CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 00365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice x)Pf_aPf(31;/414 dell'udienza preliminari Bergamo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine per il reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fa li.; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è inammissibile poiché inerisce al trattamento sanzíonatorio in merito al quale la corte territoriale, con un attento esame delle deduzioni difensive, ha evidenziato la pluralità delle condotte e la loro indubbia gravità che non consentono un'ulteriore riduzione di pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ainmende. Così deciso il 09 ottobre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]