell’indennità di espropriazione; cosicché, ove non siano riscontrabili tutti i requisiti sopra indicati - non potendosi escludere che la P.A. abbia perseguito una finalità di pubblico interesse tramite un ordinario contratto di compravendita -al negozio traslativo immobiliare non possono collegarsi gli effetti di cui all’art. 14 della legge n. 865 del 1971, ossia l’estinzione dei diritti reali o personali gravanti sul bene medesimo ( cfr. Cass. (ord.) 22.1.2018, n. 1534; Cass.22.5.2009, n. 11955; Cass. 21.11.2003, n. 17709). 17.Ovviamente non vi è ragione alcuna per ché questo Collegio si discosti dalla riferitaconsolidata elaborazione. E, d’altra parte, è stato lo stesso ricorrente principale a dar atto che nella specie non vi è statoil subprocedimento di determinazione dell’indennità e delle relative offerta ed accettazione, con la sequenza e le modalità previste dall’art. 12 della legge n. 865 del 1971 (cfr. ricorso principale, pag. 42. “Nel caso di specie ricorrono dunque due dei tre requisiti richiesti dalla giurisprudenza fino ad oggi prevalente”: così ricorso principale, pag. 43). 18.In questi termini la statuizione del Tribunale di Venezia - la disciplina in tema di retrocessione èinapplicabile, siccome nella specie le parti avevano fatto luogo alla compravendita dell’appezzamento di terreno non già alla sua volontaria cessione nell’ambito delprocedimento espropriativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 5)– che la Corte d’Appello di Venezia ha integralmente ribadito (cfr. sentenza d’appello, pag. 8), è ineccepibile e congrua, del tutto immune dall’ “error in iudicando” che con il quarto mezzo si è inteso denunciare.Ben vero, questa Corte ha ulteriormente puntualizzato (cfr. Cass. 11.3.2006, n. 5390)- in una fattispecie in cui il ricorrente aveva censurato “ la sentenza impugnata per aver respinto la domanda di retrocessione per mancanza di un contratto di cessione volontaria e di un procedimento espropriativo” - che lacessione volontaria costituisce un contratto ad oggetto pubblico che, inserito nell’ambito di un procedimento espropriativo, lo conclude eliminando la necessità di un provvedimento amministrativo di acquisizione coatta della proprietà privata, ma non esclude che un bene immobile possa essere trasferito all’ente pubblico a mezzo di un contratto di compravendita, del tutto assoggettato alla disciplina privatistica, sicché, onde distinguere se in pratica ci si sia avvalsi dell’uno o dell’altro strumento contrattuale, anche ai fini dell’applicabilità di istituti connessi alla procedura pubblicistica dell’espropriazione, quali la determinazione dell’indennizzo secondo i canoni legali e laretrocessione del bene ove l’opera pubblica non sia stata realizzata, va tenuto conto che la pendenza del procedimento espropriativo può dirsi esistente non per il semplice fatto della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera realizzanda, occorrendo anche che sia stato avviato il subprocedimentodi determinazione indennitaria, e sia stata formulata l’offerta amministrativa dell’indennità, solo in presenza della quale il proprietario può valutare la convenienza dellacessione. 19.La declaratoria di inammissibilità dei motivi del ricorso principale assorbe la disamina dei motivi del ricorso incidentale, ricorso espressamente esperito dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] “subordinatamente al fatto che il ricorso [principale] sia accolto” (così controricorso, pag. 26; altresì pag. 31).20.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso principale il ricorrente principale, come da dispositivo, va condannato a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La “SI.FRA.” s.r.l. in liquidazione non ha svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto nei suoi confronti assunta. 21.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbita la disamina del ricorso incidentale condizionato del Comune di [OSCURATO:PERSONA]; condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al controricorrente, Comune di [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art.
Sentenza Cassazione n. 05543/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris